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Con Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, l’INPS ha fornito le necessarie istruzioni amministrative e operative per la fruizione del “congedo 2021 per genitori” introdotto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30 in favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro per la cura e l’assistenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché di figli con disabilità in situazione di gravità, per un periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, alla durata della sospensione dell’attività didattica o alla durata dell’infezione da Sars Covid-19.

In considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza avvenuta nel mese di marzo 2021, erano sorte numerose perplessità tra lavoratori e aziende che si trovavano a dover gestire la necessità di fruire di tali congedi in assenza di istruzioni o di qualsivoglia chiarimento applicativo.

L’Inps inizialmente aveva fornito delle prime indicazioni, specificando con messaggio 1276 del 25 marzo 2021 che fosse possibile la fruizione del congedo 2021 per genitori a fronte della mera richiesta dello stesso al datore di lavoro, consentendo, quindi, di procrastinare la richiesta telematica all’Inps ad un successivo momento, in attesa del rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande (da presentarsi ovviamente anche con effetto retroattivo).

L’Inps con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito le attese istruzioni per la fruizione del congedo 2021 genitori, demandando tuttavia a successiva comunicazione la conferma dell’avvenuto rilascio delle procedure per la richiesta. Con Messaggio 1752 del 29 aprile 2021, l’Inps ha comunicato che le tanto attese procedure per la richiesta sono state rese operative.

Rivediamo di seguito le caratteristiche principali del congedo 2021 per genitori.

La normativa

L’art. 2 del D.L. 13 marzo 2021 ha previsto una tutela a favore dei genitori lavoratori dipendenti di genitori minori di 16 anni, statuendo la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per  un  periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente.

Laddove non sia possibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, il decreto ha previsto una tutela differente a seconda dell’età del figlio minore.

Nel caso di lavoratori dipendenti genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Nel caso, invece, di lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni, il secondo comma del medesimo articolo ha previsto una tutela ulteriore, mediante il riconoscimento di un congedo indennizzato per la cura dei figli a fronte dell’astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • o alla durata dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio
  • o alla durata della quarantena del figlio.

Tale possibilità è riconosciuta anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, n. 104/1992 (a prescindere dall’età degli stessi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. 

Destinatari

Sono destinatari del congedo 2021 i soli genitori lavoratori dipendenti, risultando conseguentemente esclusi sia i lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps di cui alla legge n. 335 del 1995.

La circolare precisa che tale congedo può essere fruito da un solo genitore, oppure da entrambi: in quest’ultima ipotesi, tuttavia, non potrà essere fruito negli stessi giorni ma dovrà essere alternativo.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

Requisiti

Per fruire del congedo, devono necessariamente sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Pertanto, ove vi sia la cessazione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo, viene meno il diritto al congedo stesso per le giornate successive alla cessazione
  2. il figlio per il quale viene richiesto il congedo deve essere minore di anni 14. Il compimento del 14° anno durante la fruizione del congedo, determina il venir meno del diritto al congedo stesso. Tale requisito non è invece richiesto nel caso di figlio con disabilità grave
  3. il congedo è fruibile solo nel caso in cui non sia possibile svolgere il lavoro in modalità agile
  4. il genitore e il figlio per il quale è richiesto il congedo devono essere conviventi per tutta la durata del congedo stesso. Anche tale requisito non è richiesto nel caso di congedo richiesto per figlio con disabilità grave
  5. con riferimento alle condizioni del figlio per il quale si richiede il congedo, deve necessariamente sussistere una delle condizioni previste dalla norma: o lo stato di inferiore da Sars Covid-19, o la quarantena da contatto del figlio, o la sospensione dell’attività didattica disposta con provvedimento.

In caso di congedo richiesto a favore di figli in situazione di disabilità grave, si specifica che:

  • il congedo può essere fruito oltre il limite di 14 anni di età, anche in assenza del requisito della convivenza con il genitore richiedente
  • è richiesta la condizione che il figlio per il quale si fruisce il congedo sia riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992 e iscritto a scuole di ogni ordine e grado
  • infine, in aggiunta alle ipotesi di cui al punto 5, il congedo può essere previsto anche nel caso di chiusura del centro assistenziale diurno.

