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Il decreto legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, ha previsto all’articolo 26 tutele speciali per i lavoratori subordinati del settore privato in quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Che differenza c’è tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento?

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

La quarantena è malattia?

Il legislatore ha equiparato l’assenza in quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia; il comma 1 dell’articolo 26, rivolto ai lavoratori del settore privato, infatti recita come segue: il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Questa norma è attualmente in vigore.

Allora cos’è successo?

Con il messaggio n. 2842/2021, dello scorso 6 agosto, l’Inps ha comunicato che, il legislatore non ha previsto, per l’anno 2021, nessuno stanziamento destinato alla tutela della indennità di malattia per assenze per la quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26, così come nessuno stanziamento risulta a oggi presente per i lavoratori fragili di cui al comma 2 successivamente al 30 giugno 2021.

Dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori in quarantena e permanenza domiciliare ex art. 26, c. 1, quindi le assenze non sono più a carico dell’Istituto e qualora fossero state gestite come tali a livello teorico andrebbero rettificate (forse conviene attendere però prima di fare rettifiche!).

Cosa dice la regola generale, e quindi a chi spetta l’indennità a carico INPS?

La regola generale dice che l’indennità di malattia a carico dell’INPS spetta a: 

  • operai settore industria
  • operai ed impiegati settore terziario e servizi
  • lavoratori dell’agricoltura
  • apprendisti
  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori marittimi

Non spetta a

  • impiegati dell’industria
  • quadri (industria e artigianato)
  • dirigenti

Nel caso quindi di alcune figure, come i lavoratori con qualifica di impiegato del settore industriale, l’Istituto non avrebbe comunque dovuto erogare la sua parte di indennità di malattia, conseguentemente il datore di lavoro si troverà a parità di condizioni a corrispondere due trattamenti diversi: da una parte, se previsto dal contratto collettivo applicato, darà il trattamento di malattia all’impiegato in quarantena, dall’altro lascerà senza retribuzione l’operaio nella medesima situazione di assenza, con il medesimo certificato di messa in quarantena, in quanto non ci sono i fondi per la sua indennità!

La scelta di non rifinanziare lo strumento crea sicuramente una situazione discriminatoria fra lavoratori all’interno della stessa azienda, ma ad oggi non ci sono previsioni migliori.

Cosa fare quindi?

Nell’auspicio di un finanziamento retroattivo delle tutele a brevissimo, che ottimisticamente si crede ci sarà, si ritiene, per i lavoratori per i quali l’indennità era già a carico dell’Azienda, di continuarne l’erogazione (nulla è cambiato) mentre di sospenderla temporaneamente per la parte a carico dell’Istituto per quelle figure ove prevista, in attesa di rifinanziamento pubblico.

Ricordiamo per completezza dell’argomento trattato che la norma impone una quarantena Covid di dieci giorni per i lavoratori non vaccinati e di sette per quelli vaccinati nel caso siano avvenuti contatti stretti con persone affette da COVID o per i lavoratori che rientrano in Italia da Paesi dichiarati “a rischio”.

Qualora durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica ed eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare risulterà negativo la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento.

Sono sempre indennizzabili, anche nell’anno 2021, gli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19 (articolo 26, comma 6, del Dl 18/2020) in ragione delle specifiche indicazioni da parte del Ministero, come riportate dall’Inps nel messaggio 1667/2021.

Speriamo che la mancata previsione della indennità non abbia effetti indesiderati quali la possibile mancata comunicazione di contatto stretto con altra persona affetta da COVID.

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