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Una corretta gestione della propria politica contributiva garantisce la possibilità di poter accedere al sistema pensionistico. Oggi, le modalità di accesso sono molteplici, soprattutto per i lavoratori con una storia contributiva composita e frammentata in diverse gestioni (dipendenti, autonomi, professionisti, ecc.).

A ciò si aggiunga come le modalità di calcolo della pensione sono differenziate in ragione dell’anzianità dei lavoratori e della gestione pensionistica di uscita. 

Abbiamo chiesto a Monica Dobori, responsabile di Futuro Pensione ed esperta in previdenza e contribuzione, di darci una mano in questa intricata questione.

Quali sono le regole di calcolo della pensione e quali sono le modalità per garantirsi l'uscita dal mondo del lavoro senza penalizzazioni?

Da alcuni anni stiamo assistendo al “passaggio di consegne” dal metodo del calcolo retributivo a quello contributivo. Stiamo gestendo attualmente una fase intermedia dove i due sistemi coesisteranno ancora per alcuni anni generando quel “limbo” del calcolo misto, dove si crea una cesura tra le contribuzioni versate antecedentemente al 01/01/1996, alle quali continua ad applicarsi il calcolo retributivo basato sulla determinazione di una retribuzione media settimanale, e le contribuzioni versate successivamente al 01/01/1996, alle quali si applica il calcolo contributivo, basato sulla determinazione del montante contributivo.

Il concetto di “penalizzazione “in senso stretto è un concetto introdotto dalla riforma “Fornero”, nella parte in cui prevedeva una riduzione percentuale dell’importo di pensione in caso di accesso al pensionamento prima del compimento dei 62 anni; tale penalizzazione è stata prima modificata e poi annullata dal 2014.

Attualmente quando si parla di penalizzazione ci si riferisce al sistema del calcolo contributivo.

Secondo tale metodo,  introdotto con la Legge Dini n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo, ossia la somma rivalutata (rivalutazione pari alla  media delle variazioni del PIL nell’ ultimo quinquennio) dei versamenti effettuati durante la vita lavorativa, per un coefficiente di trasformazione, che cresce con l’aumentare dell’età, premiando di fatto quanti vanno in pensione più tardi.     

I coefficienti di trasformazione rappresentano, così, un importante stabilizzatore del sistema pensionistico italiano. 

Quali sono le decorrenze della pensione nel 2021?

Le due macro-tipologie di pensione anche nel 2021 saranno la pensione di vecchiaia, che si raggiunge al compimento dei 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi, con decorrenza dal mese successivo alla maturazione dei requisiti richiesti, e la pensione anticipata che si raggiunge con il versamento di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall’età, la cui decorrenza è stabilita dopo 3 mesi di finestra.

Chi può beneficiare della normativa sui lavoratori precoci?

Coloro che hanno almeno 1 anno di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età e si trovano in una delle condizioni soggettive previste dalla norma (lavoratori licenziati che abbiano terminato di usufruire di tutta la disoccupazione spettante da almeno 3 mesi; lavoratori con una invalidità civile pari al 74%;  lavoratori che assistono un familiare disabile convivente con la legge 104/92 grave; lavoratori che svolgono lavori gravosi/usuranti ) possono accedere alla pensione con 41 anni di contributi.

Attenzione che per quanto riguarda i lavori gravosi e usuranti, la dimostrazione passa anche per le comunicazione al collocamento e il codice ISTAT indicato quale “mansione del lavoratore”.

Chi sono i lavoratori usuranti e di che beneficio possono godere?

I lavoratori usuranti sono coloro che svolgono un’attività usurante ai sensi del decreto 67/2011, e si suddividono in 4 categorie:

  1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del dpcm del 19 maggio 1999. Si tratta dei soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera, lavori ad alte temperature, lavori in cassoni ad aria compressa, attività per l’asportazione dell’amianto, attività di lavorazione del vetro cavo, lavori svolti dai palombari, lavori espletati in spazi ristretti.
  2. Lavoratori notturni come definiti dal d.lgs 67/2011 nelle seguenti categorie:
    – lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 oreper un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64
    – lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
  3. I lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 allo stesso d.lgs 67/2011.
  4. I conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per godere dei benefici è richiesto che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se più favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento della quota 97,6

Quota 100. Chi sono i destinatari?

La possibilità di accesso al pensionamento introdotta dal decreto 4/2019 per il triennio 2019/2021 è riservata a coloro che hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, entrambi i requisiti da maturare entro il 31/12/2021.

Ai fini dei 38 anni di contribuzioni sono utili i contributi figurativi?

Come per tutte le pensioni anticipate, una volta raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione complessiva escludendo la disoccupazione e la malattia o infortunio non integrati dal datore di lavoro, per maturare il requisito contributivo richiesto si può utilizzare tutta la contribuzione versata, sia effettiva che figurativa senza nessuna esclusione.

Riscatto. Come funziona il "riscatto light"?

Il comma 6 dell’art.20 del decreto 4/2019 ha introdotto una nuova modalità di calcolo dell’onere del riscatto di laurea, che consiste nell’applicare l’aliquota IVS vigente, pari al 33%, al reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti; il valore attuale per ogni anno da riscattare è pari a 5.264 euro.

Tale modalità si può applicare o ai periodi di durata legale del corso di studi che si collocano dal 01/01/1996 oppure ai periodi antecedenti a tale data ma solo per coloro che sono nelle condizioni di optare per il sistema contributivo, e cioè per coloro che abbiano meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995.

