+39 049 7968508, +39 049 7423321 info@ceccatotormen.com

15 marzo 2022

Tempo di lettura 12 m.

Per quanto tematica nota, l’obbligo contributivo necessità di spiegazioni e chiarimenti che, soprattutto alla luce di recenti circolari, normative ed interpretazioni, abbisognano di un remind quanto mai chiaro e dettagliato. 

In effetti l’instaurazione del rapporto di lavoro fa sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo contributivo, già oggetto di tutela sin dalla Carta Costituzionale (c.2 art. 38), nel quale si afferma che i lavoratori hanno il diritto a ricevere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Tale obbligo è adempiuto attraverso il versamento dei contributi, a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro, in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nel rispetto del minimale e massimale contributivo definito di anno in anno dall’ISTAT, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo.

Di seguito vengono analizzate le recenti circolari Inps in materia previdenziale, frutto sia di adeguamento normativo (in questo la legge di Bilancio del 2022, L. n°234/2021 molto a detto) sia di interpretazioni giurisprudenziali. 

Minimali e Massimali - Circolare n.15 del 28 gennaio 2022

Con questa circolare l’istituto previdenziale definisce il valore del minimale e massimale contributivo per l’anno 2022 in riferimento alla generalità dei lavoratori.

MINIMALE CONTRIBUTIVO

Al fine di assolvere all’obbligo contributivo, le legge prevede che la retribuzione giornaliera ai fini del calcolo dei contributi previdenziali non possa essere inferiore al minimale, al quale dovranno adeguarsi anche i datori di lavoro che non aderiscono alla disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva. 

MINIMALE CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI A TEMPO PIENO 49,91€
MINIMALE CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE 7,49€

La modalità di calcolo del minimale contributivo per i lavoratori a tempo parziale è definita dall’art.11 del D. Lgs n. 81/2015, il quale afferma che il minimale viene determinato rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero e dividendo l’importo ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

In tal senso si osservi come il minimale contributivo orario sarà pari a 49,91€ x 6 / 40 = 7,49€

Nel caso in cui l’orario di lavoro normale sia di 36 ore settimanali articolate su cinque giorni, il calcolo di riferimento sarà il seguente: € 49,91 x 5 /36 = € 6,93. 

L’introduzione del minimale ha un corollario essenziale: per determinare l’imponibile contributivo bisognerà verificare il rispetto delle seguenti condizioni:

  • se la retribuzione effettiva è superiore al minimale, la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione effettiva;
  • se la retribuzione effettiva è inferiore al minimale, la contribuzione dovrà essere adeguata la minimale.

Pochi esempi, ma necessari. 

ESEMPI DI CALCOLO:

1.Lavoro a tempo pieno

Il minimale contributivo mensile è pari al minimale contributivo giornaliero per il coefficiente fisso 26. 

Il minimale contributivo mensile per il 2022 sarà dato da 49,91€ x 26 = 1.297,66€.

2.Lavoro a tempo parziale

Il minimale contributivo mensile è pari al minimale contributivo orario per le ore effettivamente prestate.

Il minimale contributivo mensile per il 2022 sarà dato da 7,49€ x nr. ore lavorate.

              2.1Esempio retribuzione inferiore al minimale

  • retribuzione effettiva mensile 650€
  • ore lavorate 100

Il minimale contributivo è pari a 7,49€ x 100 = 749€;

Poiché la retribuzione effettiva è inferiore al minimale mensile, quest’ultimo sarà la base di calcolo per la contribuzione previdenziale.

             2.2 Esempio retribuzione superiore al minimale

  • retribuzione effettiva mensile 800€
  • ore lavorate 100

Il minimale contributivo è pari a 7,49€ x 100; 

Poiché la retribuzione effettiva è superiore al minimale, questa sarà utilizzata come base di calcolo per la contribuzione previdenziale.

 

 

MASSIMALE CONTRIBUTIVO

La c.d “Riforma Dini”, L. n.335 del 1995 costituisce un’importante svolta in materia pensionistica, introducendo il massimale contributivo, ovvero l’importo della retribuzione lorda oltre il quale non è più dovuta contribuzione previdenziale.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO

105.014,00€

La definizione di un massimale contributivo comporta che la quota di retribuzione eccedente il massimale, questi andranno a costituire esclusivamente imponibile fiscale.

