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Rinnovi dei Contratti a Tempo Determinato. Quanto mi Costano?

Set 10, 2019

Tempo di lettura: 11 min.

Con la pubblicazione della circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019, sono pienamente operative le disposizioni del Decreto Dignità in merito all’aumento gli oneri contributivi in caso di ricorso a contratti non stabili.

L’art. 3, comma 2, del D.L. 87/2018, infatti, prevede come il contributo addizionale in caso di ricorso a contratti a tempo determinato, anche in somministrazione – pari all’1,4% – sia aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

La disposizione, pienamente operativa fin dallo scorso autunno, mancava di indirizzi operativi da parte dell’Istituto, sia con riferimento alle modalità pratica di calcolo del contributo, che al campo di applicazione della norma. Questo soprattutto in caso di “passaggio” di un lavoratore da un contratto di somministrazione ad un contratto a tempo determinato diretto.

DECORRENZA

In merito al campo di applicazione, l’INPS afferma come l’incremento del contributo addizionale sia dovuto con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.

Pertanto, i datori di lavoro sono chiamati al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo pregresso – compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019 -, nel flusso UNIEMENS settembre 2019, scadente il prossimo 16 ottobre 2019.

ESCLUSIONI

Sono ESCLUSI dall’applicazione dell’incremento contributivo i seguenti contratti di lavoro:

  • rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • contratti a tempo determinato nel rapporto di lavoro domestico;
  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963. Di contro, il contributo sarà dovuto in caso di ricorso a lavoro stagionale definito dalla contrattazione collettiva.
  • apprendisti;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.
  • contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione.

MISURA DELL'AUMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Riprendendo quanto già indicato dal Ministero del Lavoro nella circolare 17/2018, l’INPS afferma come ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

A titolo esemplificativo, se il contratto a termine viene rinnovato per 4 volte, il datore di lavoro dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
  • 4° rinnovo: 3,4% (2,9% + 0,5%).

L’INPS specifica come nel conteggio del numero di “rinnovi” non si debba prendere in considerazione quanto accaduto prima del 14 luglio 2018. 

Pertanto sarà da considerarsi primo rinnovo quello sottoscritto dopo tale data.

Vediamo il tutto con un esempio.

  • Primo contratto a termine. Dal 10.01.2018 al 30.04.2018. Fuori dalla disciplina essendo stipulato il contratto prima del 14 luglio 2018.
  • Secondo rapporto a termine. Dal 10.06.2018 al 10.09.2018. Fuori dalla disciplina essendo stipulato il contratto prima del 14 luglio 2018.
  • Terzo rapporto a termine. Dal 10.11.2018 al 31.12.2019. Trattasi del primo rinnovo contrattuale cui applicare il contributo aggiuntivo dello 0,5%.

RECUPERO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012 prevede la possibilità di recuperare il contributo di finanziamento della Naspi (e pertanto anche il contributo aggiuntivo) in caso di:

a) trasformazione del contratto a tempo indeterminato;

b) assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

In caso di diversi rinnovi contrattuali, potrà essere recuperato esclusivamente il contributo afferente l’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Appaiono evidenti le difficoltà nel recupero di tale contribuzione in caso di passaggio da contratto a tempo determinato a somministrazione a tempo indeterminato e viceversa, non essendo il datore di lavoro o l’Agenzia per il Lavoro il soggetto che in precedenza ha versato tale contribuzione aggiuntiva.

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