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Con circolare n. 67 dello scorso 10 giugno l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai sensi del D.L. 27/2022 art. 4 convertito dalla L. 25/2022.

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022. Di seguito le principali novità.

Campo di applicazione

L’esonero contributivo spetta esclusivamente ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (i cui codici ATECO rientrino tra quelli richiamati dall’all.1 della circolare stessa) nell’ambito dei seguenti rapporti di lavoro:

  • assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022
  • conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. In questo caso l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla conversione;
  • rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
  • l’esonero contributivo di cui alla norma in trattazione spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali;
  • l’esonero è riconosciuto, in deroga ai principi generali, alle assunzioni che derivano da obblighi di legge o dalla contrattazione collettiva.

Misura dell'esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (soglia massima pari a € 671,66), per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione. L’esonero è riconosciuto anche per i rapporti a tempo parziale in misura ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

Si segnala inoltre che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Trattandosi di fatto di una forma di incentivo all’assunzione, l’esonero contributivo in questione è subordinato ad alcune condizioni:

  • regolarità contributiva previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Nonché all’osservanza dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (brevemente: che l’assunzione non violi il diritto di precedenza; l’assunzione non riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti; che non siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).

Domanda di ammissione all'esonero e termine per proporla

Il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all’Istituto la domanda, esclusivamente attraverso apposito modulo di istanza on-line “TUR44” messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. l’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n.150/2015).

Poiché la volontà normativa è quella di promuovere la massima espansione dell’occupazione tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro agevolati, si ritiene che la sua portata abbia una natura speciale e, in quanto tale, prevalga sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 150/2015. Di conseguenza l’incentivo sarà applicabile anche alle assunzioni poste in essere in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

La circolare chiarisce anche che l’esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

A titolo esemplificativo la circolare cita i seguenti casi rientranti nel campo di applicazione dell’esonero:

  • trasformazioni a tempo indeterminato e con medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, di rapporti di lavoro con lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in forza dell’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
  • assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di lavoratori disabili;
  • assunzioni poste in essere in forza di obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

L’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020.

Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

La procedura telematica

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato dovrà:

  • accedere al sito dell’INPS tramite autentificazione,
  • inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, appositamente predisposto dall’Istituto e messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.

I dati richiesti nella compilazione dell’istanza sono principalmente i seguenti:

  • l’indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Ricevuta la richiesta, l’INPS:

  • verificherà l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;

Infine, in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, l’INPS comunicherà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, al datore di lavoro la possibilità di fruire dell’esonero individuando l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.

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