#IO RESTO A CASA – Gestione dei Rapporti di Lavoro dal 12 Marzo
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPMC 11 marzo 2020, il quale, preso atto dell’estensione all’intero territorio nazionale delle disposizioni già contenute nel DPCM 8 marzo 2020 in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede un forte inasprimento delle misure di contenimento del diffondersi del COVID-2019.
Le limitazioni riguardano in primis le attività produttive e commerciale, con la chiusura di buona parte di quest’ultime.
Le attività produttive potranno rimanere aperte ma con forti limitazioni e raccomandazioni da parte del Governo.
Ricordiamo come i moniti del Governo vadano nella direzione di garantire le attività produttive (al netto di quelle sospese), ma allo stesso tempo pongo un forte monito ad attuare tutti i comportamenti che limitino al massimo l’accesso alle strutture, il movimento all’interno delle strutture e l’assembramento di persone.
L’imprenditore dovrà verificare quali possono essere i rischi propri e se vale la pena continuare l’attività produttiva, ricordandosi che, in caso di contagio di una persona interna, il rischio di un blocco dell’attività per sanificazione e della quarantena volontaria è quanto mai probabile.
Accanto a queste disposizioni limitative, si attendono i Decreti (attesi per venerdì) con i quali saranno definiti gli ambiti di spesa dei 25 miliardi di euro, che l’Europa pare aver concesso all’Italia.
ULTERIORI ATTIVITÀ SOSPESE
Attività Commerciali. Al netto delle attività già oggetto di sospensione, si pensi alle scuole, alle palestre, ecc., il Decreto prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del Decreto, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, dove dovranno essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Attività dei servizi di ristorazione. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse)
Chi deve rimanere aperto. Al netto di quanto già previsto dal DPCM 9 marzo 2020, restano altresì garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché’ l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
RACCOMANDAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
La norma non prevede una chiusura delle attività produttive o commerciali, salvo quanto stabilito al punto precedente.
Quindi, per legge, non sono chiuse le aziende, le attività professionali, ecc, ma vi è una forte raccomandazione di garantire il minor afflusso possibile dei lavoratori.
Il Decreto, invece, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali prevede come:
A. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
TO DO. Quindi, il monito forte, per il datore di lavoro, è la concessione del lavoro agile nella sua forma massima e sfruttando ogni possibilità. Viene pertanto chiesto uno sforzo per evitare il rischio di contagio e la diffusione del virus.
B. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
TO DO. Quindi la concessione di ferie e permessi individuali deve essere incentivata. Questo non significa che si possano imporre l’utilizzo di strumenti individuali (come i Par, ROL, ex festività) ma che deve essere favorito lo smaltimento se richiesto dal lavoratore, sempre compatibilmente con le esigenze aziendali.
C. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
TO DO. Quindi sia sospesa l’attività dei settori non core o comunque che non impattano direttamente sulla produzione (es. marketing).
D. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
TO DO. Quindi aggiornare i protocolli sanitari e condividere con RSPP e RLS la necessità di procedere con un inasprimento delle misure poste in essere (es. evitare le pause caffe e pranzo o in ogni caso evitare il sovraffollamento; evitare le code per la timbratura o nei servizi igenici o negli spogliatoi, sanificazione delle aree comuni e delle postazioni di lavoro, uso di guanti e detergenti). L’uso delle mascherine o DPI specifici deve essere assicurato quando non sia possibile garantire la distanza di un metro.
E. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
TO DO. Sanificare i luoghi di lavoro anche ricorrendo all’uso di ammortizzatori sociali per i periodi di sospensione dell’attività.
Non è chiaro se si tratti di una nuova causale di sospensione dell’attività per l’accesso agli ammortizzatori sociali, forse sarà tutto più chiaro nella giornata di venerdì con l’uscita del Decreto sulla gestione dell’extradeficit.
Sicuramente il monito è quello di procedere, per le attività produttive che scelgono di non chiudere, ad una sanificazione totale al fine di ridurre il contagio.
F. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
TO DO. Cercare di gestire al minimo gli spostamenti interni, magari garantendo conversazioni telefoniche o via web e garantendo squadre di lavoratori sempre con medesimo numero e personale. Questo anche per evitare, in caso di contagio, di dover garantire una quarantena volontaria all’intero stabilimento.
Al fine di attuare quanto previsto ai punti E) e F) il Decreto prevede il fatto di favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per quanto riguarda le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ALCUNE NOTE SUGLI SPOSTAMENTI
A seguito di alcuni chiarimenti di prassi, riteniamo necessario approfondire alcuni punti.
Il Decreto prevede genericamente di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché’ all’interno degli stessi.
Quindi un soggetto che intende spostarsi dalla propria abitazione non dovrà spostarsi dal proprio territorio o raggiungere altri territori d’Italia, sia che gli stessi fossero nella c.d. zona gialla o meno (un soggetto di Padova dovrà evitare di andare a Torino, così come un soggetto di Bari dovrà evitare di andare a Lecce, si dovrà evitare di spostarsi anche all’interno dello stesso comune).
Le deroghe.
Gli spostamenti sono possibili senza sanzioni o altro tipo di penalità se motivate esclusivamente dalle seguenti ragioni:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- spostamenti per motivi di salute.
Per quanto riguarda le ragioni lavorative, è pertanto auspicabile che sia il datore di lavoro a confermare (tramite una lettera ad hoc) la necessità di venire al lavoro, anche alla luce del DPCM 11 marzo 2020.
In tutti i casi al lavoratore viene chiesto di autocertificare alle autorità l’esigenza lavorativa. Pertanto lo stesso dovrà portare con sé copia dell’autocertificazione messa a disposizione dal Ministero con la quale va a comprovare lo spostamento per lavoro. Ricordiamo come l’esigenza lavoratore non necessariamente debba essere indifferibile, ma solamente comprovata.
Ricordiamo inoltre che la sanzione, penale e non amministrativa, è quella dell’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità.
È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
FAQ
1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. […] Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
6. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
7. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
8. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
9. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).
10. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
CHE DATORE DI LAVORO SEI E COSA DEVI FARE.
Le regole per un datore di lavoro non sottoposto a sospensione dell’attività.
Se possibile permettere al lavoratore lo Smart Working. Se non è compatibile verificare se sia possibile concedere un periodo di ferie o altri permessi. In caso contrario procedere al regolare svolgimento dell’attività con le dovute cautele (es. evitare riunioni e assembramenti) e comprovare al lavoratore le relative necessità di spostamento in caso di verifica da parte degli enti competenti.
Se l’attività è parzialmente sospesa (si pensi ad una azienda che decide di chiudere una parte dell’unità produttiva), rimane sempre il monito di concedere eventualmente un periodo di ferie, ma si dovrà pensare a come gestire la chiusura aziendale, eventualmente valutando l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Se l’attività è sospesa per Decreto, si dovrà pensare a come gestire la chiusura aziendale, eventualmente valutando l’accesso agli ammortizzatori sociali.
DECORRENZA E PRECISAZIONI
Le disposizioni che abbiamo commentato producono effetto dalla data dell’12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 (salvo quanto già disposto dal DPCM 08 marzo 2020).
Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Quindi le Regioni potrebbero anche inasprire tali previsioni o prevedere delle ulteriori limitazioni.
Le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.