In quest’ultima casistica il riscatto agevolato “trasporta” l’intera posizione contributiva nel sistema contributivo.

Cumulo, computo, totalizzazione: cosa significano?

Questi 3 termini indicano delle modalità utili a fare dialogare insieme versamenti contributivi in diverse gestioni previdenziali.

Con il cumulo ex legge 232/2016 si indica la possibilità di utilizzare i contributi Ago Inps, fondi esclusivi e sostitutivi dell’Ago e le casse dei liberi professionisti per maturare il diritto a pensione di vecchiaia e anticipata; ogni gestione mantiene il calcolo pro-quota.

Con il computo invece si identifica la possibilità di accesso a pensione a 64 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi per coloro che sono nelle condizioni di optare per il sistema contributivo; in questo secondo accesso la pensione viene calcolata col sistema contributivo e si introduce il vincolo di importo minimo di pensione (pari a 2,8 volte l’assegno sociale, oggi pari a circa 1.290 euro). Quindi una possibilità di accorciare il percorso alla pensione (64 anni) ma con un calcolo puramente contributivo

Con la totalizzazione ai sensi del decreto 42/2006 si possono utilizzare le stesse gestioni previste nel cumulo ma in questo caso i requisiti d’accesso sono diversi: per la vecchiaia 66 anni di età con 20 anni di contributi e la finestra di accesso di 18 mesi; per la pensione anticipata 41 anni di contributi e la finestra di accesso di 21 mesi. Inoltre, il calcolo della pensione viene effettuato col sistema contributivo.

 

Sono un Dirigente d'azienda. La Società mi propone una collaborazione esterna. Cosa cambia per la mia pensione? È preferibile una ricollocazione come dipendente anche ad una RAL inferiore?

Possiamo riallacciarci al punto precedente per spiegare che nel caso prospettato, con la ricollocazione come collaboratore e quindi con il versamento dei contributi in gestione separata, il diritto alla pensione si può comunque maturare tramite il cumulo gratuito introdotto dalla legge 232/2016, senza danneggiare l’importo di pensione maturato come dipendente.

Paradossalmente, è preferibile una ricollocazione come collaboratore piuttosto che accettare una Ral inferiore, in quanto quest’ultima casistica comporterebbe una diminuzione della retribuzione media da dipendente, e quindi comporterebbe un danno nella quota retributiva della pensione.

Cosa è cambiato con la legge di Bilancio? Verrà mantenuta quota 100?

La legge di Bilancio, legge 178 del 30 dicembre 2020 ha introdotto alcune modifiche, che elenco di seguito con ordine.

Opzione donna

L’opzione donna corrisponde allo strumento di pensionamento anticipato cui possono accedere le lavoratrici dipendenti che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano compiuto i 58 anni di età e maturato 35 anni di contributi.

APE sociale

L’APE sociale è lo strumento di prepensionamento rivolto a particolari tipologie di lavoratori ritenuti meritevoli di beneficiare una riduzione dei requisiti di pensionamento in virtù della gravosità o rischiosità dell’attività lavorativa svolta, e attraverso la legge di Bilancio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021. Comma 339 della legge 178/2020.

Nuovo scivolo pensionistico

Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’art. 41 d.lgs. 148/2015, si prevede che per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Importante novità riguarda il rapporto con la NASPI. Si prevede che per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di disoccupazione, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015.

Il messaggio Inps 227 del 20 gennaio 2021 ufficializza la proroga dell’isopensione disposta dalla manovra del 2021.

Sarà ora possibile accompagnare i lavoratori alla pensione di vecchiaia o anticipata con l’isopensione Fornero per tutti gli esodi collocati entro il 30 novembre 2023. L’Istituto recepisce la novità disposta dall’articolo 1, comma 345, della legge 178/2020, che proroga la sperimentazione già inaugurata dalla legge di bilancio del 2018 a proposito della versione “estesa” dell’isopensione.

L’isopensione è un prepensionamento ideato nella riforma del Lavoro Fornero (articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 92/2012) che nella sua versione di base consente di accompagnare i dipendenti a pensione di vecchiaia o anticipata per un massimo di quattro anni. Dal 2018 è stata estesa a sette anni la durata massima di questo prepensionamento.

L’Inps ricorda che la versione estesa a sette anni sarà accessibile entro il 30 novembre 2023 con decorrenza della isopensione al 1° dicembre dello stesso anno.

Questo strumento di esodo rimane, per il resto invariato.

Si rivolge ai datori di lavoro del settore privato con più di 15 addetti e permette di accompagnare i lavoratori con uno scivolo a carico dell’azienda verso la pensione o di vecchiaia o anticipata ordinaria, escludendo le pensioni derogatorie come opzione donna e quota 100.

Per l’isopensione occorre un accordo sindacale con cui il datore di lavoro elegge il numero massimo di lavoratori (inclusi i dirigenti) che cesseranno il rapporto.

Quota 100

Il 31 dicembre 2021 scade la misura sperimentale introdotta per anticipare la pensione a 62 anni e 38 di contributi. I lavoratori dovranno dunque trovare alternative per andare in pensione: al momento, in attesa di nuove soluzioni, si dovrebbe passare di nuovo all’applicazione della Legge Fornero, che prevede il pensionamento al raggiungimento dei 67 anni di età.

La legge di Bilancio non ha prorogato la norma.

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