La malattia decorre dal giorno in cui viene rilasciato il certificato medico. O, almeno, questa è stata per lungo tempo la regola generale da tenere a mente quando la certificazione nasceva da una visita ambulatoriale.
Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS modifica questo orientamento e riconosce, a determinate condizioni, la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, anche quando il lavoratore viene visitato presso l’ambulatorio del medico curante. La novità, apparentemente circoscritta, incide su un aspetto tutt’altro che secondario della gestione della malattia: la corretta individuazione del primo giorno dell’evento ed il suo corretto pagamento.
La nuova indicazione dell’INPS
La regola generale rimane invariata: ai fini della tutela previdenziale, l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico.
La Circolare n. 92/2026 introduce però una deroga, consentendo di riconoscere anche il giorno immediatamente precedente, purché siano rispettate precise condizioni.
In particolare, il giorno precedente può essere riconosciuto anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, superando così il precedente orientamento dell’Istituto che limitava tale possibilità alle visite domiciliari.
Restano fermi due limiti:
- il giorno indicato come inizio della malattia non può essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato;
- il giorno precedente non può essere un sabato, una domenica oppure un giorno festivo infrasettimanale, poiché in tali giornate il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (guardia medica).
Altro aspetto fondamentale è che la nuova disciplina opera a decorrere dalla pubblicazione della Circolare, quindi dal 4 settembre 2026.
Perché questa modifica è importante?
La data di inizio dell’evento non è un semplice dato amministrativo.
Da essa dipendono, tra le altre cose, il conteggio dei primi tre giorni di carenza, la decorrenza dell’indennità previdenziale e il calcolo del periodo massimo indennizzabile. È quindi evidente come una diversa individuazione del primo giorno possa avere effetti anche sulla gestione del cedolino e dell’evento di malattia.
L’INPS riconduce il cambio di orientamento al mutato contesto organizzativo della medicina territoriale: la progressiva riduzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei loro carichi di lavoro e la crescente diffusione degli accessi programmati in ambulatorio renderebbero non più coerente una tutela differenziata basata esclusivamente sul luogo della visita. In altre parole, la tutela previdenziale viene resa meno dipendente dalla circostanza che il medico abbia visitato il lavoratore a casa oppure presso il proprio ambulatorio.
Un esempio pratico
Un lavoratore si ammala lunedì, ma viene visitato dal medico martedì.
Se nel certificato viene indicato che lo stato di malattia decorre da lunedì, il giorno precedente può oggi essere riconosciuto ai fini della prestazione previdenziale anche quando la visita è avvenuta in ambulatorio.
Diversamente, non sarà possibile retrodatare l’inizio dell’evento di più di un giorno. Analogamente, come dicevamo sopra, la regola non opera quando il giorno precedente è sabato, domenica o un festivo infrasettimanale.
Malattia: cosa succede, in generale?
La modifica introdotta dalla Circolare n. 92/2026 si inserisce all’interno di un sistema più ampio nel quale la certificazione medica rappresenta il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale.
L’INPS riconosce infatti l’indennità di malattia ai lavoratori dipendenti quando l’evento determina una temporanea incapacità lavorativa rispetto alla specifica mansione.
Per la generalità dei lavoratori destinatari della tutela, l’indennità previdenziale decorre dal quarto giorno di malattia: i primi tre giorni costituiscono la cosiddetta “carenza” e sono a carico del datore di lavoro quando ciò è previsto dal contratto applicato. A titolo generale, l’INPS riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno, fermo restando il differente trattamento previsto per specifiche categorie e le eventuali integrazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.
Certificato medico e adempimenti del lavoratore
La certificazione della malattia continuerà ad avvenire in modalità telematica e sarà come di consueto il medico curante a trasmette il certificato direttamente all’INPS.
Il lavoratore, naturalmente, deve verificare che i dati inseriti siano corretti, in particolare i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità. Grazie al certificato di malattia telematico non sarebbe necessario trasmettere al datore di lavoro l’attestato di malattia, che può essere consultato attraverso i servizi INPS, ma si ricorda che molti contratti collettivi prevedono venga trasmesso sempre al datore di lavoro almeno il protocollo del certificato di malattia emesso, al fine di poterlo consultare. Rimane sempre centrale la tempestività della certificazione, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla Circolare n. 92/2026: oggi il ritardo di un giorno nell’ottenimento del certificato non comporta necessariamente la perdita della tutela previdenziale per la giornata precedente, ma soltanto se ricorrono le condizioni individuate dall’INPS.
La visita fiscale
La gestione della malattia non si esaurisce, naturalmente, con il certificato.
Durante l’evento, il lavoratore deve rendersi reperibile per eventuali visite mediche di controllo presso l’indirizzo indicato. Per i lavoratori dipendenti, le fasce di reperibilità sono attualmente fissate dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni indicati nel certificato, compresi sabati, domeniche e festivi.
L’assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare conseguenze economiche progressive: una prima assenza può determinare la perdita dell’indennità fino a un massimo di dieci giorni, una seconda la riduzione del 50% per il restante periodo e una terza la perdita totale dell’indennità dalla data della nuova assenza.
Anche l’indirizzo di reperibilità assume quindi particolare importanza. Qualora venga modificato durante la malattia, il lavoratore deve comunicarlo tempestivamente secondo le modalità previste.
Ma la modifica introdotta, potrebbe essere correlata alla carenza di medici ed alla sempre più rara occasione di veder disporre una visita medica a seguito della richiesta telematica? Nella prassi ottenere una visita di controllo diviene sempre più complesso stante l carenza di personale medico a disposizione.
Cosa cambia per le aziende quindi?
La Circolare n. 92/2026 interviene su un dettaglio tecnico, non introduce un nuovo adempimento per il datore di lavoro per fortuna, ma questa modifica può incidere sulla corretta gestione degli eventi di malattia.
Diventa ancora più importante verificare correttamente la data di inizio dell’evento riportata nella certificazione, perché la sua individuazione può incidere sul conteggio della carenza, sull’indennità previdenziale e sulla corretta elaborazione del cedolino.
Sarà quindi necessario aggiornare le procedure interne e i controlli utilizzati per la gestione delle certificazioni, evitando di applicare automaticamente il vecchio criterio che escludeva il giorno precedente in presenza di visita ambulatoriale.
La vera novità, quindi, non è soltanto una diversa modalità di calcolo. È il superamento della distinzione tra visita domiciliare e visita ambulatoriale come elemento decisivo per il riconoscimento del primo giorno di malattia. Una piccola modifica nella certificazione, ma una differenza che, nella gestione del rapporto di lavoro, può farsi sentire.
