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In data 23 ottobre 2020, l’INPS con messaggio n. 3871 è intervenuto, con riferimento all’articolo 26 del D.L. 18/2020, imponendo l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare alcuni aggiustamenti per quanto riguarda gli Uniemens pregressi e già trasmessi, per conguagliare correttamente i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria che il legislatore ha equiparato a “malattia” effettuati nei mesi scorsi, nonché ha disposto la corretta gestione per il prossimo futuro.
Andiamo con ordine.
QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA
Come noto, l’articolo 26 del D.L. 18/2020, al comma 1, ha previsto l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico. Al riguardo, è stato precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere.
Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità di malattia solo a seguito di presentazione di certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Qualora, il medico, al momento del rilascio del certificato non disponga delle informazioni relative al provvedimento (come è accaduto nei primi mesi in quanto non erano chiare le procedure da seguire), è onere del lavoratore interessato procurarsi presso l’operatore di sanità pubblica gli estremi del provvedimento e comunicarlo all’INPS mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
LAVORATORI DIPENDENTI IN POSSESSO DEL RICONOSCIMENTO DI DISABILITÀ CON CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ O IN POSSESSO DI UNA CONDIZIONE DI RISCHIO PER IMMUNODEPRESSIONE
L’articolo 26, comma 2, ha previsto, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
È necessario, al fine del riconoscimento dell’indennità a carico dell’INPS, un certificato medico e relativo verbale di disabilità e/o attestazione del medico legale ASL. Per il periodo indicato nel certificato di malattia, i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.
MALATTIA CONCLAMATA COVID-19
L’articolo 26, al comma 6, precisa che la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune, però deve essere indicata la dicitura covid-19.
COSA HA PREVISTO L’INPS
Ora l’INPS, al fine di monitorare il limite di spesa e di confermare l’erogazione dell’indennità a suo carico per le casistiche sopra definite, vuole che tali eventi siano identificati in modo differente, anche per il pregresso.
Inoltre, l’istituto ha previsto che in caso di mancata modifica o in presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito e pertanto verrà recuperato.