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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022, diventano operative le disposizioni del c.d. Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
Tra le attese novità in materia di lavoro, spicca il c.d. Bonus 200 euro, da non confondere con la misura contenuta nel c.d. Decreto Ucraina, ancora in fase di attesa di conversione in legge, che conteneva la possibilità per i datori di lavoro di poter utilizzare fino a 200 euro di buoni benzina da erogare ai propri lavoratori.
Soggetti beneficiari e tipologia di indennità
L’art. 31 rubricato “Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di 200 euro, che non costituisce reddito ai fini fiscali e non è sottoposta a prelievo contributivo, in favore dei lavoratori dipendenti che hanno beneficiato nel primo quadrimestre dell’anno 2022, del c.d. esonero contributivo dello 0,8% ex art. 1, comma 121, della l. 234/2021. La norma specifica che il lavoratore deve aver beneficiato dello sgravio contributivo in almeno una mensilità.
Sul punto ricordiamo come hanno avuto accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, tutti i lavoratori dipendenti il cui imponibile previdenziale mensile fosse stato pari o inferiore a 2.692 euro. Sul punto la circolare INPS 43/2022 ha precisato che:
- la norma in trattazione prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
- Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
- nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
- nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
Sul punto, la norma non prevede una rideterminazione del beneficio in ragione della retribuzione del lavoratore e nemmeno una proporzionalità con la tipologia di rapporto di lavoro nell’anno. Quindi non sembrano esserci rideterminazione in ragione della percentuale part-time o della tipologia di contratto (a tempo determinato, somministrazione o JOC, a titolo esemplificativo).
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Ultima importante annotazione, la norma prevede che l’indennità non sia cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Pertanto, andrà esclusa dai calcoli collegati ad un eventuale pignoramento presso terzi ovvero dalla liquidazione di una cessione dello stipendio.
Inoltre, tra le condizionalità di accesso al beneficio, non vi è la continuità del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’indennità. Pertanto sembrerebbero rientrare tra i beneficiari del bonus 200 euro anche i lavoratori il cui rapporto sia cessato prima del mese di erogazione dello stesso ma che rientrano tra i beneficiari. A titolo esemplificativo si pensi al lavoratore cessato nel mese di maggio 2022, che ha goduto dello sgravio contributivo nei primi 4 mesi dell’anno ovvero anche solo in uno dei mesi citati. In tale caso, sembrerebbe che sia l’ex datore di lavoro a dover erogare l’indennità economica nel mese di luglio 2022, a patto che il lavoratore stesso (lo vedremo dopo) certifichi di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del d.l. 50/2022.
Tempi e condizionalità di erogazione
Fermo restando la condizione di accesso al bonus di cui sopra, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità una tantum con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (mensilità di giugno 2022 ovvero luglio 2022 per chi utilizza il calendario sfasato).
La norma prevede un automatismo condizionato alla previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del d.l. 50/2022.
Di cosa di tratta?
L’art. 32 prevede il riconoscimento, parallelamente e nella stessa misura e tempistiche dell’una tantum per i lavoratori dipendenti, di un bonus a favore di alcune categorie di lavoratori/pensionati c.d. “Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti”. Ne beneficiano:
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché’ di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro;
- lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata del 18 maggio 2022. In tale caso la domanda viene presentata direttamente dagli Istituti di Patronato
- coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni NASPI e DIS-COLL (artt. 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22);
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022. Questo a patto che i soggetti non sia già titolati a beneficiare del bonus 200 euro e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ulteriore condizione è il fatto di non avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
- Lavoratori che nell’anno 2021 siano stati beneficiari dell’Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo (art. 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito)
- Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 81/2015 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Ulteriore condizione è il fatto di non avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Ulteriore condizione è il fatto di non avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile, a patto che, per il 2021, vi sia l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori siano già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata
- gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata
- Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. l ‘indennità’ non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 (una tantum erogata dal datore di lavoro), e di cui ai commi da 1 a 16 dell’art. 32 (vedi sopra)
Pertanto, sarà sufficiente che il lavoratore certifichi il mancato riconoscimento del bonus ai sensi dell’art. 32 del dl. 50/2022 ovvero la mancata richiesta dello stesso nei casi in cui l’erogazione del bonus non sia automatica ma sia necessaria la presentazione di specifica richiesta all’INPS (es. lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ecc.), per poter beneficiare dell’una tantum di 200 euro in busta paga.
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