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1° gennaio 2020: Approvato il Decreto Fiscale. Numerose Novità in materia di appalti e affidamento di servizi

Dic 23, 2019

Tempo di lettura 15 m.

Con la definitiva approvazione del Senato, manca solo la formale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a rendere definitivo il testo di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Oltre ad alcune modifiche che riguarderanno la quotidianità di ognuno di noi (es. RC familiare, tassa di soggiorno, bonus acqua, ecc.) sono di straordinaria importanza le modifiche attuative in materia di adempimenti fiscali all’interno di prestazioni di appalti, subappalti e forniture di servizi.

Rispetto al testo già licenziato dal Governo, registriamo un deciso (e auspicato) cambiamento a favore delle imprese.

Non sarà più, infatti, il Committente ad accollarsi l’onere di pagamento diretto delle ritenute fiscali operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato, ma si andrà verso una sorta di “Durc Fiscale” attraverso uno scambio di informazioni mensile tra Committente, Appaltatore e Subappaltatore.

Resta ferma invece un’altra previsione a tutela del Committente. In caso di mancato adempimento o di mancato pagamento delle ritenute stesse, la pena sarà la “sospensione normativa” del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Tra le novità più importanti non possiamo non citare la disciplina relativa alle esclusioni – società in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano effettuato versamenti registrati nel conto fiscale nei tre periodi di imposta pari almeno al 10% dei ricavi dichiarati – e al campo di applicazione della norma – si applicherà solo in caso di affidamento di una o più opere di importo complessivo superiore ai 200.000 euro annuali.

Da quando si parte? Sempre da gennaio 2020. Nessuna modifica alla decorrenza.

Ma vediamo assieme tutte le novità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I committenti che affidano il compimento di un’opera o più̀ opere o di uno o più̀ servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività̀ del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà̀ di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/1973 (ergo le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

La norma pertanto prevede due diversi criteri di determinazione del c.d. campo di applicazione:

  • Il primo è economico. Se l’attività o le attività (es. contratto di multiutility) affidate dal Committente alla singola società hanno un valore superiore a 200.000 euro annuali.

Criterio di per sé semplice ma allo stesso tempo complesso. Pensiamo ai casi di affidamento di un servizio di logistica, dove il corrispettivo pattuito è €/colli movimentati e non sempre è così facile determinare il numero di colli annuali (magari collegati ad esigenze di stagionalità. Sicuramente diventa molto più semplice se parliamo di affidamento di un servizio di pulizia delle camere o di una gara di appalto pubblica per la gestione di una RSA;

  • Il secondo è formale. Si parla, infatti, di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati ovvero a tutti quei rapporti comunque denominati, nei quali vi è un utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente, con uso di beni strumentali dello stesso o allo stesso riconducibili.

Dalla norma non sembrano essere escluse le Pubbliche Amministrazioni, visto e considerato che il riferimento normativo per identificare la categoria dei “Committenti” è l’art. 23, comma 1, del DPR 600/1973 e pertanto il Sostituto d’imposta.

LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE

l versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità̀ di compensazione.

Pertanto andranno elaborati tanti F24 quanti sono i committenti soggetti alla disciplina in commento, fermo restando l’obbligo diretto – dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice – relativamente al pagamento all’erario delle ritenute.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • le deleghe di pagamento predisposte distinte per il singolo committente;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La norma impropriamente parla sempre di deleghe, ma si ritiene che, seppure non direttamente, debba dare riferimento anche alle quietanze. Diversamente, l’assurdo sarebbe che un mero scambio di informazioni, senza dimostrazione del pagamento, esaurisca l’intera procedura oggetto delle modifiche del Decreto Fiscale.

LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

La norma, sibillinamente, prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi previsti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché́ di tempestivo versamento, senza possibilità̀ di compensazione.

Pertanto, sarà sottoposto all’apparato sanzionatorio sopra delineato il Committente che:

  • all’interno di contratti di appalto o servizi di valore superiore a 200.000 euro, non richieda alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento;
  • non sospenda il pagamento verso imprese inadempienti;
  • non dia comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’inadempienza in corso.

LE CONSEGUENZE PER L'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE INADEMPIENTE

Nel caso in cui, nei 5 giorni successivi alla scadenza di pagamento delle ritenute fiscali, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici:

  • non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
  • ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

il committente deve sospendere, finché perdura tale inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria:

  • sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio;
  • ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il Committente, inoltre, dovrà dare comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Pertanto, l’impresa appaltatrice inadempiente, sarà “sanzionata” con la cristallizzazione del credito – il cui ammontare sarà definito dal Committente all’interno dei limiti previsti dalla norma (20% del valore complessivo del servizio oppure per un importo pari alle ritenute non versate) –, senza possibilità di procedere con azioni esecutive, fino alla corretta esecuzione del versamento delle ritenute.

Resta inteso come, qualora l’impresa subappaltatrice o appaltatrice proceda ad effettuare gli adempimenti previsti (ivi compreso il pagamento delle somme erariali) la situazione sarà sanata.

CASI DI ESCLUSIONE

Gli obblighi previsti dal Decreto non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute fiscali (cioè entro il 31 gennaio 2020 per le ritenute operate a gennaio e in pagamento al 17 febbraio 2020), dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno tre anni, congiuntamente al fatto di aver operato nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi, o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività̀ produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione relativa a tali condizioni sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate mediante canali telematici e avrà una validità di 4 mesi dalla data di rilascio.

    ALTRE IMPLICAZIONI PER GLI APPALTATORI, SUBAPPALTATORI O AFFIDATARI DEL SERVIZIO

    Per le imprese appaltatrici, affidatarie o le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

    Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

    L’appaltatore non potrà di conseguenza compensare eventuali crediti (es. credito Iva) con debiti contributivi (es. INPS) o Assicurativi (es. INAIL) relativi ai dipendenti oggetto del contratto di appalto.

    La norma precisa come siano esclusi da tale disposizione le imprese già escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina (in attività da almeno 3 anni e con versamenti annuali negli ultimi 3 anni pari almeno al 10% di ricavi).

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