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Disegno di Legge di Stabilità. Le Novità dal 1° Gennaio 2020

Nov 19, 2019

Tempo di lettura 12 m.

Non è nostra prassi commentare norme che ancora non sono tali, ma il Governo, nel Disegno di Legge di Stabilità 2020, ha intenzione di introdurre alcune novità che riguardano il mondo del lavoro che necessitano almeno di una prima lettura.

Oltre alla revisione complessiva della disciplina dell’autovettura aziendale, concessa in uso promiscuo, le novità riguarderanno gli incentivi all’assunzione, la tassazione del reddito di lavoro dipendente e molto altro.

Vediamo di seguito i principali punti del Disegno di Legge.

ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI

L’art. 6 del Disegno di Legge di Stabilità mira a far chiarezza sui numerosi dubbi interpretativi e applicativi in materia di agevolazioni sorti durante l’ultimo biennio e riguardanti giovani under 30 e 35 mai occupati a tempo indeterminato.

Come noto, l’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) prevede l’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 36 mesi, nel limite massimo di € 3.000 annui in caso di assunzione di soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato (nemmeno all’estero) con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Tale agevolazione risulta ad oggi perfettamente operativa.

Accanto a questa norma, si è affiancato il successivo decreto Dignità (D. L. n. 87/2018, convertito in l. n. 96/2018) che ha previsto, per un periodo massimo di 36 mesi, per i datori di lavoro privati che, negli anni 2019 e 2020, assumevano lavoratori under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la medesima agevolazione già prevista per i giovani under 30 (esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di 3.000 euro su base annua).

Tale agevolazione non è mai divenuta concretamente operativa dal momento che non è stato emanato l’atteso decreto attuativo del Ministero del Lavoro, facendo sì che l’agevolazione rimanesse, di fatto, inutilizzabile.

Il disegno di legge di Stabilità 2020 riordina le agevolazioni dei giovani assunti a tempo indeterminato:

  • da un lato viene confermata alle medesime condizioni l’agevolazione prevista dalla legge di stabilità 2018 (e già operativa), che introduceva lo sgravio under 30. Tale sgravio sarà, tuttavia, esteso anche ai lavoratori under 35 per le assunzioni fino al 31 dicembre 2020.
  • Contestualmente, viene soppresso l’incentivo contributivo previsto dal decreto Dignità. Ciò significa che sarà di fatto abrogata una norma mai divenuta operativa.

Pertanto dal 1° gennaio 2020 ai Datori di Lavoro sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi, quindi, premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, eventualmente riparametrato ove applicato su base mensile. 

L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (sono, pertanto, escluse le assunzioni di dirigenti).

L’esonero contributivo spetterà a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che abbiano il requisito di età – cioè non abbiano compiuto i 35 anni di età entro il 31 dicembre 2020 (da intendersi come 34 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (a tal fine non sono considerati gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).

L’esonero infine si applica, per un periodo massimo di 12 mesi e nel rispetto del limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

 

BONUS SUD

La vecchia legge di Stabilità (Legge 145/2018) prevedeva che per i soggetti agevolati del Mezzogiorno, l’esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità fosse elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di 8.060 €, e fosse cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Il disegno di legge, all’art. 6, confermando le agevolazioni per le assunzioni nel Mezzogiorno, sostituisce il riferimento all’esonero contributivo previsto dall’abrogando Decreto Dignità con quello dell’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

Saranno necessari chiarimenti operativi dall’Inps per verificare i limiti e le modalità di utilizzo e di cumulabilità delle agevolazioni in parola.

 

BUONI PASTO

L’art. 83 del Disegno di Legge di Stabilità modifica l’attuale disciplina dei buoni pasto.

Ferma restando l’attuale disciplina della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro tramite la c.d. mensa diffusa ovvero in mense organizzate, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. ticket o buoni pasto) saranno esenti fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 per i buoni in formato cartaceo e fino ad euro 8 nel caso in cui i ticket siano resi in forma elettronica.

