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Rimborsi Spese Parcheggio Durante le Trasferte e Imponibilità Fiscale

Feb 12, 2019

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n°5/2019, affronta il tema dell’imponibilità o meno del rimborso delle spese di parcheggio sostenute dal lavoratore durante la trasferta di lavoro.

In particolare, l’AE afferma come il rimborso delle spese di parcheggio, sostenute dai dipendenti per trasferte al di fuori del territorio comunale, è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto.

Diversamente, se ricorre al sistema analitico, il rimborso rientra tra le cosiddette “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornaliero (25,82 per le trasferte all’estero).

IL CASO

Un’associazione si è rivolta all’Agenzia per conoscere il suo orientamento circa il trattamento fiscale, applicato da alcune società in qualità di sostituti d’imposta, ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale.
Nell’istanza si evidenzia come in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, il dipendente sostenga spese, anche di notevole entità, relative al parcheggio dell’autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia ove il veicolo risulti di sua proprietà, sia ove esso venga noleggiato in leasing dall’azienda e concesso in uso al dipendente.

Ma andiamo innanzitutto ad analizzare la previsione normativa prevista.

LA DISPOSIZIONE NORMATIVA

L’art. 51 comma 5 del TUIR, recante la disciplina del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente, reca una deroga espressa al principio di onnicomprensività.

Per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte infatti, il trattamento fiscale viene differenziato a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro.
Nel caso analizzato nell’istanza (prestazione dell’attività lavorativa al di fuori del territorio comunale), il TUIR prevede tre sistemi – alternativi tra loro – di rimborso delle spese sostenute dal dipendente.

Sistema Forfettario
Il sistema forfetario stabilisce l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Detta indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero.
Gli eventuali ulteriori rimborsi delle spese di viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica), erogati in aggiunta all’indennità di cui sopra, non concorrono a formare il reddito, a patto che queste spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Nel caso di utilizzo del sistema forfettario, restano inoltre soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese di altra natura, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta ed alle spese di viaggio e trasporto.

Sistema Misto
Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell’indennità di trasferta e delle spese di viaggio e trasporto più stringenti rispetto al rimborso forfettario.
In base alla previsione normativa dell’art. 51 comma 5 TUIR “in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”.
Di più: “il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”.

In ragione di tale previsione normativa le franchigie, di euro 46,48 euro e 77,47 euro, previste per l’indennità nel sistema forfettario, sono pertanto ridotte nel sistema misto:
di 1/3 (franchigia di 30,99 euro, elevata a 61,65 euro per le trasferte all’estero), nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente;
di 2/3 (franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente.

I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono invece a formare il reddito, quando idoneamente documentati. Ogni altro rimborso erogato (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.

Sistema analitico
Il sistema analitico, o a “piè di lista”, infine prevede l’esenzione totale da imposizione del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica).

Si prevede inoltre l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei “rimborsi di altre spese”, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Veniamo ora a quanto detto dall’Agenzia delle entrate, con la risposta all’ interpello 5/2019.

Secondo quanto previsto dalla circolare 326/E del 23 dicembre 1997 par. 2.4.1 sono da ricomprendersi tra le “altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (…)” riconducibili quindi alle franchigie previste in caso di rimborso analitico delle spese (15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all’estero), a titolo di esempio, quelle relative alla “lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (….) anche non documentabili.”

In sintesi:
a) Regime Forfettario – in caso di utilizzo del metodo del regime forfettario (pagamento di un’indennità di 46,48 per trasferte in Italia o 77,47 euro per trasferte all’Estero), l’eventuale rimborso delle spese di parcheggio sarà totalmente imponibile;
b) Regime misto – in caso di utilizzo del metodo del regime misto (pagamento di un’indennità di trasferta congiuntamente al rimborso di spese di vitto e/o alloggio), l’eventuale rimborso delle spese di parcheggio sarà totalmente imponibile;
c) Regime analitico – in caso di utilizzo del metodo del rimborso analitico (rimborso al lavoratore delle spese di vitto e alloggio sostenute, documentate puntualmente), le spese di parcheggio rientrano tra le “altre spese” – ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio – escluse da tassazione solamente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero).

CASO PRATICO

Un dipendente effettua un viaggio in Italia da lunedì 11 febbraio a venerdì 15 febbraio.
La società, oltre al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio secondo la Travel Policy interna e al pagamento diretto delle spese di viaggio (volo aereo e noleggio autovettura in loco), effettua il pagamento dell’intera nota spese, che comprende anche il rimborso del parcheggio dell’autovettura presso l’aeroporto.

L’ammontare della spesa è pari a un valore di 15,49 euro/giorno e di 10 euro/giorno per il parcheggio del veicolo noleggiato presso un garage.
Inoltre, il lavoratore presenta il conto dell’utilizzo della lavanderia del giorno 12 e 13 febbraio per euro 4 giornalieri.

In ragione di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, l’esenzione del valore delle spese di trasferta rimborsate è riportato in tabella:

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