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Con la recente sentenza n. 3411 del 2022, la Corte di Cassazione torna sulla possibilità che gli accordi sindacali conclusi ai sensi dell’art. 47, c. 4-bis e c. 5, l. n. 428/1990, possano derogare alla disciplina dell’art. 2112, comma 1, c.c., a mente del quale il trasferimento dell’azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni stipulate col cedente.

L’art. 47, l. n. 428/1990, nella formulazione vigente al tempo dei fatti per cui era causa, prevedeva, al comma 4-bis, che “nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c); b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività“. Disponeva, al successivo comma 5, che “qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore“, aggiungendo infine che “il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante“.

Entrambe le norme, quindi, dispongono che le pattuizioni collettive possano incidere sull’applicazione della disciplina in materia di trasferimento d’azienda. La giurisprudenza, tuttavia, interpreta l’ampiezza della deroga secondo latitudini differenti.

Articolo pubblicato sul numero 23 del 03 giugno 2022 della Guida al Lavoro, settimanale de Il Sole 24 Ore. Approfondimento a cura di Dario Ceccato e Giovanna Pistore.