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Rientro dalle ferie. Nuovi oneri per i Datori di Lavoro

Ago 17, 2020

Tempo di lettura 7 m.

L’Ordinanza 12 agosto 2020 del Ministero della Salute, prevede ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono aggiornate le linee guida da seguire in caso di rientro in Italia dopo un periodo all’estero con l’estensione dei luoghi vietati e nuove regole per la gestione degli ingressi da Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

Tutte disposizioni che impatteranno sul rientro dei lavoratori dopo il periodo di vacanze estive, visto che sarà il Datore di lavoro a dover controllare se il lavoratore ha seguito pedissequamente le istruzioni contenute nel Decreto e nella successiva regolamentazione regionale.

Come sempre in questo 2020 non ci si annoia mai e bisogna sempre stare attenti alle nuove norme per incorrere in sanzioni e salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Ordinanza 12 agosto 2020

L’art. 1 dell’Ordinanza in oggetto prevede che alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Nelle more il soggetto dovrà rimanere in isolamento fiduciario, su disposizione dell’ASL.

In ogni caso le persone che rientrano o hanno transitato nei paesi di cui sopra, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

 

DA QUANDO VALGONO I NUOVI OBBLIGHI?

L’Ordinanza entra in vigore dal 13 agosto 2020 sino all’adozione di un successivo DPCM, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

 

Normative regionali

Come accennato in premessa, anche le Regioni e Provincie Autonome hanno definito ulteriori disposizioni in applicazione dell’Ordinanza ministeriali.

 

IL CASO DEL VENETO

Con Ordinanza 84 del 13 agosto 2020, la Regione Veneto ha dettato nuove regole per l’ingresso nel territorio regionale successivamente ad un periodo di permanenza all’estero.

 Disposizioni di carattere generale (indipendentemente dal territorio estero di soggiorno o transito)

È fatto obbligo, anche agli effetti sanzionatori, dell’effettuazione di saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido con finalità̀ di screening nei confronti dei seguenti soggetti (la tipologia e la tempistica dei test sono specificati nella citata DGR), che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero:

  1. operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti;
  2. operatori sanitari impiegati presso le strutture del servizio sanitario regionale che prestano servizio presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (hospice, ospedale di comunità, URT);
  3. operatori (es. badanti) che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità parzialmente o completamente non autosufficienti;
  4. lavoratori stagionali del settore agricolo.

Inoltre, devono attenersi alle disposizioni di cui sopra:

  • tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un’eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero;
  • persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;
  • gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall’estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà̀ locale, su valutazione dell’Azienda ULSS.

I soggetti di cui sopra devono comunicare all’Azienda ULSS di riferimento l’ingresso in Veneto e saranno sottoposti a quarantena immediata se provenienti dai Paesi di cui all’allegato 1), qualora prevista, ottemperando alle disposizioni dell’Azienda ULSS.

 Disposizioni specifiche (rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta)

I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda ULSS di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già̀ eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

 Sanzioni (anche per i datori di lavoro)

Fatte salve le eventuali sanzioni penali, sarà applicata la sanzione di euro 1.000 per il soggetto che fa ingresso o rientro dai Paesi suddetti nei seguenti casi:

  • mancata effettuazione della quarantena (prevista per l’ingresso in Veneto dai Paesi di cui all’allegato 1);
  • mancata comunicazione di ingresso nel termine di 24 ore dall’ingresso o rientro in Veneto per l’esecuzione del test di screening per i soggetti obbligati o la mancata sottoposizione al test messo a disposizione dall’Azienda.

Il datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dipendente.

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