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La c.d. Decontribuzione Sud, introdotta dall’art. 27 del D.L. 104/2020 come convertito e modificato dalla Legge 126/2020, è un esonero contributivo, il quale prevede uno sgravio pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende, con alcune esclusioni, come vedremo poi.
L’agevolazione, la cui utilizzabilità era inizialmente fissata nel periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2020 dal D.L. 104/2020, è stata confermata ed ampliata dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2020).
L’art. 1 commi da 161 a 168 della Legge di Bilancio ha infatti fissato il nuovo termine di fruizione al 31 dicembre 2029, rimodulandone il quantum.
Lo sgravio, a seguito della modifica, spetta:
- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2025
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali negli anni 2026 e 2027
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali negli anni 2028 e 2029.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, requisito fondamentale è dato dalla sede di lavoro (intendendo, in particolare, la sede di lavoro alla quale sono associati i lavoratori nel flusso UNIEMENS): deve essere ubicata in una delle regioni che nel 2018 presentavano un P.I.L. (Prodotto Interno Lordo) pro capite inferiore al 75% della media EU27 ovvero tra il 75% ed il 90% della stessa.
Le regioni interessate dal parziale esonero contributivo risultano quindi essere: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero, pertanto lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza l’individuazione di un tetto massimo mensile, come invece spesso accade.
Fino a qualche giorno fa però, lo sgravio si trovava ancora in attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea, risultando non applicabile.
La Commissione Europea in data 18 febbraio 2021 ha approvato la misura parzialmente, confermando la possibilità di applicare la norma limitatamente al 2021, riservandosi di pronunciarsi in futuro per quanto riguarda gli anni successivi.
Con riguardo alle tecnicalità sull’utilizzo dell’esonero, a soli quattro giorni dall’approvazione da parte della Commissione Europea, l’INPS ha emanato la circolare 33/2021 fornendo le indicazioni necessarie all’esposizione dello sgravio nel flusso UNIEMENS.
Con il successivo messaggio INPS 831 del 25 febbraio 2021, sono state anche chiarite le modalità di esposizione dell’arretrato nel flusso UNIEMENS, ribadendo come il recupero vada effettuato esclusivamente nei flussi di competenza di febbraio 2021 e marzo 2021. I dati esposti saranno poi riportati dall’istituto nelle procedure, con codice causale L543.
Coordinamento con altri incentivi e modalità di cumulo
Data la riduzione solo parziale della contribuzione, le stesse circolari INPS lasciano spazio al cumulo dell’incentivo con le altre misure ad oggi utilizzabili, rimane però sempre da verificare non sia lo stesso incentivo con il quale si vuole procedere al cumulo a vietarlo, in tal caso non sarebbe naturalmente possibile procedere.
Ad esempio, è sicuramente possibile il cumulo con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi, o con l’incentivo per i lavoratori fruitori di naspi.
Naturalmente, come per la maggior parte degli incentivi, rimane fermo come gli stessi non potranno mai essere superiori alla contribuzione dovuta all’istituto per le mensilità interessate.
La circolare INPS n°33/2021 stabilisce un ulteriore principio, una sorta di priorità nella fruizione degli incentivi. Si dovrà infatti applicare in via principale l’eventuale incentivo “primario” applicabile al rapporto di lavoro (ad esempio il già citato incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi) e, solo successivamente, applicare sul residuo contributo la Decontribuzione Sud.
Ipotizzando quindi una contribuzione agevolabile pari ad € 500,00 nel mese, dovremmo prima applicare lo sgravio al 50% previsto per l’incentivo primario, successivamente sul residuo applicare la Decontribuzione Sud, rimanendo con un importo non sgravabile pari ad € 175,00.
Dal nostro punto di vista rimane una tematica ancora da chiarire. Cosa accade nel caso di soggetto al quale ipoteticamente potremmo applicare lo sgravio del D.L. 104/2020 (art. 6 o art. 7) e lo sgravio per gli under 36 della Legge di Bilancio, in un’azienda con sede, ad esempio, in Campania?
A nostro parere in questo caso dovremmo utilizzare innanzitutto lo sgravio previsto dall’art. 6 o art. 7 della legge 104/2020 fino al loro termine, e successivamente applicare congiuntamente lo sgravio per l’assunzione di giovani e la Decontribuzione Sud per la parte eventualmente residua.
In questo caso la parte residua potrebbe astrattamente esservi per effetto del massimale mensile previsto dall’agevolazione per l’assunzione di giovani, la quale altrimenti coprirebbe già di per sé il 100% della contribuzione.
Lavoratori somministrati
Ancora molto discusso è la tematica delle APL (Agenzie per il Lavoro), le quali si trovano davanti ad un’impasse della normativa.
Il dettato normativo infatti, stabilisce come la verifica da farsi sull’applicabilità dell’esonero parziale dal pagamento della contribuzione, abbia a base la sede di lavoro del personale oggetto di esonero.
Le aziende somministratrici si trovano quindi spesso nella situazione di non poter applicare la misura agevolativa, essendo la sede di riferimento ubicata al di fuori delle regioni agevolate, sebbene la prestazione sia svolta in una di queste.
Ad esempio quindi, se l’azienda somministratrice avesse sede in Lazio ed inviasse in somministrazione dei lavoratori in Campania, non potrebbe beneficiare della Decontribuzione Sud.
Viceversa, un’azienda Campana che inviasse i lavoratori somministrati in Lazio ne potrebbe beneficiare, questo in quanto, come detto, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro (l’agenzia di somministrazione) e non dell’utilizzatore.
Contribuzione agevolabile
L’esonero, riguarda solo i contributi a carico del datore di lavoro, senza la previsione di un massimale mensile.
La contribuzione oggetto di sgravio non è però totale, dobbiamo infatti escludere dal computo (e quindi non oggetto di esonero):
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL
- il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile
- il contributo ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015
- il contributo, ove dovuto, al fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Tredicesima mensilità
A seguito della pubblicazione del messaggio INPS 72/2021, il quale prevedeva l’applicazione della Decontribuzione Sud solo su alcuni ratei della tredicesima mensilità (in particolare solo n°3 ratei visto il limitato periodo di applicazione dell’esonero, inizialmente previsto per il periodo da ottobre a dicembre 2020), la questione è stata vagliata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
Il TAR ha disposto, con sentenza 1652 del 13 febbraio 2021, la sospensione degli effetti del messaggio che aveva previsto la parziale applicazione dell’esonero sulla tredicesima mensilità, in particolare il citato messaggio INPS 72/2020 (ed il successivo messaggio INPS 170/2021).
Ora dovremmo attendere ulteriori istruzioni da parte dell’istituto (che tengano conto della futura decisione del TAR sul tema), le quali verranno emanate probabilmente a breve (vista la trattazione collegiale in camera di consiglio prevista per oggi, 2 marzo 2021).