Con la circolare 26 maggio 2025 n°95 l’INPS ha fornito i tanti attesi chiarimenti al fine di rendere operativa la disposizione di cui alla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 217, legge n. 207/2024) riguardante l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% per il terzo mese di congedo parentale. Vediamola assieme.
Per allietarci il lunedì mattina, il 26 maggio 2025 ha trovato luce la tanto attesa circolare operativa dell’INPS (circolare 26 maggio 2025 n°95) la quale prevede un terzo mese di congedo parentale con indennità all’80% della retribuzione (rispetto al consueto pagamento al 30%).
La Circolare, modificando l’art. 34 del Testo Unico Maternità (D.lgs. 151/2001) fornisce le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
Destinatari
L’elevazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.
Qualora uno dei due genitori appartenesse ad un’altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
L’elevazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale:
- Intero
- Frazionato a mesi
- A giorni
- Modalità oraria
Da precisarsi come questo ulteriore spetti ad entrambi i genitori, in modo frazionato o ripartito o, volendo, anche in modo unitario.
In effetti la norma in parola deve intendersi aggiuntiva rispetto a quanto già disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla legge di Bilancio 2024.
Ad oggi risulta indennizzabile:
| Previsione | Fonte normativa |
| Un mese all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; | Legge di Bilancio 2023 |
| Un ulteriore mese all’80%, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; | Legge di Bilancio 2024 e Legge di Bilancio 2025 |
| Un ulteriore mese (terzo) all’80%, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; | Legge di Bilancio 2025 |
| Sei mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; | D.lgs n°151/2001 |
| I rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. | D.lgs n°151/2001 |
Decorrenza della disposizione
Le nuove disposizioni si applicano ai periodi fruiti dal 1° gennaio 2025 e riguardano solo i genitori che concludono il congedo di maternità o paternità dopo le seguenti date:
- Dopo il 31 dicembre 2023 → avranno diritto all’80% dell’indennità per il secondo mese di congedo parentale (Legge di Bilancio 2024);
- Dopo il 31 dicembre 2024 → avranno diritto all’80% dell’indennità per il secondo e terzo mese di congedo parentale (Legge di Bilancio 2025);
Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.
Dalla circolare appare inoltre chiaro che l’80% si applica solo ai tre mesi non trasferibili spettanti a ciascun genitore entro i primi 6 anni del minore.
Presentazione della domanda ed esposizione in UNIEMENS
L’INPS, oltre a ribadire le consuete modalità di richiesta delle domande di congedo parentale (tramite portale inps, contact center o patronato), indica anche la corretta gestione da effettuare nei flussi UNIEMENS.
Dal 1° gennaio 2025 vengono infatti previsti i seguenti codici:
- PG4: congedo parentale orario, indennizzato all’80% per massimo 3 mesi, fino al sesto anno di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
- PG5: congedo parentale giornaliero, con le stesse condizioni del codice PG4.
Questi codici valgono per la fruizione del congedo parentale di bambini nati dal 1° gennaio 2025 ovvero nati prima ove un genitore abbia terminato il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024.
I precedenti codici rimangono quindi validi solo ed esclusivamente per eventi con competenza precedente al 1° gennaio 2025.
Conguaglio flussi già inviati, come fare?
Se, come tanti, aveste inviato da gennaio ad oggi delle denunce uniemens con codici non aggiornati (d’altronde i codici aggiornati ancora non esistevano) dovrete:
- Restituire le somme conguagliate con indennità al 30% nelle denunce di competenza luglio, agosto e settembre 2025, utilizzando il codice “M047”, che assume il significato esteso di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”;
- Contestualmente, dovrà essere effettuato il conguaglio corretto nella misura dell’80%, utilizzando il nuovo codice “L331”.
- Se avete erogato comunque l’indennità all’80%, utilizzando i precedenti codici, dovrete procedere alle variazioni dei flussi individuali.
L’INPS precisa come, in ogni caso, i datori di lavoro sono tenuti ad aggiornare anche gli eventi giornalieri, attraverso l’utilizzo dell’elemento <MesePrecedente> oppure mediante l’invio di flussi di variazione delle denunce individuali, al fine di garantire la corretta esposizione dei dati.
