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Coronavirus – Gestione dei Rapporti di Lavoro dall’8 Marzo

Mar 9, 2020

Tempo di lettura 14 m.

In data di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPMC 8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’estensione dell’area a rischio di diffusione epidemiologica all’intera Lombardia e a 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche e delle relative contromisure adottate dal Governo, sta creando una serie di incomprensione e di difficoltà ad intere regione e attività produttive.

Si attendo ulteriori misure a carattere nazionale, ivi compreso un Decreto sugli ammortizzatori sociali ad hoc. Ma questi sono solo supposizioni.

Prima di tutto vediamo per punti cosa dobbiamo ricordarci e cosa è cambiato.

STOP ALLE C.D. ZONE ROSSE

Con l’approvazione del Decreto sono state eliminate le c.d. zone rosse e le limitazioni per aziende e lavoratori ivi presenti.

Pertanto le attività e i lavoratori dei comuni già identificati come “zona rossa”, potranno ripristinare la propria attività sospesa dalla precedente disciplina.

Per loro, vista la collocazione geografica, varranno comunque le limitazioni previste per le zone gialle.

Questo significa che un’attività sita a Somaglia (zona rossa) potrà riaprire, ma dovrà sottostare alla nuova disciplina prevista dal DPCM 8 marzo 2020. Così come un lavoratore di Vo Euganeo potrà tornare al lavoro, ma dovrà sottostare alle nuove restrizioni sulla libera circolazione.

ZONE GIALLE

L’art. 1 del Decreto contiene una serie di misure di contenimento del contagio per alcune aree che definiremo zone gialle. Si tratta della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro    e    Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

SPOSTAMENTI NELLA ZONE GIALLE

Il Decreto prevede genericamente di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno degli stessi.

Quindi un soggetto che si trova all’interno delle zone gialle genericamente non dovrà spostarsi dal proprio territorio (un soggetto di Milano dovrà evitare di andare a Como) o raggiungere altri territori nella zona gialla (un soggetto di Padova dovrà evitare di andare a Venezia).

Allo stesso modo un soggetto che si trova fuori dalle zone gialle dovrà evitare di entrare nella zona gialla (un soggetto del Friuli Venezia Giulia dovrà evitare di andare in Lombardia).

Le deroghe. Gli spostamenti sono possibili senza sanzioni o altro tipo di penalità se motivate esclusivamente dalle seguenti ragioni:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • spostamenti per motivi di salute.

Quindi un lavoratore che si trova nella provincia di Novara (all’interno della zona gialla), può recarci per lavoro a Milano (dentro la zona gialla).

Un lavoratore che si trova nella provincia di Padova (all’interno dalla zona gialla), può recarci per lavoro a Udine (fuori dalla zona gialla). In questo caso vanno verificate eventuali ulteriori restrizioni da parte della Provincia o Regione di destinazione.

Quindi un lavoratore che si trova nella provincia di Udine (fuori dalla zona gialla), può recarci per lavoro a Milano (dentro la zona gialla).

In tutti i casi il lavoratore dovrà certificare alle autorità l’esigenza lavorativa (tramite apposito modulo). Pertanto dovrà portare con sé una comunicazione fatta dal datore di lavoro ovvero altra documentazione comprovante lo spostamento per lavoro (es. email con l’appuntamento presso un fornitore, ecc.)

Ricordiamo come l’esigenza lavoratore non necessariamente debba essere indifferibile, ma solamente comprovata.

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

RACCOMANDAZIONI AI DATORI DI LAVORO SITI NELLE ZONE GIALLE

L’art. 1, lett. e) e lett. q) prevedono una serie di ammonimenti per i datori di lavoro le cui unità produttive sono collocate all’interno della zona gialla.

In primo luogo si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie.

Questo significa che se possibile è preferibile concedere periodi di vacanza ai lavoratori al fine di evitare il possibile contagio.

Sarà da capire come tale raccomandazione sia compatibile con l’utilizzo degli ammortizzatori sociale già oggetto di decreti e normative, i quali già disciplinano la compatibilità tra l’istituto delle ferie e quello dell’integrazione salariale.

Secondariamente si dettano alcune regole da seguire all’interno dell’attività lavorativa. Dovranno essere adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con   particolare riferimento a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

Quindi buona regola impone anche nelle riunioni interne (o con soggetti esterni) di garantire come via privilegiata il collegamento da remoto e, se impossibile, garantire il rispetto della distanza di sicurezza, oltre a evitare contatti personali. Allo stesso modo sarà necessario evitare assembramenti di persone (si pensi al caffè in pausa riunione o al servizio di buffet).

