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Il prossimo 16 novembre 2022

Tempo di lettura 10m

I lavoratori dipendenti (ad esclusione del rapporto di lavoro domestico), potranno essere beneficiari di un’altra tranchedi indennità prevista dall’art. 18 del Decreto Legge n. 144/2022 (c.d. “Decreto Aiuti ter”). L’attuale disposto normativo, viste le difficoltà pratiche riscontratesi per la corresponsione dell’indennità di 200 euro prevista dall’art. 31 del DL 50/2022, si presenta come più concreto rispetto alla previgente disciplina, seppur necessitando di chiarimenti.

Quanto alle modalità di riconoscimento dei c.d. 150 euro di cui al D.L. aiuti ter, queste saranno pressoché un calco di quelle previste per la “prima” indennità di 200 euro, quello che cambia sono i requisiti per poterne beneficiare.

Platea dei destinatari e requisiti

I beneficiari e i requisiti per il riconoscimento di questa seconda tranche di indennità sono individuati all’art. 18, comma 1, del Decreto in trattazione, che testualmente recita: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di  lavoro  domestico,  aventi  una  retribuzione  imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti  di  cui  all’articolo 19, è riconosciuta per  il  tramite  dei  datori  di  lavoro,  nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022,  una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a  150  euro. Tale indennità è riconosciuta   in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16.”

La misura dell’indennità, appunto pari a 150 euro (anche per i lavoratori part time), non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e previdenziali.

I beneficiari di questa indennità sono i lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali di novembre 2022 sia inferiore a 1.538 euro. Ciò a nulla rilevando retribuzioni annuali o altro.

Inoltre tali soggetti non dovranno:

  • essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
  • appartenere a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Periodo di erogazione

Sul punto il disposto normativo non lascia spazio a dubbi in ordine al momento in cui tale indennità dovrà essere corrisposta (dubbi al contrario riscontrati con la precedente tranche di 200 euro). L’art. 18 del Decreto Aiuti ter prevede infatti che la corresponsione debba avvenire con la retribuzione di competenza novembre 2022.

L’indennità sarà corrisposta, pertanto, con la busta paga di competenza novembre 2022 (elaborata a dicembre) e anticipata dal datore di lavoro, che provvederà a conguagliare gli importi anticipati ai lavoratori esponendoli nella denuncia contributiva del mese di novembre 2022 (flusso Uniemens trasmesso entro il 31 dicembre 2022).

Eventi con copertura figurativa

Rispetto alla precedente disciplina (art. 31 DL 50/2022) in questo caso la norma espressamente disciplina l’ipotesi in cui i lavoratori si trovino in situazioni particolari per le quali è prevista la contribuzione figurativa. Il comma 2 dell’art. 18 prevede a questo proposito che: “L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”

Come sottolineato dalla Circolare Inps n. 116 del 17.10.2022, l’indennità dovrà essere corrisposta ai soggetti aventi diritto anche nell’ipotesi in cui gli stessi presentino una retribuzione imponibile pari a zero in ragione di eventi tutelati quali, a mero titolo esemplificativo, la maternità.

Sul punto la circolare INPS in parola, rimandando al flusso Uniemens nell’elemento retribuzione teorica, indica letteralmente “fermo restando il rispetto del limite di 1538 euro cui al predetto comma 1”.

Da qui il dubbio: dovrà considerarsi il valore dell’indennità erogata dall’INPS la quale non deve superare i predetti 1538 euro o si dovrà considerare la “retribuzione teorica” presente nel flusso? E nel caso di presenza di un duplice elemento (ad esempio indennità di maternità per e 1.500,00 ed integrazione carico azienda di € 100,00)?

L’indennità in ogni caso non spetterà per eventi non coperti da contribuzione figurativa, quali l’aspettativa non retribuita.

È necessaria un’autodichiarazione?

Seppure il riconoscimento dell’indennità sia automatico, i beneficiari saranno tenuti, anche in questo caso, a presentare apposita dichiarazione attestante il fatto di non rientrare nelle casistiche di cui sopra, incompatibili con la corresponsione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

La presentazione delle dichiarazioni, requisito sine qua non per l’erogazione dell’una tantum, sembra da riferirsi ai soli destinatari della norma (ovvero gli over 1538 euro). Circostanza che perplime, dato che l’azienda avrà modo di conoscere i lavoratori beneficiari solo durante o al termine delle consuete elaborazioni retributive.

Anche questa volta la raccolta delle autodichiarazioni, potrebbe risultare non di agevole gestione, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni che si troveranno a dover nuovamente gestire molteplici modelli dichiarativi. Tra le altre cose, le aziende che applicano il c.d. calendario differito si troveranno in una situazione complessivamente disagevole, non avendo la possibilità temporale di far sottoscrivere la dichiarazione ai lavoratori destinatari.

In questo caso, potrebbe essere consigliabile “filtrare” a monte i dipendenti che potrebbero aver diritto all’indennità, facendo compilare solo a questi ultimi la dichiarazione ed applicare il bonus qualora vi siano i requisiti normativi retributivi (così da escludere quei lavoratori che, evidentemente, mai rientrerebbero nel campo di applicazione della stessa).

Più rapporti di lavoro

Qualora il beneficiario sia titolare di più rapporti di lavoro, l’indennità dovrà essere corrisposta da un solo datore di lavoro, al quale dovrà essere presentata apposita autodichiarazione.

Nel caso in cui dalle denunce contributive risultasse la corresponsione dell’indennità allo stesso soggetto da parte di più datori di lavoro, l’INPS provvederà a comunicare a ciascuno di essi la somma indebitamente corrisposta e da recuperare al lavoratore, restituendola successivamente all’istituto (con modalità che, ad oggi, risultano oscure, sia in relazione all’una tantum di cui al D.L. “ristori ter” sia in relazione ai “fu” 200 euro di luglio 2022).

Tuttavia non pare chiaro un aspetto legato alla ratio della norma. Ovvero, se è vero che il Legislatore ha voluto concedere un contributo in favore dei lavoratori con salari e redditualità inferiori, non risulta esservi un correttivo alla compresenza non tanto di più rapporti di lavoro (laddove, come abbiamo visto, il lavoratore dovrà scegliere a quale datore di lavoro chiedere il pagamento del bonus) ma della somma di più redditualità.

Infatti, l’erogazione dell’indennità di 150 euro nei conforti di coloro i quali, per sommatoria di rapporti di lavoro, ottengano retribuzioni maggiori al valore di euro 1538 nel mese di novembre 2022, sembrerebbe contraria al presupposto normativo. Seppure, le indicazioni dell’INPS e la lettera della norma (non la sua apparente volontà) non sembrano censurare questa possibilità.

Arretrati e mensilità aggiuntive

Al di là delle perplessità rilevate, non risulta alcuna indicazione di natura amministrativa riferibile alla tematica dei recuperi (laddove l’INPS ha più volte ribadito di rimettere ad ulteriore circolare) e agli arretrati. La possibilità di riconoscere gli arretrati non è mai stata negata dalla norma di riferimento ma l’assenza delle modalità operative impedisce di sanare eventuali omissioni datoriali e / o del dipendente stesso.

Per di più. Come porsi verso quelle aziende che, per prassi secolari o accordi di secondo livello, anticipano l’erogazione della tredicesima mensilità a novembre 2022? A questo proposito, il disposto normativo previgente (con riferimento ai 200 euro) considerava tale evenienza, mentre nel caso di specie tutto tace.

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