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Non residenti. Tassazione dell’incentivo all’esodo solo nel paese straniero

Gen 21, 2019 | Editoriale, Lavoro Estero

 

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 132/2018, affronta il tema della tassazione dell’incentivo all’esodo liquidato da Società Italiana a un lavoratore residente all’estero.

Le indicazioni sono rilevanti, dovendosi applicare, nel caso di specie, esclusivamente la tassazione nel paese di destinazione, secondo le regole proprie dello stato straniero, senza alcuna imposizione in Italia.

È evidente come tale esclusione possa giovare alle parti qualora la tassazione nel paese straniero sia inferiore a quelle italiana, senza dimenticare che non vi sarà alcuna riliquidazione da parte degli Uffici Finanziari in base alla tassazione medie degli ultimi 5 anni.

 

Il caso

Lavoratore assunto da ALFA S.p.A., con sede in Italia, e contestualmente distaccato in Argentina presso una consociata di diritto locale, ove il lavoratore ha trasferito la propria residenza anagrafica assieme alla famiglia.

Viene stipulato un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e contestuale transazione a titolo novativo di ogni controversia, in forza della quale viene corrisposta al lavoratore una somma a titolo di incentivo all’esodo.

 

Tassazione dei NON residenti

La tassazione dei redditi percepiti, alla cessazione del rapporto di impiego, dai lavoratori residenti all’estero trova la sua disciplina nell’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR. Questa disposizione reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare come prodotti nel territorio italiano – e come tali assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi dell’articolo 3 del TUIR – anche i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR, che recita: “se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.”.

In base alle disposizioni interne, pertanto, l’attrazione in Italia di tale reddito è determinata solamente in ragione della residenza fiscale del soggetto erogante (la Società Italiana), bisogna tuttavia verificare le convenzioni internazionali.

 

Modello OCSE

Il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell’impiego.

Quanto sopra, trova ragione proprio nel trattamento, giuridicamente e fiscalmente differenziato, che pagamenti di questo tipo hanno nelle singole legislazioni nazionali.

Ma allora, quale trattamento fiscale applichiamo?

 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’AE ha precisato come l’incentivo all’esodo debba essere parificato alla ordinaria retribuzione, così come già specificato nella risoluzione 341/2008 in merito alla tassazione del TFR.

Pertanto, gli emolumenti percepiti dal dipendente residente in un paese straniero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, risulterebbero tutti riconducibili alla sfera di operatività dell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni. Quest’ultimo riferimento prevede che gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

 

Adempimento del Datore di Lavoro

La Società, previa presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale – rilasciata dalla competente autorità fiscale estera – può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente il citato regime convenzionale, non operando, di conseguenza, la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 23, comma 2, del citato DPR n. 600 del 1973.

 

 

 

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