L’ormai famosa sentenza del Tribunale di Udine del 30 settembre 2020, n. 106 richiama l’attenzione su una tematica dibattuta ma tuttora problematica: la gestione del rapporto con un dipendente che attui delle assenze strategiche al fine di essere licenziato per giusta causa ottenendo, così, il riconoscimento della NASpI.
Nella fattispecie concreta il Tribunale di Udine, a mezzo della predetta sentenza, ha introdotto il principio in ordine al quale il lavoratore che induce o, per meglio dire, “impone” con comportamenti opportunistici il licenziamento al proprio datore di lavoro deve rifondere, in via risarcitoria, il c.d. maxi ticket per l’accesso alla NASpI, già introdotto dall’art. 2, c. 31, legge n. 92/2012.
Il disposto del Giudice friulano ci consente di ripercorrere le scelte, a volte incongrue e discutibili, operate dai vari Legislatori in ordine al concetto giu- ridico di disoccupazione involontaria e di accesso al- l’ammortizzatore sociale di fine rapporto.
Articolo pubblicato sul numero 43 del 30.10.2020 della Guida al Lavoro, settimanale de Il Sole 24 Ore. Approfondimento a cura di Dario Ceccato e Giovanna Pistore.