È operativo il Bonus Giovani introdotto dall’articolo 22 del decreto-legge n. 60/2024 (Decreto Coesione), volto a promuovere l’occupazione stabile dei giovani di età inferiore ai 35 anni. Con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi a tale incentivo.
Caratteristiche dell’incentivo
Il beneficio consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2025, assumano o trasformino contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, riferiti a lavoratori che, alla data dell’assunzione o trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.
Per la verifica di questo primo requisito, alla base dell’agevolazione esistono varie modalità, anche combinate tra loro, per evitare di trovarsi nella scomoda situazione di dover scoprire in seguito di non aver diritto all’incentivo e doverlo restituire, aggravato di sanzioni ed interessi. Solitamente si procedere a far autocertificare l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato al lavoratore, oltre a verificare tale assenza nel portale INPS tramite l’apposito applicativo (che sicuramente è d’aiuto anche non avendo valore certificativo e quindi non essendo infallibile). Infine, potrebbe essere opportuno anche una richiesta dello storico dei precedenti rapporti di lavoro, tramite il modello C2.
Destinatari dell’incentivo
La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa, inclusi quelli operanti nel settore agricolo. Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo riguarda giovani che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato, salvo che l’apprendistato non sia proseguito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Differenziazione dell’incentivo
Una delle principali novità di questo esonero è che l’importo dell’esonero contributivo varia in base alla sede operativa del datore di lavoro:
Per le aziende operanti nell’Area ZES: per le assunzioni o trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 in sedi o unità produttive ubicate nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Per la generalità delle aziende: per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Requisiti per la fruizione dell’incentivo
Oltre al rispetto dei presupposti previsti dall’articolo 22 del decreto-legge n. 60/2024, il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Per l’esonero maggiorato destinato ai datori di lavoro dell’Area ZES, è richiesto anche il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.
Modalità di presentazione della domanda
A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di ammissione all’incentivo esclusivamente tramite il modulo online disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani” del sito internet dell’INPS.
- Per l’esonero destinato alla generalità dei datori di lavoro, la domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni o trasformazioni già effettuate, sia per i rapporti non ancora instaurati.
- Per l’esonero destinato all’Area ZES, la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, in quanto costituisce aiuto di Stato selettivo sul piano territoriale.
L’INPS, una volta ricevuta l’istanza telematica, effettua le necessarie verifiche, incluso il monitoraggio dei fondi stanziati. Per i rapporti di lavoro già in corso, l’Istituto indica in calce al modulo telematico l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Se l’istanza riguarda un’assunzione o trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del bonus, accantona le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro, che dovrà procedere all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione (COB) entro il termine perentorio di dieci giorni.
Compilazione della domanda
Nel modulo di istanza online, i datori di lavoro dovranno indicare:
- la Regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa;
- i dati identificativi dell’impresa;
- i dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato;
- la tipologia di contratto di lavoro;
- l’importo della retribuzione mensile media;
- l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto incentivato;
Gestione tramite Flusso Uniemens
Il datore di lavoro autorizzato al beneficio recupera l’esonero tramite il flusso Uniemens, a partire dal mese di giugno 2025, utilizzando l’elemento “InfoAggcausaliContrib”, nel quale deve indicare:
- l’importo della retribuzione imponibile del mese nel campo “BaseRif”.
- il codice causale EG35 (per l’esonero “generalizzato”) o il codice ES35 (per l’esonero “Area ZES”);
- il numero di protocollo della domanda telematica in “IdentMotivoUtilizzoCausale”;
- il valore “Protocollo” in “TipoIdentMotivoUtilizzo”;
L’ agevolazione, denominata “Bonus Donne” e spiegata nell’ articolo 23 della circolare n.91 dell’INPS, prevede per tutti datori di lavoro privati la possibilità di usufruire di una riduzione dell’onere contributivo salvo che, all’interno della medesima unità produttiva, nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione abbia effettuato dei licenziamenti individuali collettivi.
Vengono indicate tre categorie diverse di donne per le quale il datore può richiedere l’esonero:
- Le donne che, indipendentemente dalla loro residenza, sono prive di un rapporto di lavoro regolarmente retributivo da almeno i 24 mesi precedenti.
- Le donne che sono residenti nelle regioni appratenti alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e che sono prive di un rapporto di lavoro regolarmente retribuito da almeno i 6 mesi precedenti.
