Alla fine dell’anno della pandemia, il Legislatore ha disposto le basi, ancora acerbe ma sentite, della ripartenza dell’economia. Tra le diverse soluzioni adottate dalla Legge n°178/2020 vi sono quelle misure votate all’accesso anticipato al trattamento pensionistico di chi, avendone i requisiti, sia “quasi” prossimo al trattamento di quiescenza.
Ma quali sono oggi i regimi per accedere al trattamento pensionistico? Le due macro-tipologie saranno la pensione di vecchiaia, al compimento dei 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi e la pensione anticipata, determinata dal versamento di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. A questa si aggiunge quota 100 (62 anni di età d 38 di contribuzione da raggiungere entro il 31.12.2021) e l’opzione donna, cioè lo strumento di pensionamento anticipato cui possono accedere le lavoratrici dipendenti che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano compiuto i 58 anni di età e maturato 35 anni di contributi.
Regimi speciali
A ciò si aggiungano i regimi speciali: i lavoratori precoci – con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età e si trovano in una delle condizioni soggettive previste dalla normativa – e i lavoratori usuranti e notturni (almeno 64 giornate di lavoro notturno annuali per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva).
Insomma, diverse modalità di accesso alla pensione – in attese di eventuali modifiche legislative – che vanno analizzate da aziende e lavoratori, al fine di garantire il giusto e programmato ricambio generazione, ricorrendo alla c.d. analisi o consulenza previdenziale.
Indennità mensile
Ma vi è di più, il novellato art. 41 del d.lgs. 148/2015 prevede, all’interno del contratto di espansione, che per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla pensione, il datore di lavoro possa per tutto il periodo mancante al pensionamento, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, riconoscere un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore, come determinato dall’INPS. Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali, solo nel caso di accesso alla pensione anticipata.
Naspi
Importante novità̀ riguarda il rapporto con la Naspi (disoccupazione). Per l’intero periodo di spettanza, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla Naspi teorica, e il versamento dei contributi previdenziali è ridotto di un importo equivalente alla contribuzione figurativa già prevista per la Naspi.
Articolo pubblicato sul numero di marzo del Corriere Imprese NordEst, mensile di approfondimento del Corriere del Veneto, nella sezione “Lavoro: tips and tricks“. Approfondimento a cura di Paolo Tormen.