Quattrodici giorni. Era evidente che se l’erano preparata.
Dopo soli 14 giorni, l’INPS consegna ben tre circolari per un complessivo di ben 55 pagine. Non male.
Giusto per farVi capire.
Siamo ancora in attesa delle circolari attuative in merito alla proroga, con modificazioni, del decreto Coesione voluta per il primo quadrimestre 2026 dal legislatore tramite la conversione in legge del DL milleproroghe (Legge 27 febbraio 2026 n°26).
In effetti, dal 27 febbraio 2026 noi sapevamo che avremmo potuto assumere o trasformare a tempo indeterminato giovani di belle speranze Under 35 che mai avevano avuto un rapporto a tempo indeterminato (con qualche eccezione) ed essere premiati con delle agevolazioni contributive (70% dei contributi INPS senza incremento occupazionale, 100% con incremento occupazionale fino ad un massimo di 500 euro su base nazionale – tralasciamo la zes) se la stabilizzazione fosse avvenuta tra il 1° gennaio 2026 ed il 30 aprile 2026.
Eravamo in attesa dei chiarimenti applicativi INPS. Ma dove sono?
Ecco, tralasciamo questo dettaglio ed avventuriamoci nel Decreto Primo Maggio e nelle Circolari dell’ente previdenziale (n°55, n°56 e n°57 del 14 maggio 2026) che, in modo solerte, ci spiegano come applicare gli articoli da 1 a 4 del “decretone” primo maggio.
Spoiler: Per quanto riguarda, invece, le istruzioni operative relative all’invio delle domande di agevolazioni, ai codici Uniemens e alle modalità di recupero degli arretrati, sarà necessario attendere i successivi messaggi INPS.
Bonus Giovani 2026
Il Decreto Coesione aveva previsto l’agevolazione Under 35 ai datori di lavoro che assumono lavoratori “mai stati occupati a tempo indeterminato”.
Con l’art 2 del DL 62/2026 e la circolare INPS n. 55 si cambia l’impostazione del beneficio: il precedente requisito viene sostituito dalla necessità di verificare che la condizione di svantaggio occupazionale del lavoratore rispetti le definizioni indicate nel Regolamento UE 651/2014.
L’incentivo è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, di giovani lavoratori under 35 privi di impiego retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie svantaggiate.
Tra le ulteriori categorie di lavoratori svantaggiati individuate dalla normativa europea rientrano:
- coloro che non possiedono un diploma di scuola secondaria superiore;
- coloro che hanno completato la formazione da non più di 2 anni senza avere ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito;
- i soggetti adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- coloro che risultano occupati in professioni o settori caratterizzati da una marcata disparità uomo-donna individuata annualmente con decreto ministeriale;
- i giovani appartenenti a minoranze etniche che necessitino di migliorare competenze linguistiche o professionali per aumentare le possibilità di accesso a un’occupazione stabile;
Restano escluse le assunzioni a tempo determinato, le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoro intermittente, l’apprendistato e il lavoro domestico.
Il beneficio è costituito da un esonero dei contributi previdenziali a favore del datore di lavoro fino ad un massimo di 500 € mensili (euro 16,12 giornalieri) e per una durata variabile da 12 a 24 mesi in relazione al grado di svantaggio del lavoratore assunto. Tale misura viene estesa a 650 euro mensili (20,96 euro al giorno) nel caso di assunzioni ZES.
Qual è la principale criticità operativa?
Particolare attenzione dovrà essere posta alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore del Decreto del Primo Maggio. La decorrenza retroattiva delle nuove agevolazioni, infatti, non si sovrappone completamente alle misure agevolative sostituite dal c.d. Milleproroghe.
Di conseguenza, i datori di lavoro che nel corso di tale periodo hanno effettuato assunzioni Under 35 dovranno verificare non più l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, come richiesto dalla vecchia disciplina, ma l’effettiva appartenenza del lavoratore alle nuove categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati introdotte dal Decreto del Primo Maggio.
Bonus Zes
La Circolare INPS n.56 fornisce indicazioni pratiche sul Bonus Zes, introdotto con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno.
L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.
Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese che, nel mese dell’assunzione, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 650 € mensili per ciascun lavoratore assunto.
Attenzione, però, ai requisiti del lavoratore che deve:
- aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- essere privo di impiego da almeno 24 mesi precedenti all’assunzione.
Inoltre, la circolare precisa che il beneficio è garantito solo nel caso in cui l’attività lavorativa venga effettivamente svolta in una sede o unità produttiva collocata nella ZES Unica, indipendentemente dall’ubicazione della sede legale della Società.