- Le donne che sono impiegate in settori o professioni, che vengono classificati attraverso un Decreto da parte del Ministero del lavoro, in cui la disparità occupazionale di genere risulta elevata.
Per rapporto di lavoro regolarmente retribuito ci si riferisce al Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017 che dice: “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
Si fa quindi riferimento alla remunerazione su base annua, la quale deve essere inferiore ai limiti esenti da imposizione stabiliti dal TUIR: per il lavoro l’autonomo il limite è di 5.500 euro mentre per il lavoro parasubordinato è di 8.500 euro.
Durata e decorrenza dell’incentivo
L’esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate:
- Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per le donne prive di impiego da almeno 24 mesi o impiegate in settori a elevata disparità di genere.
- A partire dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della Commissione Europea, per le donne residenti nelle Regioni ZES e prive di impiego da almeno 6 mesi.
La durata massima dell’agevolazione è di 24 mesi, ridotta a 12 mesi per le donne “svantaggiate” ma non “molto svantaggiate”, secondo la classificazione europea.
Una condizione necessaria: l’incremento occupazionale
Il terzo comma dell’art.23 sottolinea una condizione, necessaria, che il datore di lavoro deve rispettare per poter usufruire del suddetto beneficio: l’incremento occupazionale netto.
La crescita occupazionale viene calcolata facendo la differenza dei lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il datore di lavoro dovrà, infatti, mantenere l’incremento occupazionale nel tempo, altrimenti verrà meno il diritto ad usufruire dell’agevolazione.
Il datore potrà tornare a goderne solo nel momento in cui dimostrerà di rispettarlo, non avendo diritto alle somme perse nei mesi precedenti.
La suddetta regola non opera se la mancata crescita occupazionale nel tempo è imputabile ad una delle seguenti situazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamento per giusta causa di un lavoratore.
Compilazione della domanda
Per richiedere l’esonero il datore presenta un’istanza anticipata all’INPS attraverso la procedura telematica presente nel “Portale delle Agevolazioni” all’ interno della sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23-Donne”, a partire dal 16 maggio.
Nel modulo di istanza online, i datori di lavoro dovranno indicare:
- i dati identificativi del datore di lavoro;
- i dati anagrafici della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- i dati contributivi;
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il datore di lavoro attesta la veridicità dei dati inseriti, l’assenza di cumuli con altri esoneri per la medesima lavoratrice e il rispetto delle condizioni di legittimità ai fini dell’assunzione.
La circolare elenca due procedure differenziate:
Se il rapporto non è ancora in essere: il datore riceverà una comunicazione dall’INPS con l’ammontare dell’importo concesso e un termine perentorio di 10 giorni per procedere all’adempimento e allegare la comunicazione obbligatoria. Solo dopo aver adempiuto, l’ente procederà a concedere formalmente l’autorizzazione all’ agevolazione.
Se il rapporto di lavoro è già in essere: il datore dovrà procedere con indicare all’interno del modulo la data di assunzione e allegare i documenti di comunicazione obbligatoria. L’INPS invierà telematicamente l’esito inserendo anche l’importo dell’esonero concesso.
Gestione tramite Flusso Uniemens
Il datore di lavoro autorizzato al beneficio recupera l’esonero tramite il flusso Uniemens, a partire dal mese di giugno 2025, utilizzando l’elemento “InfoAggcausaliContrib”, nel quale deve indicare:
- il codice causale ED25 (per l’assunzione di donne di qualsiasi età e prive di impiego da almeno 24 mesi o occupate in settori con una disparità di genere elevata) o il codice EDZEE (per le assunzioni “Area ZES” di donne prive di impego da almeno 6 mesi
- il numero di protocollo della domanda telematica in “IdentMotivoUtilizzoCausale”;
- il valore “Protocollo” in “TipoIdentMotivoUtilizzo”;
Se, invece, il datore avesse l’intenzione di recuperare gli arretrati allora dovrebbe inserire l’importo della retribuzione imponibile riferita ai mesi precedenti nel campo “BaseRif”; l’inserimento retroattivo, però, viene concesso solo nelle denunce di giugno, luglio e agosto 2025.
Inoltre, all’ interno della circolare n.91 l’INPS sottolinea l’importanza di comunicare correttamente i dati poiché un eventuale errore comporterebbe il rigetto della domanda. Ciò non impedirebbe al datore di proporre una domanda nuova ma comporterebbe il rischio di riscontrare un’insufficienza delle risorse disponibili.
