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Il prossimo 2 novembre scadranno i termini per il l’invio del modello 770/2021 relativo alle ritenute operate dai sostituti di imposta nel corso del 2020, essendo infatti il 31 ottobre cadente di domenica.

Come noto Il modello 770 è la dichiarazione attraverso cui i sostituti d’imposta comunicano i dati relativi alle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché le ritenute operate su redditi di capitale, proventi di partecipazione, dividendi, redditi da locazione breve e redditi diversi. Con lo stesso Modello il Sostituto d’imposta comunica inoltre i dati dei versamenti effettuati in virtù delle ritenute operate, i crediti di imposta utilizzati, le compensazioni operate e i dati delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi. Sono Sostituti d’imposta anche le Amministrazioni dello Stato che nel corso del 2020 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, contributi ad enti pubblici privati, riscatti da contratti di assicurazione vita, vincite …

A seguito dei DPCM e i Decreti emergenziali emanati a fronte dell’evento pandemico Covid-19, è stata prevista la sospensione di alcuni tributi d’imposta con posticipo del versamento, alternativamente in un’unica soluzione o in forma rateale.

Questo ha comportato una revisione delle istruzioni di compilazione del modello 770, introducendo delle novità.

Le novità

La dichiarazione 770/2021 presenta rispetto gli anni pregressi alcune novità che possono così sintetizzarsi.

Frontespizio

  • tra gli intermediari abilitati sono stati inseriti gli avvocati tributaristi studi associati e gli avvocati tributaristi STP;
  • tra gli eventi eccezionali che possono comportare la sospensione di invio del dichiarativo sono stati inseriti i seguenti codici:
    • 1: vittime di richieste estorsive e dell’usura;
    • 15: soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

 

Quadro staccato ST

Nel quadro ST a seguito del DL 3/2020 si dovranno esporre i versamenti a debito del trattamento integrativo codice tributo 1701.

Inoltre, a seguito della sospensione dei versamenti per l’emergenza legata al diffondersi dell’epidemia da Covid-19, sono stati aggiunti due punti (15 e 16) da compilare da parte dei sostituti di imposta che non hanno effettuato in tutto o in parte, alle scadenze previste, i versamenti relativi all’anno 2020.

In particolare:

  • punto 15: va inserito il codice abbinato alla norma che ha disposto per categoria di attività la sospensione dei versamenti; qualora il riferimento sia rivolto a più disposizioni normative si dovranno compilate più righi. Non è possibile per la loro compilazione avvalersi delle regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati della prima e seconda sezione del quadro;
  • punto 16: va inserito l’importo dei versamenti sospesi in corrispondenza del codice indicato nel punto 15.

Quadro staccato SV

Nel quadro SV sono stati aggiunti due nuovi punti (15 e 16) legati alla sospensione dei versamenti sulla base delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza da Covid-19:

  • punto 15: va inserito il codice relativo alla norma che ha previsto la sospensione del versamento, accanto a questi sono stati aggiunti, con nota del 14 luglio 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate Ris. 40/2021, i codici 11 e 12 per gestire le addizionali di cui non era prevista la sospensione. Non è possibile per la loro compilazione avvalersi delle regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati della prima e seconda sezione del quadro;
  • punto 16: va inserito l’importo dei versamenti sospesi in corrispondenza del codice indicato nel punto 15.

 

Quadro staccato SX

Nel rigo SX1 sono state aggiunte 3 colonne e precisamente le colonne 5, 6 e 7 che dovranno essere così compilate:

  • colonna 5: deve essere indicato il credito riconosciuto a seguito di ripetizione indebita di cui all’art 150 del D.L. 34/2020;
  • colonna 6: deve essere indicato il credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del D.L. 18/ 2020, indicato nel campo 476 delle CU trasmesse;
  • colonna 7: deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963, 1699, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E, 169E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.

Per la compilazione del rigo SX4, di conseguenza, si dovrà tener conto delle nuove colonne introdotte nel rigo SX1.

Il rigo SX49 si è arricchito di ulteriori colonne riguardanti il trattamento integrativo (credito maturato, recuperato, da recuperare ed utilizzato in F24). La compilazione delle suddette colonne segue la medesima regola adottata per il credito da Bonus Renzi.

La trasmissione telematica

La dichiarazione, non più suddivisa tra semplificato e ordinario, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata o direttamente dal Sostituto o da un intermediario da lui delegato così come individuato dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998, da un soggetto incaricato in caso di Amministrazioni dello Stato o da società appartenente ad un gruppo in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica.

Si ricorda che il decreto crescita ha introdotto il comma 6bis dell’art. 3 del DPR 322/98 stabilendo quanto segue “Se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta”.

L’intermediario abilitato o la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica dovrà rilasciare al sostituto d’imposta entro 30 giorni dalla trasmissione telematica (per il modello 770/2021 entro il 2 dicembre) l’originale della dichiarazione redatta su modello conforme AE unitamente alla copia della ricevuta di avvenuto invio e conservare la copia delle dichiarazioni trasmesse secondo i termini prescrizionali.

La dichiarazione si intende ottemperante ai termini solo se in possesso della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni del Modello 770

Dalla data di scadenza dell’invio del Modello 770, quest’anno il 2 dicembre, scaturiscono tutti i termini connessi alle irrogazioni delle sanzioni e al ravvedimento operoso.

Qualora la dichiarazione sia scartata nella fase di invio dal servizio telematico dell’agenzia delle entrate, i sostituiti, pur essendo decorso il termine del 2 dicembre, hanno ulteriori 5 giorni di calendario per ottemperare all’invio senza incorrere in sanzioni.

Si ricorda che i sostituti d’imposta possono procedere alla:

  • Dichiarazione correttiva: il sostituto presenta una dichiarazione integrativa o correttiva di una precedentemente già inviata entro la scadenza del termine di invio;
  • Dichiarazione integrativa: una volta scaduti i termini di invio il soggetto che intende modificare o integrare una dichiarazione già inviata. Le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre del quinquennio successivo a quello di presentazione della dichiarazione successiva;
  • Dichiarazione tardiva: dichiarazione inviata oltre i termini previsti ma entro i 90 giorni. La dichiarazione è considerata valida, ma resta la sanzione per la tardività pari ad una somma dai 250,00 euro a 2.000,00 euro, in caso di omesso versamento delle ritenute alla sanzione sopra indicata si applica un ulteriore sanzione pari al 30% delle somme non versate.

L’Agenzia delle Entrate può rilevare ulteriori due fattispecie:

  • Dichiarazione Omessa: dichiarazione che si configura sia nel caso di tardivo invio superiore ai 90 giorni, che nel caso di dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelle dell’AE, che nel caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante e non regolarizzata entro i 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’agenzia delle entrate;
  • Dichiarazione Infedele: dichiarazione in cui il sostituto d’imposta riporta dati inesatti sia sui redditi che sulle ritenute.

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