+39 049 7968508, +39 049 7423321 info@ceccatotormen.com

Lavoratore assunto da soggetto estero senza stabile organizzazione. Fisco e contributi.

Lug 30, 2019

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 312/2019, affronta il tema della tassazione del reddito prodotto  liquidato da Società Straniera a un lavoratore italiano.

Le indicazioni sono importanti per gli operatori del settore, poiché l’Agenzia delle Entrate, confermando un precedente orientamento regionale, ritiene che l’operatore straniero non residente e senza stabile organizzazione nel nostro paese non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta.

Le conseguenze non sono di poco conto. L’azienda straniera non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

L’occasione è utile per fare il punto sulla gestione fiscale e previdenziale delle aziende straniere.

IL CASO

L’interpellante, società di diritto spagnolo che svolge attività di gestione e amministrazione di valori mobiliari di soggetti residenti e non residenti in Spagna, ha deciso di assumere un lavoratore dipendente residente in Italia al fine di promuovere, nel territorio dello Stato, la propria attività istituzionale, nonché di segnalare opportunità di business. 

L’istante riferisce, inoltre, che l’assunzione del dipendente sarà effettuata inizialmente in assenza di uffici “fisici” e che, per il 2020, sta valutando di aprire in Italia un ufficio di rappresentanza per l’attività preparatoria finalizzata a un eventuale futuro inserimento nel mercato italiano. 

Detto ufficio non svolgerà alcuna attività commerciale nel territorio dello Stato. 

 

LO STRANIERO È SOSTITUTO D’IMPOSTA?

Secondo l’opinione, condivisa, dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 individua, in modo tassativo, i soggetti obbligati a operare, in qualità di sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali è prevista l’applicazione di dette ritenute. 

Fra tali soggetti menziona gli “enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR”, il quale testualmente “le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”. 

Tuttavia, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1, gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Ne consegue che, stante l’assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Cosa significa stabile organizzazione?

Si ha generalmente stabile organizzazione quando l’impresa ha una sede fissa di affari per mezzo della quale esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un’officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Con riferimento al caso di specie, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società interpellante, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa (c.d. stabile organizzazione personale).

In tale caso, rientrerà appieno nelle ordinarie disposizione che si applicano all’azienda Italiana con obbligo di calcolare, applicare e versare le ritenute fiscali ordinarie.

PREVIDENZA

In materia di contribuzione previdenziale, l’impresa straniera che operi in Italia è tenuta, in forza del principio della territorialità delle assicurazioni sociali, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori impiegati nel territorio, ancorché essi siano cittadini dello Stato di provenienza dell’impresa, salva solo l’esistenza di eventuali deroghe previste in accordi internazionali. Questo è quanto statuisce la Cassazione in ragione dei principi internazionali.

Pertanto, se il lavoratore opera in Italia la contribuzione sarà dovuta secondo le regole italiane anche se l’impresa è straniera.

Principio sdoganato e applicabile senza particolari problemi per le aziende straniere residenti o con stabile organizzazione nel territorio, mentre di più complessa attuazione in caso di imprese straniere senza stabile organizzazione in Italia. Questo sia che abbiano assunto direttamente il lavoratore per svolgere la propria attività in Italia, che in caso di distacco da paesi convenzionati parzialmente.

In questo caso, l’obbligazione contributiva, che deve avvenire in nome e per conto dell’azienda straniera, è solitamente sostenuta dal c.d. Rappresentante Previdenziale.

Trattasi della figura che, con specifico mandato, si occuperà di adempiere ai seguenti obblighi:

  • versamento dei contributi dovuti secondo le scadenze ordinarie. Esso sarà inoltre solidalmente obbligato con il datore di lavoro straniero per il pagamento della contribuzione previdenziale
  • tenuta del Libro Unico e redazione di tutti i documenti necessari inerenti il rapporto di lavoro (Certificazione Unica, F24, Uniemens).

Pertanto, la Società straniera, dovrà porre attenzione alle diverse discipline fiscali e contributive in ragione della presenza in Italia di una stabile organizzazione ex art. 162 TUIR.

In particolare, la mancata presenza nel territorio dello Stato determinerà, dal punto di vista contributivo, la necessità di operare e versare le ritenute previdenziali, secondo il principio di territorialità e con l’ausilio di un rappresentante previdenziale, mentre, dal punto di vista fiscale, in assenza di stabile organizzazione in Italia, la società straniera, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Ti sono rimasti dei dubbi sull'argomento?

Contatta i nostri consulenti per avere le risposte.