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L’art. 1, comma 306, della Legge di Stabilità ripropone l’esonero contributivo quale alternativa agli ammortizzatori sociali COVID. Ancora una volta le aziende si dovranno chiedere se sia preferibile accedere agli ammortizzatori COVID, per un massimo di 12 settimane da utilizzare entro il 31 marzo 2021 (o entro il 30 giugno 2021, se aziende appartenenti al settore terziario), ovvero beneficiare dell’esonero contributivo, nel limite delle ore di integrazione salariale già usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

IL VALORE DELL'ESONERO POTENZIALE

Ma andiamo con ordine. In primo luogo, va verificato il valore di tale esonero potenziale. Esso è calcolato sulla retribuzione, comprensiva delle mensilità aggiuntive, persa dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 in ragione dell’accesso agli ammortizzatori COVID. Su tale retribuzione andrà calcolata la contribuzione datoriale non corrisposta e tale valore corrisponderà al potenziale beneficio. Ora, calcolatrice alla mano, bisognerà verificare se sia preferibile tale “bonus” oppure il ricorso agli ammortizzatori sociali da COVID-19, con alcune accortezze:

  • Break even point. Potremmo affermare che se la riduzione dell’attività lavorativa prevista nei primi mesi del 2021 è pari o inferiore ad 1/4 delle ore di utilizzo degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020, vale la pena valutare l’esonero contributivo;
  • L’alternatività tra esonero e ammortizzatori è riferita alla singola unità produttiva. Quindi l’azienda potrebbe fare scelte diverse in ragione dei singoli stabilimenti o filiali;
  • Il valore dell’esonero rientra tra i benefici economici concordati all’interno del Temporary Framwork EU. Pertanto, esso, congiuntamente ad altre forme di aiuto alle imprese non può superare l’importo di 800.000 euro;
  • L’esonero è compatibile con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali “ordinari”. In uno scenario economico incerto, non vi sarebbe alcuna preclusione all’utilizzo degli stessi in caso di riduzione di attività, così come all’accesso a strumenti di flessibilità della prestazione di lavoro, quali la banca ore o l’orario multiperiodale, con salvaguardia dell’esonero contributivo;
  • Per le aziende oggetto dei provvedimenti di sospensione totale dell’attività, l’esonero non è una soluzione.

MA L’ESONERO È COMPATIBILE CON I LICENZIAMENTI?

Ma l’esonero è compatibile con i licenziamenti? Si, seppure a una condizione. È necessario un accordo aziendale sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per poter superare il divieto di licenziamento per quei lavoratori aderiscono alle condizioni di esodo incentivato previste dall’intesa.

Pensiamo alle realtà aziendali in cui alcune funzioni sono letteralmente soppresse o esternalizzate e il cui destino sarà la chiusura dei rapporti di lavoro. Che non valga la pena fare una riflessione diversa, piuttosto che accedere a pioggia all’ammortizzatore sociale?

Articolo pubblicato sul numero di gennaio del Corriere Imprese NordEst, mensile di approfondimento del Corriere del Veneto, nella sezione “Lavoro: tips and tricks“.  Approfondimento a cura di Paolo Tormen.