Il 2025 volge al termine, e chi se lo sarebbe mai aspettato?
Noi che corriamo come se non potessimo fare altrimenti, che abbiamo trasformato l’emergenza in quotidianità (accettando che se tutto è emergenza, qualcosa non funziona), mentre non abbiamo ancora chiuso il 2023 e già ci travolge la fine del 2025, arriviamo a fine anno a fare i conti con il futuro che si affaccia all’orizzonte.
Nel ringraziarvi per lo splendido anno vissuto insieme, scegliamo di concluderlo non con i soliti auguri di buone feste (che siano davvero tali), ma riassumendo le tre ultime novità di fine anno, prima della legge di stabilità 2026 che aprirà il nuovo inizio.
INPS – CIRCOLARE N. 152/2025
Disposizioni in merito alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dedi lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Parliamo della implementazione della Legge n°106/2025 con successiva entrata in vigore prevista, grazie vacatio legis, in data 09 agosto 2025.
L’impianto della norma appare pacifico e si distingue in due filoni:
– Da un lato si vuole garantire a questi lavoratori ritenuti evidentemente maggiormente fragili un prolungamento del comporto
– E dall’altro si dispone la concessione di permessi retribuiti per esami e cure mediche a loro necessari.
La circolare vuole esaminare il secondo aspetto. In effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, sussiste il diritto di beneficiare (in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva) di ulteriori dieci ore annue di permesso, per eventi quali: visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e infine per cure mediche frequenti.
Oltre alle condizioni indicate qui sopra, è necessario che il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione (verbale di invalidità civile) di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
Per la quantificazione dell’indennità economica di cui sopra, si applicano le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Nel settore privato, tale indennità viene corrisposta dai datori di lavoro e viene poi recuperata da quest’ultimi tramite conguaglio. In questo settore l’indennità ammonta al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del lavoratore dipendente. Per il calcolo di quest’ultima occorre determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento e applicare la percentuale di indennizzo che corrisponde al 66,66%.
Nel settore privato, dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che vuole fruire di queste dieci ore di permesso deve farne apposita richiesta al proprio datore di lavoro. Si potrà usufruire solo di ore intere e non di frazioni di ora.
Non solo. Nell’ipotesi in cui il lavoratore intenda fruire dei permessi per il figlio minore, quest’ultimo avrà diritto alle dieci ore indipendentemente dalle ore eventualmente già godute per sé stesso. Una volta fruito il permesso, egli dovrà produrre al proprio datore l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha svolto tali prestazioni sanitarie.
Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue spettano a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
Per queste ragioni è stato istituito il codice evento “PCM” per i “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. A partire dal 1° gennaio 2026, il datore di lavoro, nella compilazione del flusso Uniemens, è tenuto a valorizzare il codice evento nelle settimane interessate dall’assenza, indicando il numero di ore di permesso godute e la retribuzione persa nell’apposito calendario giornaliero.
CIRCOLARE INPS N.154 DEL 22/12/2025
Risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti e riflessi sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Tema sempre più frizionato dalla giurisprudenza, L’articolo 19 del collegato Lavoro 2024 introduce la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, riconoscendo al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del lavoratore, che si sostanzia nell’assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine, un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo.
Con la circolare n. 6/2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che è facoltà del datore di lavoro valutare se, nell’ipotesi di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, avviare la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti. Pertanto, l’effetto risolutivo “discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto”. Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha condiviso il pensiero del Ministero del Lavoro.
Dal 29 gennaio 2025 è stato inserito in UniLav il nuovo codice di cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”, che preclude l’accesso alla NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti richiesti, può accedere alla NASpI.
All’interno della già citata circolare n.6/2025, viene stabilito che, nel caso in cui il lavoratore rassegni le proprie dimissioni anche per giusta causa in seguito all’avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all’art. 19 del collegato Lavoro 2024, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti. Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla NASpI una volta assolto il relativo onere probatorio.
Questo è quello che sostengono l’INPS ed il Ministero. Il che, concedetecelo, va contestualizzato. Le dimissioni per giusta causa vanno provate, non di certo la prova si sostanzia nella dichiarazione del lavoratore.
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 15 DEL 22/12/2025
Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza.
Concludiamo il giro di vite con la posizione dell’AE in tema di rimborsi nelle trasferte (non male uscire il 22 dicembre su di un tema estremamente sollecitato i primi mesi del 2025).
Con la circolare in parola, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la propria interpretazione in relazione al quarto periodo del comma 5 dell’art. 51 TUIR, nella parte in cui riteneva che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale dovessero essere comprovate da documenti provenienti dal vettore per non concorrere alla formazione del reddito.
Infatti, a decorrere dal 1°gennaio 2025, tali spese possono essere comprovate e documentate anche con altre modalità, senza la necessità che la prova sia fornita esclusivamente da documenti provenienti dal vettore.
Tale modifica, eliminando il riferimento al vettore, comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte e missioni all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Da ciò ne consegue che il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato e calcolato secondo le tabelle ACI, non concorre a formare il reddito, purché comprovato e documentato.
Fuori comune, diversamente, nulla cambia rispetto alle previsioni di cui ai commi 81 e seguenti della legge di stabilità 2025. Il comma 81 della legge di bilancio 2025 modifica il regime fiscale delle indennità per le trasferte e le missioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo la non concorrenza alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, di alcune tipologie di spesa, laddove effettuate con mezzi di pagamento tracciabile.
In sostanza, a partire dal 1°gennaio 2025, i rimborsi delle spese sostenute durante le trasferte e le missioni per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali taxi e NCC, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, laddove i pagamenti di tali spese siano eseguiti con metodi di pagamento tracciabile.
La condizione di tracciabilità si applica sia con riferimento alle trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso.
Altra modifica è intervenuta con riferimento all’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 51 del TUIR: ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi per le spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte non è richiesta l’ulteriore condizione dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile.
Queste le ultime novità del 2025 che non vuole dar segni di conclusione e che ci impone di essere sempre vigili ed attenti.
Il 2026, già lo anticipiamo, sarà sicuramente un anno all’insegna delle novità e non di poco conto. Collaborazioni a Torino e Roma, sedi nuove, un gruppo di lavoro che si allarga ad oltre 70 persone.
La ciurma si allarga ed il one piece è sempre più vicino. Il tutto grazie soprattutto a voi.
Buona fine e buon principio da Ceccato Tormen & Partners.
