Una recente sentenza della Corte d’Appello di Catania offre la possibilità di ricostruire, alla luce anche di un filone giurisprudenziale omogeneo, l’istituto del trasferimento per incompatibilità aziendale quale strumento per la gestione di alcune problematiche organizzative che potrebbero verificarsi nei contesti produttivi.
Il caso, oggetto della sentenza della Corte d’Appello di Catania del 3 dicembre 2020, concerneva la previsione di un provvedimento di trasferimento, adeguatamente e correttamente motivato da parte dei legali della società, in ordine al quale il mutamento della sede lavorativa interveniva anche in virtù delle lamentele, provenienti dal lavoratore stesso, in relazione ad una incompatibilità con il proprio superiore gerarchico (nonché una incapacità di relazionarsi con la clientela).
Sovvertendo il giudizio di primo grado, la Corte d’Appello ha riconosciuto la sussistenza delle ragioni a fondamento del trasferimento ex art 2103 c.c. L’ordinanza in discussione, al di la del casus belli, riferendosi a consolidati orientamenti, ci consente di poter identificare i razionali di questo istituto anche al fine di comprenderne i limiti derivati da una non corretta gestione dell’organizzazione lavorativa.
Articolo pubblicato sul numero 10 del 26 febbraio 2021 della Guida al Lavoro, settimanale de Il Sole 24 Ore. Approfondimento a cura di Dario Ceccato.