L’articolo 1, primo comma, Decreto legge n. 104/2020, noto anche come Decreto “Agosto”, nell’introdurre la possibilità di richiedere, per “eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, un periodo di ammortizzatore sociale di inziali 9 settimane decorrenti dal 13 luglio 2020, ha altresì disposto, nel rispetto delle regole di cui al secondo comma del predetto articolo, un prolungamento di ulteriori 9 settimane, fermo restando il termine massimo di collocazione delle integrazioni, fissato al 31 dicembre 2020.
La scelta del Governo, non ancora approvata dal Parlamento, è quella di consentire il ricorso agli oramai noti “trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni” facendo espresso riferimento a quegli ammortizzatori già previsti dai precedenti Decreti legge poi convertiti (siano essi il Cura Italia o il c.d. Rilancio) già implementati nella pratica e declinati con plurime circolari Inps.
Estratto dal n. 39/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA). Approfondimento a cura di Dario Ceccato e Paolo Tormen.