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Non a caso, come l’anno scorso. Avevano ragione i “Propellerheads” quando cantavano “That it’s all just a little bit of History repeating”.

La storia si ripete, ma non solo per la ricorrenza, sempre a ridosso della Festa dei Lavoratori, ma anche per il contenuto, non innovativo per quanto alle aziende del pubblicato Decreto Legge n°60/2024 c.d. “Coesione” edito il 07 maggio 2024.

Composto da 38 articoli, il decreto in parola, edito “in attuazione della riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021” muove dalla volontà di definire “il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione e ad incrementare l’efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027 nei settori strategici di cui all’articolo 2 del presente decreto, secondo un approccio orientato al risultato, con l’obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati”.

Cerchiamo di capire assieme le previsioni di detto decreto, dividendo le agevolazioni riferite alla AUTOIMPRENDITORIALITÀ rispetto ai benefici per le IMPRESE.

Autoimprenditorialità centro nord

All’articolo 17, rubricato “autoimpiego centro nord Italia” si dispone come siamo “ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali”. Nei fatti:

  • Per quanto riguarda le iniziative economiche ammesse sono quelle finalizzate all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali sia in forma individuale sia in forma collettiva, comprese quelle che prevedono un’iscrizione ad ordini o collegi professionali.
  • Per quanto riguarda i soggetti destinati degli incentivi finalizzati all’autoimpiego, trattasi di giovani under 35 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  1. Persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come previsti e definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  2. Persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  3. Disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il finanziamento prevede una serie di iniziative per la promozione all’autoimpiego come ad esempio:

  • Servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio dell’attività lavorativa;
  • Tutoraggio per poter aumentare le competenze e supportare i beneficiari;
  • Interventi come concessione di incentivi.

Gli interventi, definiti nei seguenti articoli, prevedono una attività di divulgazione e promozione attraverso i centri regionali per l’impiego, le camere di commercio industria artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese. Vengono, inoltre, definiti i criteri e le modalità di finanziamento e fruizione delle iniziative previste. Gli incentivi possono essere fruiti in via alternativa e prevedono:

  • Un voucher di avvio in regime de minimis per un importo massimo di 30.000 euro (comma 7 articolo 17 lettera a)). Questo voucher non è rimborsale ed è fruibile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi che consentono l’avvio delle attività lavorative previste al comma 1 della Legge. Nel caso di acquisto di beni e servizi tecnologici, innovativi e digitali, anche riguardanti la sostenibilità ambientale, è previsto l’importo massimo del voucher di 40.000 euro;
  • Un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro (lettera b), il quale comprende un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio dell’attività;
  • Un ulteriore aiuto, sempre in regime de minimis per programmi di spesa superiori a 120.000 euro e fino ai 200.000 euro, consistente in un contributo di 60% dell’investimento per l’avvio a un fondo perduto (lettera c).

Come disposto dal legislatore “se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate”.

Autoimprenditorialità sud

Veniamo ora al Sud (articolo 18).

Il precetto in discussione configura delle iniziative per promuovere e costituire nuove attività anche al Sud, il quale oltre a prevedere le modalità per poter aprire una attività e in quale forma, definisce, come all’articolo 17, i beneficiari e le iniziative ammesse. La differenza si rileva dal quantum degli incentivi:

  • Un voucher di avvio in regime de minimis per un importo massimo di 40.000 euro (art 18 comma 7 lettera a). Questo voucher non è rimborsale ed è fruibile per le attività che hanno la sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi tecnologici, innovativi e digitali, anche riguardanti la sostenibilità ambientale, è previsto l’importo massimo del voucher di 50.000 euro;
  • Un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro (lettera b), il quale comprende un contributo a fondo perduto fino al 75% dell’investimento per l’avvio dell’attività;
  • Un ulteriore aiuto, sempre in regime de minimis per programmi di spesa superiori a 120.000 euro e fino ai 200.000 euro (lettera c), consistente in un contributo di 70% dell’investimento per l’avvio a un fondo perduto.

Autoimpiego nei settori strategici e transizione ecologica e digitale

Il decreto, a prescindere dalla ubicazione geografica, muove successivamente dalla volontà di incentivare “l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica(art. 21).

La norma dispone come i disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni di età e che a decorrere dal 01 luglio 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici (sviluppo tecnologie e transizione al digitale ed ecologica) possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 e al 31 dicembre 2025, l’esonero dal versamento del cento per centro dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato e non sono accumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa (fatta eccezione per la c.d. maxi deduzione, disposta dalla legge di bilancio del 2024).

Chiaramente i criteri per definire le imprese prima citate, nonché i criteri e le modalità di accesso al finanziamento in discussione, saranno definite da successivi decreti.

Attenzione: gli stessi neo soci e/o neo imprenditori potranno chiedere “all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Si badi bene. Le agevolazioni di cui all’articolo 321 sono subordinate, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo3, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni in caso di assunzione. giovani, donne, zone economiche speciali

Passiamo ora alle agevolazioni per le imprese che intendono assumere a tempo indeterminato. Nel caso di specie, potremmo dire che non si sia innovato alcunché, attesa la reviviscenza di agevolazioni in larga parte agli interpreti già note.

All’articolo 22 rubricato “bonus giovani” si dispone il riconoscimento di una agevolazione legata all’assunzione di personale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Con una formulazione non inedita, il disposto prevede “Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 01 settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.

Attenzione: l’esonero “spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato”. Non solo: “L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Riepilogando:

  • Under 35 al primo impiego a tempo indeterminato: limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile;
  • Under 35 al primo impiego a tempo indeterminato assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna: l’importo massimo è di 650 euro;
  • L’esonero spetta anche ai lavoratori a tempo indeterminato subordinati a datori di lavoro che hanno beneficiato parzialmente dell’esonero ma “in tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028”. La vecchia “teoria dello zaino” già nota ai fruitori delle agevolazioni “under” (30 o 36 che si dica) e che, come noto, non risulta di facilissima applicazione concreta;
  • L’esonero spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi o che non licenzino, nei sei mesi successivi all’assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l’esonero o un collega impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Nessuna innovazione, dunque, rispetto al passato, nemmeno con riferimento, ad esempio, al licenziamento per inidoneità alla mansione (classificato come giustificato motivo oggettivo e quindi, paradossalmente, antinomico rispetto alla norma in parola);

  • Da ultimo questa agevolazione è compatibile con la c.d. maxi deduzione del costo del lavoro (il c.d. 120% di base) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Attenzione: anche in questo caso, come nell’articolo 21, il tutto risulta subordinato all’approvazione della Commissione Europea.

Non solo. In riferimento alle donne il decreto “Coesione” dispone (art 23) il riconoscimento, per un periodo massimo di 24 mesi, di un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con limite massimo di importo di 650 euro su base mensile. Questo esonero è previsto nel caso in cui i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 ma, come in passato, l’assunzione in questo caso deve determinare “un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti” (circostanza che ha sempre scoraggiato questo genere di decontribuzione).

Da ultimo il decreto “Coesione” prevede, art 24, delle misure a sostegno dello sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale (ZES), garantendo degli sgravi contributi ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, pari all’esonero dal versamento del 100 per cento per un periodo massimo di trenta mesi.

I suddetti datori di lavoro dovranno assumere, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, personale non dirigenziale (sempre a tempo indeterminato). Il limite massimo dell’importo è di 650 euro su base mensile.

Ciò che non si possiede né si conosce, non si può dare né insegnare ad altri (Platone).

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