L’ultima volta ci eravamo lasciati con il nostro carismatico Saetta McQueen che percorreva ad alta velocità un circuito ricco di curve, sorpassi e interpelli dell’Agenzia delle Entrate (come dimenticare il “valore quasi normale” e gli optional aggiuntivi).
Oggi, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Correttivo Omnibus della riforma fiscale avvenuta in data 10 giugno 2026, il circuito ha subìto alcune modifiche particolarmente importanti e degne di essere esaminate.
Quindi allacciate le cinture e scaldate i motori, si parte verso nuovi testi.
Il Fringe Benefit com’era
Partiamo dalle basi.
Come ben sapete, il fringe benefit per le autovetture aziendali è attualmente determinato basandosi sulla netta tripartizione fondata sulla tipologia di alimentazione del veicolo, in virtù dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, così come modificato dal comma 48 della Legge 207/2024 (e successive norme e, giusto dirlo, interpretazioni).
Ne deriva che, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di natura endotermica (benzina, diesel, GPL) concorre alla partecipazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Per calcolare tale importo occorre prendere a riferimento il costo chilometrico individuabile nelle tabelle ACI e moltiplicarlo per la percorrenza convenzionale precedentemente menzionata. Per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, la percentuale è ridotta al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in (i quali combinano un motore termico con un motore elettrico) e al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria (che utilizzano solo un motore elettrico e batterie ricaricabili). In questo modo, veniva superata la precedente disciplina, la quale basava il calcolo del fringe benefit auto sui grammi di CO2 emessi.
Ciononostante, la nuova previsione è stata sin da subito oggetto di contestazioni: di fatto, poteva accadere che i veicoli venissero ordinati nel 2024 e immatricolati nel 2025, a causa dei tempi di consegna. Proprio per questo motivo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, ha fornito le relative istruzioni operative. Nello specifico, ha precisato che le nuove percentuali si applicano ai veicoli che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- Immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- Concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contatti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025;
- Assegnati e consegnati ai lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 2025.
Non solo.
La circolare prosegue richiamando il D.L. n. 19/2025 (convertito in Legge n. 60/2025) il quale inserisce il comma 48-bis; viene finalmente introdotta una disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 della Legge di Bilancio 2025. Ne consegue che la disciplina previgente (basata sulle emissioni di CO2) si applica non solo ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, ma anche ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Sul punto è importante precisare che il comma 48-bis fa riferimento esclusivamente alla concessione in uso promiscuo (e quindi alla consegna) e non alla stipulazione del relativo contratto.
Facciamo un esempio. Se un’auto viene ordinata il 20 agosto 2024, concessa in uso con un contratto stipulato il 5 ottobre 2024 e successivamente immatricolata e consegnata a gennaio 2025, viene applicato il regime previgente. Lo stesso regime si applica anche nel caso in cui l’auto venisse concessa con un contratto stipulato dopo il 31 dicembre 2024, proprio perché, come detto in precedenza, il comma 48-bis esclude la stipulazione del contratto come requisito di applicazione del precedente regime.
Rimane il tema. Ed i veicoli immatricolati nel 2024 (o prima) e consegnati a partire dal 1° luglio 2025?
Su questo l’Agenzia delle Entrate, sempre nella circolare del 3 luglio 2025, ha fatto riemergere il c.d. “valore quasi normale”, già menzionato nella propria risoluzione 46/E del 2020. Si parla di “quasi normale” in quanto la stessa Agenzia, nella risoluzione 46/E del 2020, ha previsto espressamente che il criterio del “valore normale” è applicabile per la valorizzazione degli autoveicoli concessi per uso privato, effettuando pertanto un distinguo con i veicoli concessi in uso promiscuo.
Non solo. Nella medesima risoluzione, l’Agenzia prosegue richiamando un’ulteriore risoluzione 74/E del 2017 (in materia di telefoni cellulari), in cui disponeva che “laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.
Occorre dunque individuare un sistema per determinare il valore quasi normale, al netto dell’utilizzo aziendale. Facile a dirsi, difficile a farsi.
Le novità del Decreto Omnibus
Arriviamo alle modifiche.
La formulazione dell’art. 2 del futuro decreto in parola, in modifica all’art. 51 comma 4 del TUIR, cambia sostanzialmente.
Per prima cosa si toglie ogni riferimento al concetto di “nuova immatricolazione”.
Il testo del futuro disposto è il seguente: “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al 4 Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento;”.
Tradotto, la regola generale abbandona la dimensione tripartitica dell’ordinato, immatricolato e conferito e consegna un quadro di fringe più chiaro, rimesso alla sostanza del veicolo, se endotermico, plug in o BEV.
Come si può leggere dalla norma è previsto un plus fiscale nel caso in cui:
- Il veicolo sia, potremmo dire, vecchio. Quindi vi sarà un incremento del benefit pari al 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Tale dizione non è scevra da possibili interpretazioni, dato che il “quinto anno successivo” è per definizione il sesto (ovvero, il primo anno di immatricolazione non si conta e si aggiungono 5 anni). Se diversamente si voleva stabilire 5 anni (e non sei) occorrerà un chiarimento a cura dell’amministrazione finanziaria;
- In presenza di optional (la mente rifugge all’interpello n°233/2025 dell’agenzia ed alla indeducibilità dei costi addebitati) vi sarà un incremento del 5% del valore del benefit. Questo punto deve supporsi che eventuali addebiti al dipendente potranno essere deducibili, data la imponibilità degli allestimenti.
Non solo. Il secondo comma del nuovo testo dell’art 51 comma 4 precisa: “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis è sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».
Concretamente:
- Viene benedetta la riconcessone di autoveicoli già nelle disponibilità aziendale, circostanza che l’agenza dele entrate aveva annoverato nei c.d. nuovi conferimenti. In sintesi, il benefit segue l’auto e non il beneficiario.
- Le auto concesse dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2024 ovvero quelle ordinate entro fine 2024 ma concesse entro fine 2025 manterranno il calcolo fiscale secondo regole vecchie (ovvero ante modifica del 2025 – banalmente grammi di co2) con incremento del 50% dop il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dopo sei anni, a lettera della norma).
Da ultimo il comma terzo e quarto del futuro articolo 2 in trattazione.
Partiamo dal comma 3 del decreto OMNIBUS in sostituzione dell’art. 51 comma 4.
A partire dal 01 gennaio 2026 le nuove norme “si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.” In sintesi, le nuove norme si applicano anche a chi poteva vantare la vetusta e superata clausola di salvaguardia (ovvero veicoli ordinati pre 2024 e concessi ed immatricolati entro il 30 giugno 2025)
Attenzione: il legislatore, modificando regole che potrebbero impattare sui metodi di calcolo del finge assunti nel 2025, precisa come “Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall’articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate”.
Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, in soldoni.
Concludiamo con il quarto comma. Lo stesso merita una trascrizione letterale: “Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 2”.
Viene dunque proclamata la fine del valore “quasi normale” dato che, decorrendo le nuove disposizioni dal 2026, la nuova formulazione legata alla percorrenza media di 15mila chilometri si applica a tutti, indistintamente.
Altro giro, altra corsa, ma era finalmente ora.