Misura e corresponsione dell’indennità

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23: sono esclusi, pertanto, dall’importo erogato a titolo di congedo i ratei relativi alle mensilità aggiuntive.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

Risultano indennizzabili esclusivamente le giornate lavorative cadenti nel periodo di congedo richiesto e l’indennità è erogata con le medesime modalità previste per il congedo di maternità.

Durata del congedo

Il congedo può essere fruito nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per tutta (o parte) la durata dei periodi di:

  1. infezione da Sars Covid-19
  2. quarantena da contatto
  3. sospensione dell’attività didattica del figlio
  4. chiusura del centro diurno assistenziale, nel caso di figlio con disabilità grave. 

Nel caso di certificazioni o provvedimenti che vadano a prorogare il periodo inizialmente stabilito o nell’ipotesi di ulteriore, differente, documentazione emessa per il medesimo o per altro figlio convivente (o non convivente nel caso di figlio con disabilità grave), il congedo risulta fruibile per tutti i periodi disposti.

Precedente richiesta di congedo parentale

Nel caso in cui il genitore lavoratore abbia richiesto precedentemente dei periodi di congedo parentale nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 12 marzo 2021, gli stessi periodi potranno essere convertiti, su domanda del dipendente interessato, nel congedo 2021 per genitori. 

Parimenti, nel caso in cui siano stati richiesti dei periodi di congedo parentale nel periodo intercorrente tra il 12 marzo 2021 e il 28.04.2021, gli stessi potranno essere convertiti in congedo 2021 per genitori, su richiesta dell’interessato.

Per richiedere la conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda del congedo 2021 per genitori – mediante l’apposita procedura – avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.

Ad ogni modo, al fine di consentire la conversione (e la corresponsione dell’indennità pari al 50 % prevista dal congedo 2021 per genitori in luogo dell’indennità pari al 30 % prevista per il congedo parentale), il lavoratore interessato dovrà darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro.

Presentazione della domanda

Il messaggio 1752 del 29 aprile 2021 ha chiarito che la domanda di congedo 2021 per genitori potrà essere presentata:

  • tramite il portale web dell’Inps, se si è in possesso del codice Pin rilasciato (o di SPID, CIE, CNS)
  • tramite contact center
  • tramite i Patronati.

Compatibilità del congedo

Ipotesi

Compatibilità

Note

Malattia dell’altro genitore convivente

Il genitore può fruire del congedo 2021 per genitori in quanto la malattia dell’altro genitore potrebbe determinare l’impossibilità di prendersi cura del minore.

Maternità / paternità

L’altro genitore può fruire del congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità / paternità.

Ferie

Un genitore può fruire del congedo 2021 per genitori nel caso in cui l’altro sia in ferie nei medesimi giorni.

Soggetti fragili

Se un genitore è un soggetto in particolare situazione di fragilità, l’altro può fruire del congedo 2021 per genitori.

Permessi e congedi l. 104/1992

La fruizione del congedo 2021 per genitori è possibile se l’altro genitore sta fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della l. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale ex art. 33 del D.lgs. 151/2001.

Congedo parentale

No

Il congedo 2021 per genitori è incompatibile, negli stessi giorni, con il congedo parentale.

Riposi per allattamento

No

Il congedo 2021 per genitori è incompatibile, negli stessi giorni, con i c.d. riposi per allattamento

Part-time e lavoro intermittente

No

La fruizione del congedo 2021 da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore. 

Congedo per figli conviventi di età tra i 14 e i 16 anni

No

La contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo per altro figlio convivente di età tra i 14 e i 16 anni non è compatibile con il congedo 2021 per genitori.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, inoltre, non è compatibile, per le stesse giornate, il congedo 2021 per genitori con il bonus baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia previsto per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie di cui al comma 6 dell’art. 2 del d.l. 30/2021 (medici, infermieri, tecnici di radiologia, operatori socio sanitari). 

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è possibile solo nel caso in cui il congedo e il bonus siano fruiti per figli diversi, uno dei quali con disabilità.

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