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La definizione di lavori usuranti…o meglio di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Mag 19, 2020

Tempo di lettura 11 m.

Con nota n. 1160 del 19 marzo 2020 il Ministero del lavoro ha prorogato al 30 maggio 2020 la scadenza per la comunicazione di svolgimento dei lavori c.d. usuranti.

Ma cosa sono i lavori usuranti? E in cosa consistono gli obblighi comunicativi del datore di lavoro? Quali sono i benefici pensionistici collegati?

Scopriamolo insieme. 

LA DEFINIZIONE DI LAVORI USURANTI...O MEGLIO DI LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI

La prima nozione di lavori particolarmente usuranti, a cui venivano ricondotti dei benefici pensionistici, è stata introdotta dal d. lgs. n. 374/1993, che li definiva «quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee». In calce al decreto, era allegata una tabella con la puntuale indicazione dei lavori considerati.

Attualmente, il d. lgs. n. 67/2011 parla specificamente non di «lavori usuranti» ma di «lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», da cui discende la possibilità di accedere all’anticipo pensionistico.

I soggetti interessati sono:

a) lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2, D.M. Min. Lav. 19 maggio 1999

Questo decreto individua, nell’ambito delle attività particolarmente usuranti di cui tabella A allegata al d. lgs. n. 374/93, le mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura, anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’intensità dell’esposizione al rischio professionale, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività.

Si tratta di:

  1. “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  2. “lavori nelle cave”: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  3. “lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  4. “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  5. “lavori svolti dai palombari”;
  6. “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione;
  7. “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  8. “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  9. “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

b) lavoratori notturni, come definiti nel d. lgs. n. 67/2011, cioè:

  1. lavoratori a turni, che prestino la loro attività nel periodo notturno – cioè il periodo di sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino – almeno 6 ore al giorno per almeno 64 giorni lavorativi all’anno (per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009; non inferiore a 78 giorni per chi matura i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009); 
  2. al di fuori dei casi sub a), i lavoratori che prestino la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

c) lavoratori impegnati nel “lavoro a catena” alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa INAIL elencate nell’allegato 1 al decreto, cioè gli addetti all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante   dello   stesso   ciclo lavorativo. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

In particolare, le voci di tariffa rilevanti sono le seguenti:

Lavorazioni a catena

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, comprensivi del posto riservato al conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

È opportuno ricordare che la categoria dei lavori usuranti è ontologicamente distinta rispetto a quella dei lavori gravosi e accede ad agevolazioni previdenziali diverse.

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere comunicato in via telematica attraverso la compilazione del modello LAV_US. Questa comunicazione è importante in quanto essenziale affinché il lavoratore possa poi accedere ai benefici pensionistici.

Nello specifico, le tipologie di comunicazione sono due, soggette a tempistiche parzialmente diverse (v. art 6, D.M. Min. Lav. 20 settembre 2011).

a) la comunicazione annuale ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cioè quelle di cui al D.M. 19 maggio 1999, il lavoro notturno, il lavoro “a catena”, la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo), ai sensi dell’art. 2, c. 5, d. lgs. n. 67/2011.

Tale comunicazione deve effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e indicare il periodo o i periodi in cui ogni dipendente ha svolto queste lavorazioni. Come detto, nel 2020, considerata l’emergenza sanitaria, il termine è stato spostato al 30 maggio.

Riguardo al lavoro notturno, per ogni dipendente deve essere indicato il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

b) le comunicazioni previste dall’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 67/2011.

Si tratta della:

  • comunicazione annuale di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Questa comunicazione non è dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;
  • comunicazione di svolgimento di lavorazioni “a catena”, entro 30 giorni dall’inizio delle medesime.

Le comunicazioni possono essere effettuate da (v. nota Min. Lav. 28 novembre 2011):

  1. datori di lavoro privatiSembrerebbero ricompresi anche i datori esclusi dall’applicazione del d. lgs. n. 66/2003, come ad esempio chi fornisce servizi di vigilanza privata che operano su regolari cicli periodici in periodo notturno, ciò alla luce della circolare Min. Lav n. 22/2011, che definisce lavoratore a turni «qualsiasi lavoratore, di tutti i settori di attività, il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni»;

2. le imprese utilizzatrici con riguardo a lavoratori “somministrati”, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”, poiché le stesse, quali datori di lavoro di fatto, sono pienamente a conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori e dispongono degli stessi nell’ambito del proprio potere organizzativo (v. circolare Min. Lav. n. 15/2011);

3. i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

4. gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.