Nuove aliquote gestione separata – Circolare Inps n.25 del 11 febbraio 2022

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILIATE

L’Istituto previdenziale, a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in cui si introduce l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella della Naspi, è intervenuto nel chiarire e definire la modalità di applicazione del nuovo contributo del 1,31% in sostituzione del previgente 0,51%.

Sono soggetti a questa modifica tutti quei soggetti i cui compensi derivano da:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se non beneficiari della prestazione.

 

PROFESSIONISTI

Per i professionisti, la Legge di Bilancio ha disposto per gli anni 2022 e 2023 un aumento dell’aliquota relativa all’indennità straordinaria di continuità reddituale operativa, c.d. ISCRO, pari allo 0,51% rispetto allo 0,26% dell’anno 2021.

Pertanto le aliquote contributive a partire dall’anno 2022, per gli iscritti alla gestione separata, saranno le seguenti:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL 35,03%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Professionisti
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

 

Prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e di tubercolosi – Retribuzioni di riferimento - Circolare n.35 del 4 marzo 2022

La circolare rende noti gli importi giornalieri ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi nell’anno 2022.

SOCI DI COOPERATIVE

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperative di fatto, la liquidazione delle indennità citate, ricadenti nell’anno 2022, devono essere calcolate sulla base del minimale giornaliero stabilito dalla legge, pari a 49,91€.

COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI

Per questa categoria i redditi applicabili per l’anno in corso saranno comunicati non appena disponibili, pertanto nelle more della pubblicazione verrà preso in considerazione il reddito valido nell’anno 2021 pari a 59,66€.

LAVORATORI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI

Per i lavoratori operanti in paesi extracomunitari in cui non operano accordi con l’Italia in materia di sicurezza sociale, le retribuzioni di riferimento per la liquidazione della malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono quelle definite con decreto del 23 dicembre 2021, il cui all’art. 2 dispone:  “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente”.

LAVORATORI DOMESTICI

Il calcolo per le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi deve essere effettuato sulla base delle seguenti retribuzioni convenzionali:

  • 7,31€ per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25€;
  • 8,25€ per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25e e fino a 10,05€;
  • 10,05€ per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05€;
  • 5,32€ per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata nel 2022 e che non siano pensionati o che non risultino già assicurati presso altra forma previdenziali obbligatoria, le aliquote pensionistiche sono maggiorate al fine tutelare questi nei casi di malattia, maternità/paternità, e sono pari a:

  • 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
  • 33,72% per i collaboratori e altre figure assimiliate non assicurate presso altre forme pensionistiche per i quali non è prevista la contribuzione DIS-COL;
  • 35,03% per i collaboratori e altre figure assimiliate non assicurate presso altre forme pensionistiche per i quali è prevista la contribuzione DIS-COL.

Minimale contributo e assenze. La posizione della Giurisprudenza.

Le posizioni dell’INPS, tramite proprie circolari applicative, si riverberano sulla normale gestione lavorativa di qualsiasi azienda. Una tematica di sicuro interesse, recentemente affrontata dalla Giurisprudenza di legittimità risulta essere la presenza dell’obbligo contributivo, da applicarsi sulla retribuzione minimale come già menzionata, rispetto alle assenze dal luogo di lavoro dei lavoratori subordinati (assenze al di fuori delle casistiche previste dalla contrattazione collettiva). 

In tal punto interviene la Corte di Cassazione con sentenze n. 15120 del 2019 e n. 4676 del 22 febbraio 2021. In entrambi i casi citati, la Cassazione riferisce che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, non può essere inferiore all’importo del c.d. “minimale contributivo” e non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l’obbligazione contributiva in funzione dell’orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti. Le due sentenze, temporalmente antecedenti alla questione della certificazione verde, non fanno riferimento al caso dell’assenza connessa al mancato possesso e esposizione su richiesta del green pass. 

Ti sono rimasti dei dubbi sull'argomento?

Contatta i nostri consulenti per avere le risposte.