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Visita Ambulatoriale o Domiciliare. Da quando decorre la malattia?

Mar 19, 2019

Il lavoratore in malattia, come ben sappiamo, ha diritto sia a conservare il proprio posto di lavoro per tutto il periodo di comporto, sia a vedersi riconoscere la corrispondente indennità di malattia.

Primo Evento

L’articolo 2110 del Codice Civile infatti, stabilisce l’obbligo di corrispondere questa indennità; tale retribuzione sarà a carico dell’INPS o dell’azienda a seconda dei casi.
In particolare, secondo quanto stabilito dall’INPS l’indennità di malattia spetta, per i lavoratori dipendenti, delle seguenti categorie:

– operai del settore industria
– operai e impiegati del settore terziario e servizi
– lavoratori dell’agricoltura
– apprendisti
– lavoratori sospesi dal lavoro
– lavoratori dello spettacolo
– lavoratori marittimi

L’indennità di malattia, come sappiamo, spetta solo a seguito del rilascio del certificato telematico di malattia all’INPS, il datore di lavoro potrà visualizzare il certificato in modo da verificare la correttezza dei dati anagrafici e di reperibilità del dipendente.
Tale indennità,  per il periodo morboso spetta a partire dal 4° giorno dell’evento, fino alla scadenza della prognosi, i primi 3 giorni infatti, definiti “periodo di carenza”, non sono a carico dell’Istituto previdenziale e vengono pagati (solo se previsto dal CCNL applicato) dall’azienda.

In linea di massima l’istituto prevede ad indennizzare i lavoratori dipendenti per il 50% della R.m.g. (retribuzione media giornaliera) dal 4° al 20° giorno e per il 66,66% della R.m.g. dal 21° al 180° giorno. Queste previsioni possono variare in casi particolari (esempio: ricovero ospedaliero ove può variare la percentuale indennizzata o malattia di dipendenti a tempo determinato ove può variare il limite massimo di indennizzabilità).
Vengono invece previste indennità diverse per alcune categorie particolari (esempio: dipendenti pubblici, disoccupati, sospesi dal lavoro, ricoverati senza familiari a carico, gestione separata, marittimi)

Continuazione o ricaduta

La malattia naturalmente potrebbe non terminare effettivamente alla data della scadenza del primo certificato, in tal caso il dipendente dovrà farsi rilasciare un nuovo certificato dal proprio medico, recante la diversa diagnosi per la malattia.

In tale occasione il medico dovrà valutare la situazione e, qualora lo stato morboso persista dovrà specificatamente indicare la continuazione della malattia, compilando l’apposito spazio. E’ importante questo venga indicato in quanto se l’evento morboso risulta il medesimo, non si dovrà nuovamente ricalcolare la carenza.

Analogamente non dovrà ricalcolarsi la carenza nel caso di “ricaduta” della malattia. La ricaduta si ha ove il dipendente, dopo il termine di un periodo di malattia, sia rientrato in servizio, ma sia costretto ad assentarsi nuovamente – nell’arco di 30 giorni dalla ripresa dell’attività – a causa di un ulteriore evento morboso riconducibile alla prima malattia.

Esempio

In tal caso per i giorni dal 01.02 al 03.02 compreso sarà calcolata la carenza contrattuale (rispettando quanto disciplinato dal CCNL applicato in azienda), che per la maggior parte dei CCNL vigenti risulta a carico della stessa del datore di lavoro.
Dal giorno 04.02 al 11.02 al lavoratore verrà corrisposta dall’istituto l’indennità di malattia, pari al 50% della retribuzione.
Dal giorno 26.02 al giorno 06.03 al dipendente sarà corrisposta l’indennità pari al 50% della R.m.g., senza calcolare nuovamente la carenza.
Dal giorno 07.03 al 10.03 al dipendente sarà corrisposta l’indennità INPS pari al 66,66% in quanto l’evento supera i 20 giorni.
Stabilito in linea generale la misura dell’indennità di malattia, rimane ora da capire se davvero dobbiamo affidarci in tutto e per tutto a quanto indicato nel certificato, o dobbiamo porci qualche domanda a monte, prima di indennizzare ogni giornata.

IL CERTIFICATO: DATE RILASCIO E DATE MALATTIA

Normalmente, come sappiamo, il dipendente dovrà recarsi dal medico curante il giorno stesso per farsi rilasciare il certificato di malattia. In linea di massima infatti è da tal giorno che viene riconosciuta l’indennità dall’istituto. Ma è sempre così?

Nella circolare INPS n°147/1996, dapprima si dice che l’indennità di malattia, come già anticipato, decorra dal 4° giorno, computato dalla data di rilascio della certificazione.

Inizio evento

Secondo i criteri in atto, il quarto giorno di malattia, da cui spetta il corrispondente trattamento economico previdenziale, viene computato di massima dalla data di rilascio della relativa certificazione.

L’Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal….”.

Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente, come più volte esplicitato, alla facoltà, confermata da ultimo con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10:00, il giorno immediatamente successivo.

L’Inps chiarisce come la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell’ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico”.

La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga che trattatasi di visita ambulatoriale.

Pertanto, in caso di visita ambulatoriale, non potrà valere la regole della decorrenza al giorno precedente. IN tali situazioni, conferma l’Inps, ”le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come “non documentate” (e perciò non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso”.

Continuazione e ricaduta

Se alla data di scadenza della prognosi indicata sul certificato di inizio della malattia il lavoratore non è guarito, egli è tenuto a giustificare la successiva assenza con un certificato medico di continuazione della malattia. Tale certificazione di continuazione deve essere riconosciuta valida anche per il giorno immediatamente precedente la data del rilascio, semprechè sulla certificazione stessa risulti una dichiarazione del lavoratore in tal senso (INPS circ. n. 134368/1981n. 63/1991n. 147/1996).

Quindi, sia per la certificazione di inizio che per quella di continuazione della malattia, la data di inizio dell’evento morboso coincide con la data del rilascio del certificato medico o con il giorno immediatamente precedente.

A seguito della definitiva entrata in vigore della modalità di trasmissione elettronica dei certificati di malattia, si pone l’attenzione sulla decorrenza dell’indennità di malattia che, come l’INPS prevede:
“…… può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”.

In passato dalla certificazione cartacea non era rilevabile se la stessa derivasse da visita ambulatoriale o domiciliare; ora con la redazione dei certificati in modalità telematica viene evidenziata questa informazione, per cui si potrà far decorrere l’indennità di malattia dal giorno precedente il rilascio del certificato solo in caso di visita domiciliare mentre in caso di visita ambulatoriale la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato”.

In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell’indennizzabilità, delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20° giorno) quando l’eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a sè stanti (v. circ. n. 4377 del 6 agosto 1981).

Riassumendo

VISITA AMBULATORIALE: la data di inizio della malattia e la data di redazione del certificato devono coincidere.

VISITA DOMICILIARE: la data di inizio della malattia e la data di emissione del certificato possono differire di massimo un giorno, deve comunque essere compilato il campo “dichiara di essere ammalato dal…”.

Tale previsione vale sia in caso di ricaduta che di continuazione. In tale ultimo caso, inoltre, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico quando l’eventuale interruzione tra i due periodi e i due certificati coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica se non lavorativi).

RIENTRO ANTICIPATO MALATTIA

Con la circolare 79/2017, l’Inps è intervenuta chiarendo la modalità operativa e i relativi obblighi in caso di rientro anticipato dall’evento di malattia, specificando che nel caso di una guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso (sempre trasmesso telematicamente), al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

Pertanto, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.

L’art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

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