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Nella notte di giovedì 21 ottobre 2021 è stato approvato il D.L. 146/2021, il tanto atteso decreto recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Peraltro, nel medesimo giorno è stato pubblicato il messaggio INPS n. 3589 avente il seguente oggetto “Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (greenpass) ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Procedura “Greenpass50+”.

Vediamo brevemente di cosa si tratta.

D.L. 146/2021

Le novità fiscali introdotte con DL 146/2021 afferiscono a diversi settori e pertanto interessano varie realtà aziendali. In particolare in tema di diritto del lavoro interviene un rifinanziamento della quarantena e Di seguito le novità più salienti.

Integrazione salariale

  • Aziende beneficiarie di FIS e CIGD: I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 13 settimane decorrenti dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.
  • Aziende beneficiarie di CIGO (settore tessile): I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura e si trovano alle stesse condizioni di cui sopra, possono presentare per il medesimo periodo, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane.

In entrambi i casi non sono dovuti contributi addizionali.

Rifinanziamento della quarantena

Viene rifinanziata la quarantena nel limite massimo di 663,10 milioni di euro per i periodi fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, per i datori di lavoro privati, iscritti all’Inps, vi è il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Traducendo, nei settori come la metalmeccanica (impiegati), i datori di lavoro potranno chiedere un rimborso forfettario di € 600,00 presentando apposita domanda telematica (con modalità da definire) corredata da dichiarazione attestante i periodi di quarantena. Il limite di spesa è fissato a 188,30 milioni di euro.

Nello specifico, a ciascun datore di lavoro è riconosciuto un rimborso, una tantum, per ogni singolo lavoratore solamente nei casi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modo agile durante l’evento.

Il rimborso è pari a € 600,00 per ogni lavoratore. Tale importo è erogato dall’INPS previa presentazione di apposita domanda telematica da parte datore di lavoro, corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele da trasmettere entro i termini che saranno indicati dall’INPS.

Congedi Covid

Il lavoratore dipendente, genitore di figli conviventi minori di 14 anni, può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, usufruendo di un congedo straordinario corrispondente alla durata:

  • Della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • Dell’infezione da SARS-COV-2 del figlio;
  • Dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Nel caso di figlio con disabilità non si tiene conto del limite di età del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno  dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere  delle condizioni sopra richiamate, di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Verifica massiva Green Pass

Buone nuove da parte dell’INPS. Risulta attiva la nuova procedura per la verifica massiva dal sito INPS della certificazione verde.

L’INPS a seguito del messaggio n.3589 ha infatti reso attiva la nuova modalità di verifica massiva della certificazione verde, per tutti i datori di lavori con più di 50 dipendenti, attraverso l’interazione tra la piattaforma nazionale DGC e il sito INPS, ai sensi del DPCM del 12 ottobre 2021.

La procedura di controllo verrà eseguita attraverso il portale INPS, nella sezione “Greenpass50+” in cui sarà presente anche un’apposti guida, e sarà suddivisa in 3 fasi:

  • fase di accreditamento: in questa fase i datori di lavoro o gli intermediari delegati procederanno all’accreditamento dell’azienda attraverso la matricola aziendale (CIDA per la gestione agricola), e successivamente accrediteranno i codici fiscali dei soggetti addetti alla verifica. In questa fase, dove possibile l’istituto provvederà già alla verifica dei requisiti dimensionali. In seguito verrà data possibilità di associare ad ogni verificatore (il quale entrerà con il suo profilo con delega dell’azienda) un certo numero di codici fiscali per la verifica.
  • fase di elaborazione: l’INPS autonomamente provvederà ad analizzare le aziende accreditate e individuare i dipendenti attraverso le denunce individuali trasmesse con i flussi Uniemens e procederà a recuperare le informazioni sul possesso della certificazione verde dalla piattaforma DGC. Questa fase sarà eseguita in automatico dalle ore 20:00 alle ore 23.59 di ogni giorno, pertanto in questa fascia oraria la verifica potrebbe non essere possibile. I dati recuperati verranno memorizzati per 24 ore, al termine del quale verranno cancellati.
  • fase di verifica: in questa fase i verificatori accreditati, accedendo all’apposita sezione, visualizzeranno l’elenco di tutti i dipendenti dell’azienda e potranno procedere al controllo, esclusivamente per il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso nel giorno del controllo.

Si rammenta infine che, in caso un dipendente non risulti in possesso del certificato in seguito alla verifica effettuata sul portale INPS, questo avrà diritto di richiedere un nuovo controllo della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro (questo per scongiurare eventuali falsi negativi, ad esempio in caso di tampone negativo nella mattinata stessa).

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