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Con la sentenza emessa il 23.07.2022, n. 20216, la Cassazione ha dichiarato la nullità dell’articolo 10 del Ccnl Trasporto Aereo, secondo il quale l’indennità integrativa di volo doveva essere esclusa dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale.

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile, riconosciuto al lavoratore al fine di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, consentendogli di partecipare maggiormente alla vita familiare e sociale, nonché di tutelare il suo diritto alla salute. Al fine di dare concretezza a questo principio, durante il periodo feriale la legge riconosce ai lavoratori il diritto alla percezione di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, cosicché, durante l’assenza dal lavoro per ferie, il lavoratore riceva lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse svolto la prestazione lavorativa.

Ma nel dettaglio come si calcola questo trattamento retributivo? Per dare risposta a questo quesito è innanzitutto necessario verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito agli elementi costitutivi della retribuzione. Non è raro, infatti, che il contratto collettivo, ai fini della liquidazione delle ferie, escluda dal computo della retribuzione alcune indennità di tipo occasionale, come nel caso in esame il Ccnl Trasporto Aereo esclude dal computo della retribuzione al fine della liquidazione delle ferie l’indennità di volo integrativa.

L’indennità di volo nel Ccnl Trasporto Aereo

L’istituto delle ferie è disciplinato dall’art.10 nel quale viene stabilito che durante tale periodo la società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita. Ai sensi dell’art. 26 del Ccnl vigente, nonché conformemente a quanto previsto dall’art. 907 del codice della navigazione, nell’ambito della citata indennità si dispone che: “Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di una indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell’anzianità secondo quanto nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) allegate… […]. Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un’indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio e della tipologia di volo.”

Dalla lettura dell’articolo 26 emerge che l’indennità ha la finalità di compensare l’effettivo numero di ore effettuate dai piloti ed è riconosciuta per 12 mensilità, sembrerebbe pertanto non rientrare nel campo dell’occasionalità.

I fatti di causa

La controversia in oggetto si origina dal ricorso di un lavoratore di una compagnia aerea, dipendente presso la stessa dal dicembre 2008, il quale lamentava l’erronea retribuzione corrisposta dall’azienda datrice durante il periodo feriale, in ragione, per l’appunto, della mancata inclusione degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa annua.

Il Tribunale di Civitavecchia, in primo grado, affermava la nullità delle clausole contrattuali che disciplinavano tale retribuzione peggiorativa, in particolare dell’articolo 10, il quale disponeva come durante il periodo di ferie le Società dovessero corrispondere al personale la retribuzione composta da stipendio mensile e indennità minima garantita, escludendo la componente relativa all’indennità di volo integrativa.

Per quanto all’indennità di volo, il giudice evidenziava che “le parti sociali avevano deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie; l’indennità di volo era stata scissa in due componenti:

  1. l’indennità di volo integrativa che aveva lo scopo di compensare l’effettivo numero di ore di volo effettuate dai rispettivi Piloti e Comandanti e
  2. l’indennità di volo minima garantita, attribuita in misura fissa sulla base dell’anzianità di servizio;

entrambe le componenti avevano natura retributiva.”

Il Tribunale di Civitavecchia richiamava, altresì, alcuni principi statuiti dalle decisioni della Corte di Giustizia, con particolare riferimento alla sentenza del 15.9.2011 resa nella causa C-155/10. In tal sede si affermava che la pienezza del diritto di godere le ferie passava attraverso la remunerazione delle stesse in misura tale da garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode nell’esercizio dell’attività lavorativa. Infatti, una retribuzione sensibilmente inferiore riconducibile al periodo feriale, oltre ad essere incompatibile con i principi comunitari, può avere un effetto dissuasivo nella fruizione da parte del dipendente.

La sentenza finale del Tribunale, pertanto, dichiarava nulle le clausole contenute nel Ccnl Trasporto Aereo, atte ad escludere l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale viaggiante.

L’azienda datrice ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione.

La posizione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha confermato la declaratoria di nullità all’articolo 10 del Ccnl Trasporto Aereo, limitatamente al periodo minimo di ferie annuali, oggetto della disciplina comunitaria. Invece, per i giorni eccedenti le quattro settimane la Cassazione conferma la necessità che vi sia disciplina da parte della contrattazione collettiva, la quale potrà stabilire la remunerazione minima, includendo o escludendo liberamente elementi della retribuzione corrisposti durante i periodi di effettiva attività lavorativa. Per di più, secondo la Suprema Corte, l’interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà d’impresa, costituzionalmente riconosciuta, poiché, una volta accertato che i giorni eccedenti non rientrano nella disciplina del diritto dell’Unione, sarebbe stata oppressa la possibilità per le parti sociali di regolare (tramite le proprie rappresentanze) le condizioni essenziali del contratto di lavoro.

Infine, la Corte si è espressa sull’effetto dissuasivo derivante dalla determinazione di una retribuzione peggiorativa del periodo feriale. A questo proposito è stata dimostrata la consistente incidenza dell’indennità integrativa di volo, pari a circa il 30% (variabile in meius a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante. Stante la citata sostanziale incidenza dell’indennità in trattazione, è stato affermato che “tale peso potrebbe costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto con i principi euro-unitari”, in un contesto in cui il lavoratore non è libero di rinunciare al godimento delle ferie maturate.

Pertanto, permanendo il riconoscimento in capo ai lavoratori di questo sistema di tutela del periodo feriale bilanciato dall’esistenza e corresponsione del relativo trattamento economico, a seguito della sentenza della Suprema Corte in commento, saremo con ogni probabilità spettatori di un probabile aggravio di costi che verterà in capo alle compagnie aeree.

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