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione mantengono l’esenzione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

 

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

L’art. 78 del Disegno di Legge di Stabilità prevede un inasprimento dell’attuale valorizzazione ai fini fiscali e contributivi dell’autovettura concessa in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Pertanto, in ragione delle novità che il Governo vuole attuare, le modifiche rispetto all’attuale disciplina – che ricordiamo prevede una valorizzazione pari al 30% su 15.000 km in ragione del costo chilometrico ACI – sono le seguenti:

  • nessun cambiamento per le autovetture ibride o a trazione elettrica. Rimarrà la valorizzazione sulla base del 30% su 15.000 km in ragione del costo chilometrico ACI;
  • per le auto con emissioni fino a 160 g/km l’importo del fringe benefit viene essenzialmente raddoppiato. Si assumerà la percentuale del 60% su 15.000 km in ragione del costo chilometrico ACI;
  • per le auto con emissioni oltre i 160 g/km l’importo del fringe benefit viene essenzialmente triplicato Si assumerà la percentuale del 100% su 15.000 km in ragione del costo chilometrico ACI.

Per quanto concerne agenti e rappresenti di commercio, rimane inalterata la normativa già vigente.

 

REGIME FISCALE FORFETTARIO

Per quanto riguarda le partite iva a regime forfettario, rimane inalterata la flat tax al 15% per ricavi o compensi fino a 65.000 euro.

Le novità introdotte dal DdL di Stabilità all’art. 88 riguardano in primo luogo la reintroduzione del limite di spesa per il personale dipendente o per i collaboratori, che non potrà superare i 20.000 euro.

Ulteriore limite per l’accesso al regime forfettario sarà dato dal reddito da lavoro dipendente o da pensione dell’anno precedente: tale reddito non potrà essere superiore a 30.000 euro.

Il Disegno di Legge non introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, tuttavia ne incentiva l’utilizzo, prevedendo che chi utilizzerà volontariamente la fatturazione elettronica potrà godere dello “sconto” di un anno per vedersi recapitare avvisi di accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate.

 

FISCALITÀ FAMIGLIA - BONUS BEBÈ - BONUS ASILO NIDO

Come di consueto, Il DDL di Stabilità prevede alcune disposizioni a tutela della famiglia.

L’art. 41 prevede che il congedo di paternità obbligatorio passi dai 5 giorni previsti per il 2019 a 7 all’anno a partire dal 2020.

Novità anche per quanto concerne il Bonus Bebè, per il quale è, infatti, previsto un ampliamento della platea dei beneficiari che sarà esteso anche ai nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 euro.

Nello specifico, secondo il disegno di legge, il bonus bebè sarà riconosciuto in base a tre scaglioni ISEE:

  • Per nuclei con IEE fino a 7.000 euro sono previsti 1.920,00 euro annuali;
  • Per nuclei con ISEE fino a 40.000 euro sono previsti 1.440,00 euro annuali;
  • Per nuclei con ISEE oltre 40.000 euro il bonus si riduce, per un totale di 960,00 euro annuali.

Nel caso di nascita di un secondo figlio (o anche in caso di adozione) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, il bonus verrebbe aumentato del 20 %.

Previsto, infine, anche un aumento del bonus asilo nido che aumenta fino ad arrivare a circa 3.000 € annui.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il disegno di legge (art.56 e art.57) prevede la proroga per il 2020 della sperimentazione dell’Ape sociale, ossia l’anticipo pensionistico con 63 anni di età per determinate categorie di lavoratori in difficoltà, ai quali mancano solo 3 anni al raggiungimento dei requisiti.

Parimenti, viene prorogata di un ulteriore anno la possibile di fruire della c.d. opzione donna.

Infatti, il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo sarà riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

GESTIONE APPALTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Infine, seppur non sia contenuta nella legge di stabilità 2020, risulta doveroso ricordare le importanti novità introdotte dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 che entreranno in vigore dal 01 gennaio 2020 in materia di adempimenti fiscali negli appalti.

Il Committente, che affida il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa, sarà infatti tenuto a versare le ritenute fiscali operate ai lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Al fine di rendere operativo tale obbligo, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno versare al committente l’importo delle ritenute con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento (16 del mese successivo al pagamento).

Viene poi prevista la sospensione “normativa” del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria in caso di mancato adempimento degli obblighi sopra descritti, vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Inoltre sarà necessario segnalare tale situazione entro novanta giorni all’Agenzia delle Entrate.

Non sarà possibile infine utilizzare l’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.

Le sanzioni o le limitazioni sono molte, sia a carico del Committente che degli Affidatari del servizio, con ripercussioni operative importanti.

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