Le singole sezioni del modello LAV_US richiedono l’inserimento di specifici dati:

  • Sezione Datore di lavoro, con i riferimenti dell’azienda che effettua le attività;
  • Sezione INPS, dove il datore deve inserire la o le matricole INPS e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’INPS all’azienda all’atto di iscrizione;
  • Sezione INAIL, dove il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall’INAIL al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
  • Sezione Altri enti, in cui il datore di lavoro deve indicare l’ente previdenziale al quale l’azienda risulta iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre inoltre indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo delle imprese artigiane, specificando altresì il settore di attività con il quale l’azienda risulta iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007;
  • Sezione Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, che consente di inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività oggetto della comunicazione.
    Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista l’indicazione dei lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione, inserendo i dati identificativi oltre alla data inizio attività in caso di tipologia modulo “Inizio lavoro a catena” e il numero di giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo nelle altre casistiche di tipologia;
  • Sezione Dati di invio, viene compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di accreditamento e consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, nonché la tipologia di comunicazione tra quelle previste dalla legge.

Una volta compilato il modello LAV_US, il Ministero del lavoro mette a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro e delle sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in loro nome e per conto).

L’omissione di queste comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 5, c. 3, d. lgs. n. 67/2011. Tale norma menziona espressamente solo la fattispecie di omissione, per cui sembrerebbe che non sia sanzionabile la condotta della ritardata presentazione, ma soltanto l’omessa comunicazione o la comunicazione con dati errati o non corrispondenti al vero. È da dire, però, che la Nota ministeriale del 28 novembre 2011 precisa che non è possibile inviare tardivamente le comunicazioni, facendo intendere che anche l’invio tardivo sia riconducibile all’ipotesi di omissione.

La circolare Min. Lav. n. 15/2011 esplicita che la sanzione non deve applicarsi con effetto moltiplicatore in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma in base al numero delle comunicazioni omesse.

I BENEFICI PENSIONISTICI

Chi abbia svolto una lavorazione c.d. usurante ha diritto all’anticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico. L’insorgenza di questo diritto non è automatica, ma è richiesto un periodo minimo di svolgimento delle lavorazioni e nello specifico:

  1. almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa oppure
  2. almeno la metà della vita lavorativa complessiva,

con esclusione dei periodi coperti totalmente da contribuzione figurativa (art. 1, c. 2, d. lgs. n. 67/2011, v. circolare Min. Lav. n. 22/2011).

I requisiti sono diversi a seconda della tipologia di lavoro svolto.

Di seguito, quelli previsti per il 2021.

  1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Queste categorie possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva). Se lavoratori autonomi è richiesta un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 (v. Mess. Inps n. 793/2020).

2. Lavoratori notturni a turni

In questo caso, i requisiti differiscono a seconda del numero di giornate di lavoro notturno:

a) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti;

b) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: questi lavoratori possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6. Se lavoratori autonomi è richiesta un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6;

c) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: questi lavoratori possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6. Se lavoratori autonomi, è richiesta un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

3. Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Per conseguire l’accesso al beneficio, gli interessati devono presentare apposita domanda entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati (art. 2, c. 1, lett. b-ter), d. lgs. n. 67/2011). Quindi, chi maturerà i requisiti nel 2021 avrebbe dovuto presentare la domanda entro il 1° maggio u.s., altrimenti viene differita la decorrenza della pensione.

La domanda di accesso al beneficio è un’istanza diversa rispetto alla domanda di pensione. Quest’ultima, infatti, deve essere presentata in un secondo momento, a seguito dell’accoglimento della domanda di accesso al beneficio.  

Queste sono solo alcune delle problematiche in materia. La disciplina, come abbiamo visto, è intricata e apre a molteplici questioni applicative.

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