Bonus Donne
Da ultimo, con la Circolare INPS n. 57, arrivano significativi chiarimenti anche per il Bonus Donne, previsto dall’art. 1 del DL 62/2026.
L’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure prive di impiego da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie svantaggiate, oltre alle ulteriori categorie individuate dal Regolamento UE 651/2014. Tutto ciò indipendentemente dall’età del gentil sesso.
L’agevolazione prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 650 € mensili, innalzabile a 800 € per le lavoratrici residenti nelle Regioni della ZES Unica.
Anche per tale agevolazione, la durata del beneficio varia a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice:
- 24 mesi per le lavoratrici molto svantaggiate;
- 12 mesi per le lavoratrici svantaggiate.
Fatto salvo che, per accedere a tutte e tre agevolazioni esposte, resta centrale il requisito dell’incremento occupazionale che dovrà essere adeguatamente dimostrato dal datore di lavoro.
Le circolari INPS ed il quadro di sintesi con le agevolazioni under 35 ora abrogate
Ora viene il bello. Ci sono un po’ di considerazioni da fare:
- Per prima cosa, vi sono degli adempimenti da effettuare.
Ad esempio nella circolare n°55 del 2026 dell’INPS al punto 10 viene prescritta una apposita procedura “allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse”. Pertanto il datore di lavoro “deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”. Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con successivo messaggio”.
C’è, dunque, da attendere l’operatività effettiva.
- Per potersi applicare l’agevolazione, l’INPS giustamente ci consegna delle “condizioni generali di spettanza degli esoneri”. Si tratta del sempre eterno rispetto del c.d. DURC INTERNO ovvero dell’art 1 comma 1175 della legge n°296/2006 la quale, tra i diversi requisiti, ne cita uno particolare:
“rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Non solo, la Circolare ricorda che prima o poi dovremmo affrontare anche la tematica del SIILS, di cui all’art 14 del DL n°159/2025 convertito in legge n°198/2025. Siamo in fase di attesa ma dovremmo farci i conti.
Attenzione. Il Decreto Primo Maggio è chiarissimo, disciplinando il “salario giusto” nel precisare che solo chi applica detto “salario” potrà giovarsi delle agevolazioni del decreto stesso, quindi quelle in trattazione.
Ma come? Ed il riferimento dell’INPS al DURC INTERNO? Non vorrete per caso dirci che il “salario giusto” è ininfluente rispetto a tale previsione dato che, come principio generale, sapevamo da 20 anni che se volevamo applicare delle agevolazioni avremmo dovuto rispettare i contratti collettivi comparativamente più rappresentativi?
- Ma la perla viene sempre alla fine.
Nei fatti, per quanto alle assunzioni (donne, giovani, zes), il legislatore del Decreto Primo Maggio le rimette sempre al rispetto del regolamento UE del 2014 in tema di “molto svantaggiato” o “svantaggiato”. Per tali ipotesi non ci sarà necessità di attendere alcuna autorizzazione UE per la fruizione dei benefici anche perché, per tutti, vige il criterio dell’incremento occupazionale netto da soddisfare (come l’UE pretende).
Guarda caso non è uscito alcun parere in tema di trasformazioni dei rapporti da tempo determinato ad indeterminato di giovani under 35 che mai avevano goduto del privilegio di un “open contract”.
In sintesi, l’art 4 del DLl n°62/2026 è ancora lettera morta per l’INPS. Questo perché stiamo attendendo il parere favorevole della commissione UE in tema di compatibilità degli aiuti di stato alle imprese ed è per tale ragione che la norma si applicherà alle trasformazioni dal primo di agosto 2026, giusto per avere il tempo di recepire il parere positivo dell’Europa.
Rimane, dunque, un dubbio: ma coloro che hanno stabilizzato o assunto lavoratori Under 35 nel primo quadrimestre 2026 forte della legge n°26 del 27 febbraio 2026, potrà giovarsi delle agevolazioni under? La risposta è oramai negativa dato che, non essendo legate al regolamento UE del 2014 e non avendo incassato l’Italia la benedizione di Bruxelles, nei fatti non sarà possibile attingere da quella fonte del diritto che, oramai, è chiaro che si tramuti in lettera morta.
Abbiamo scherzato, si potrebbe dire. Abbiamo applicato una modifica normativa senza il parere dell’UE che, con ogni probabilità, non arriverà mai. Fosse la prima volta.
Oggi dunque, per chi nel primo quadrimestre ha assunto o trasformato, rimane solo da capire se agli occhi del Decreto Primo Maggio si può fare qualcosa.
Un giusto epilogo per il Decreto Coesione (quello degli under) che fin dalla sua nascita ne aveva prese di sberle…