Utilizzo dello SmartWorking. Il lavoro agile può essere applicato, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli   accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

ULTERIORI SOSPENSIONI O RIDUZIONI DI ATTIVITA’

Il Decreto interviene inasprendo alcune procedure già in essere e restringendo l’operatività di alcune attività.

BAR E RISTORANTI

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In caso di violazione la sanzione è la sospensione dell’attività.

ATTIVITÀ DIVERSE DA RISTORANTI E BAR

Sono consentite attività commerciali diverse da bar e ristoranti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro tra  i visitatori.

In caso di violazione la sanzione è la sospensione dell’attività.

Resta inteso che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l’attività dovrà rimanere chiusa.

Quindi bisognerà fare attenzione, per i locali aperti al pubblico, a garantire le prescrizioni e in caso di difficoltà oggettive (si pensi ad un piccolo locale dove non è possibile assicurare la distanza di un metro tra visitatori e dove non è possibile mettere in atto disposizioni diverse) bisognerà chiudere l’attività. Viene rimessa pertanto all’esercente la valutazione soggettiva sulle reali condizioni del locale.

ATTIVITÀ COMMERCIALI NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE

Nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonchè  gli  esercizi  commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Nei giorni feriali, il gestore dovranno comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In caso di violazione la sanzione è la sospensione dell’attività.

Resta inteso che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l’attività dovrà rimanere chiusa.

Deroghe. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In caso di violazione la sanzione è la sospensione dell’attività.

Riassumendo, nelle giornate festive e prefestive saranno chiuse le attività commerciali che non vendono generi alimentari. Ad esempio, saranno chiusi i negozi di abbigliamento e di elettrodomestici, ma non i supermercati e le farmacie o parafarmacie. 

CHE DATORE DI LAVORO SEI E COSA DEVI FARE.

Le regole per un datore di lavoro non sottoposto a sospensione dell’attività.

Se possibile permettere al lavoratore lo Smart Working. Se non è compatibile verificare se sia possibile concedere un periodo di ferie. In caso contrario procedere al regolare svolgimento dell’attività con le dovute cautele (es. evitare riunioni e assembramenti) e comprovare al lavoratore le relative necessità in caso di verifica da parte degli enti competenti.

Se l’accesso ai locali fosse invece sospeso, si pensi ad un istituto scolastico, rimane sempre il monito di utilizzare lo Smart Working e di concedere eventualmente un periodo di ferie.

Se l’attività è parzialmente sospesa per Decreto, si pensi ad un esercizio commerciale durante le giornate festive e prefestive o ad un ristorante, rimane sempre il monito di concedere eventualmente un periodo di ferie, ma si dovrà pensare a come gestire la chiusura aziendale, eventualmente valutando l’accesso agli ammortizzatori sociali

Se l’attività è sospesa per Decreto, si pensi ad un Pub, si dovrà pensare a come gestire la chiusura aziendale, eventualmente valutando l’accesso agli ammortizzatori sociali.

DISPOSIZIONI VALEVOLI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti misure.

SOSPENSIONE DI ATTIVITA’

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In caso di violazione la sanzione è la sospensione dell’attività.

È sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, al netto delle deroghe per gli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono sospesi fino al 15 marzo 2020  i  servizi  educativi  e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine  e grado,  nonché  la  frequenza  delle  attività  scolastiche  e   di formazione superiore, comprese le Università  e  le  Istituzioni  di Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi professionali, anche regionali, master, università  per  anziani,  e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi collegati alle professioni sanitarie. Importante sottolineare come, al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sembra pertanto che non si potrà nemmeno accedere a ludoteche o centri invernali o doposcuola.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o   personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

È differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Il monito per le aziende è di fare attenzione a non organizzare eventi (anche interni) dove siano coinvolti personale sanitario o collegato a servizi pubblici essenziali.

Inoltre non sono permessi convegni o congressi. Si pensi ai convegni aziendali o ai meeting dove possono partecipare persone esterne.

LIMITAZIONI E ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Nello svolgimento delle attività di ristorazione e bar, dovrà essere rispettato l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione la sanzione è la sospensione dell’attività.

Per gli esercizi commerciali diversi da ristoranti e bar, all’aperto e al chiuso, il gestore deve garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Utilizzo dello SmartWorking. Il lavoro agile può essere applicato, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli   accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

DECORRENZA E PRECISAZIONI

Le disposizioni che commenteremo producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Quindi le Regioni potrebbe anche inasprire tali previsioni o prevede delle ulteriori limitazioni. Cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

Le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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