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Evidentemente tema sentito, l’erogazione di rimborsi spese in favore degli smarter argomento che ha fortemente sollecitato l’Agenzia delle Entrate la quale, con plurime risposte del 30 aprile (n. 314/2021), 11 maggio (n. 328/2021) e 24 maggio (n. 371/2021), ha voluto rimarcare i razionali per la rifusione di costi eventualmente sostenuti dai lavoratori.

 

Lo smart working e le determinazioni fiscali

Nato normativamente nel 2017 a merito della legge n. 81, nonostante risultasse già citato all’art 2 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 avente a riguardo la c.d. detassazione, lo smart working ha visto uno sviluppo repentino nell’era del covid-19 giacchè utilizzato dal legislatore come misura per la riduzione delle aggregazioni e per consentire lo svolgimento, laddove possibile, di attività lavorativa con minimizzazione del contagio. La modalità semplificata di attribuzione del lavoro agile, legata allo stato di crisi del “bel paese”, ha consentito di poter utilizzare tale istituto senza un accordo con il lavoratore ma effettuando, a cura del datore di lavoro, una comunicazione telematica tramite applicato “click lavoro”. Peraltro, tale adempimento stato oggetto di recente richiamo da parte del Ministero del Lavoro che, con comunicato del 18 maggio 2021, ha ricordato come l’applicativo prima citato rappresenti l’unica modalità di dialogo tra aziende e Dicastero.

Articolo pubblicato sul numero 06.2021 del Corriere delle Paghe, mensile de Il Sole 24 Ore. Approfondimento a cura di Dario Ceccato.