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Nelle giornate del 8 e 9 giugno sono state indette le elezioni dei candidati al Parlamento Europeo e in alcuni comuni le amministrative per le elezioni del sindaco.

Molti cittadini sono stati chiamati ai seggi per permettere tali votazioni, nel caso dei lavoratori dipendenti quali sono le norme che tutelano la loro assenza mentre svolgono questo servizio a favore della collettività?

In primis l’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69 il quale dispone:

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa

L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha chiarito (con l’art. 1, comma 1) che il comma 2 del presente articolo vada inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

L’attività è dunque equiparata ad una giornata lavorativa, ne consegue che il datore di lavoro non può richiedere nelle medesime giornate lavorative prestazioni anche se collocate in orari diverse dalle operazioni di seggio.

Il medesimo articolo indicata inoltre quali sono i destinatari del diritto di astensione di questa disposizione che possono riassumersi come segue:

  1. i componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario);
  2. i rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum;
  3. i lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).

Come deve comportarsi il datore di lavoro a fronte di tali assenze e come deve essere remunerato il lavoratore?

La Corte cost. 452 del 1991 ha disposto che i lavoratori interessati alle operazioni elettorali hanno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro

Tradotto cosa significa?

Se il lavoratore svolgerà le operazioni di seggio nelle giornate di sabato e/o domenica e la sua settimana lavorativa è dal lunedì al venerdì avrà diritto a due giornate di riposo compensativo (riposo utile a compensare una prestazione lavorativa svolta in quantità superiore a quella ordinaria) se la sua settimana lavorativa è dal lunedì al sabato egli avrà diritto ad un solo giorno di riposo compensativo (quello sostitutivo della giornata della domenica) questo perché la giornata del sabato è già lavorativa nel suo nastro di lavoro e coincide con la giornata di presenza alle operazioni di seggio, giornata che di legge viene considerata lavorativa, medesimo ragionamento sarà dunque da applicare ai lavoratori che svolgono la loro prestazione su turni o in attività dove l’attività si svolge normalmente di sabato o domenica (ad es. i pubblici esercizi).

Occorre prestare attenzione al caso in cui lo scrutinio si protrae oltre le ore 24 dell’ultimo giorno impegnato, la giornata successiva è da considerarsi permesso retribuito.

Ai fini quindi del cedolino paga il lavoratore avrà diritto alla medesima retribuzione come se avesse prestato attività lavorativa, qualora il datore di lavoro non fosse in grado per motivi aziendali di riconoscere in breve periodo (settimana successiva alle elezioni) il periodo di riposo compensativo dovrà sostituire tali giorni con una somma in denaro pari alla retribuzione giornaliera per numero di giornate di riposo compensativo aggiuntive rispetto la retribuzione ordinaria, le giornate invece coincidenti con l’orario di lavoro saranno retribuite assenza retribuita.

Per cui riepilogando:

Sabato 8 giugno: giornata retribuita o riposo compensativo (se orario dal lunedì al venerdì).

Domenica 9 giugno: giornata retribuita o riposo compensativo, se lo spoglio finisce entro le 24.00 il lavoratore avrà diritto ad un solo giorno di riposo, nel caso in cui lo spoglio finisse dopo le 24.00 il lavoratore non svolgerà prestazione lavorativa il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e manterrà il diritto ad avere il riposo compensativo.

Nei comuni in cui sono state presenti le amministrative lo spoglio è iniziato nella giornata di lunedì il lavoratore avrà diritto ad una giornata retribuita, se lo scrutinio termina oltre le 24.00 il martedì sarà giornata retribuita e il riposo compensativo avverrà il giorno successivo.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

  1. preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
  2. ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

Alcuni esempi di contrattazione collettiva

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Art. 68 – Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum

Per il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatrice e scrutatore, segretaria e segretario di seggio, rappresentante di lista si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per l’esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1.

CCNL OCCHIALI-INDUSTRIA

Il contratto collettivo non disciplina la materia, pertanto, si rinvia alla disciplina generale.

CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Il contratto collettivo non disciplina la materia, pertanto, si rinvia alla disciplina generale.

CCNL CHIMICA-INDUSTRIA

Il contratto collettivo non disciplina la materia, pertanto, si rinvia alla disciplina generale.

CCNL TURISMO – CONFCOMMERCIO – ALBERGHI DIURNI

Art. 135 – Permessi per elezioni

(1) Ai sensi dell’articolo 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

(2) I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Art. 11 Legge 21 marzo 1990, n. 53

L’articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

“Art. 119. – 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

CCNL CONCERIE – INDUSTRIA

Il contratto collettivo non disciplina la materia, pertanto, si rinvia alla disciplina generale.

CCNL METALMECCANICA – INDUSTRIA

Il contratto collettivo non disciplina la materia, pertanto, si rinvia alla disciplina generale.

CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO

Art. 167 – Funzioni pubbliche elettive

In conformità alla vigente Legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del Referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

Ciò che non si possiede né si conosce, non si può dare né insegnare ad altri (Platone).

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