+39 049 7968508, +39 049 7423321 info@ceccatotormen.com

1° gennaio 2020: Cambia tutto nella gestione degli appalti e nella prestazione di servizi

Nov 5, 2019

Tempo di lettura 11 m.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, cambia radicalmente la gestione degli adempimenti fiscali all’interno di prestazioni di appalti, subappalti e forniture di servizi.

Sarà infatti il Committente, che affida il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa, a versare all’erario le ritenute fiscali operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Per fare ciò l’importo corrispondente sarà versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento (16 del mese successivo al pagamento), quindi ipotizzando la scadenza del versamento delle ritenute al 16 maggio 2020, le ritenute effettuate dovranno essere versate entro e non oltre l’undicesimo giorno dello stesso mese.

In caso di mancato versamento la pena sarà la “sospensione normativa” del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all’Agenzia delle Entrate.

Ma andiamo con ordine.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I committenti che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973 (ergo le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE

L’importo corrispondente alle ritenute operate è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria – e dalle imprese subappaltatrici – al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento (16 del mese successivo al pagamento dello stipendio), su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

Per poter operare, il Committente dovrà ricevere da ciascun appaltatore o subappaltatore o affidatario del servizio:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento F24;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato.

Ricevute le somme necessarie all’effettuazione del versamento, il Committente lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie (a titolo esemplificativo, Iva a credito, credito erariale, ecc.), indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Il legislatore, a tutele dell’impresa affidataria del servizio, prevede che la stessa possa comunicare al Committente la volontà di compensare il Debito per le ritenute fiscali operate con i Corrispettivi maturati per l’attività svolta in regime di appalto.

CHI È RESPONSABILE DI COSA

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse.

Nessun onere è imposto quindi in capo al Committente per quanto concerne la corretta determinazione delle ritenute stesse.

L’appaltatore/subappaltatore o affidatario del servizio, sarà responsabile del versamento delle ritenute, qualora entro i 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di versamento (16 del mese successivo alla trattenuta fiscale) nel caso in cui:

  • non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento tramite bonifico al committente;
  • o non abbiano trasmesso la richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati per l’attività svolta in regime di appalto;
  • e non abbiano trasmesso allo stesso i dati obbligatori (elenco dipendenti, modello di delega, ecc.).

In tali casi (mancanza di invio della documentazione e/o mancata effettuazione del bonifico alla Committenza), l’impresa appaltatrice non potrà compensare con altre poste creditorie (es. Credito Iva, Credito Erariale, ecc.) l’importo determinato dalle ritenute fiscali operate nei confronti dei dipendenti oggetto dell’appalto.

Di contro i committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

Il Committente sarà quindi responsabile del versamento delle ritenute operate se ha ricevuto il bonifico da parte dell’appaltatore. Se lo stesso appaltatore ha chiesto la compensazione del Credito (per corrispettivi maturati ed esigibili alla data di pagamento delle ritenute fiscali) con le ritenute fiscali stesse, la responsabilità sarà limitata all’ammontare del solo credito, se di importo inferiore.

La materia non è di facile comprensione, proviamo quindi a fare un esempio.

L’appaltatore vanta un credito pari a 100.000,00 euro, con scadenza 5 marzo 2020 (30 giorni data fattura), e lo stesso comunica la compensazione del credito maturato con un debito da ritenute fiscali pari a 40.000,00, il Committente compenserà il Credito con il Debito fiscale, andando a versare l’ammontare di 40.000,00 tramite F24, riducendo di conseguenza il Credito verso l’appaltatore per il corrispondente ammontare.

Il credito residuo sarà infine pari a 60.000,00 euro.

Gli stessi Committenti saranno, invece, integralmente responsabili nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti delle ritenute operate o abbiano eseguito comunque pagamenti alle imprese (affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici) inadempienti.

Per il Committente, pertanto, sarà necessario comunicare prontamente gli estremi del conto corrente bancario così come impedire eventuali pagamenti successivi al momento in cui l’appaltatore, in ragione del mancato rispetto della norma, sia diventato inadempiente.

Vediamo un esempio.

L’appaltatore vanta un credito pari a 100.000,00 euro, con scadenza 15 marzo 2020 (30 giorni data fattura), lo stesso non comunica alcun dato al Committente (es. elenco lavoratori, dettaglio ritenute operate ecc.) entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza del 16 marzo 2020 (data di pagamento delle ritenute fiscali sui cedolini del mese di gennaio 2020) ovvero non effettua il bonifico dell’importo relativo alle ritenute fiscali operate.

Se il Committente salda il proprio credito (pari a 100.000,00 euro) sarà responsabile integralmente del versamento delle ritenute fiscali in scadenza al 16 marzo 2020.

LE CONSEGUENZE PER L’APPALTATORE INADEMPIENTE

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano tramite le modalità indicate e nei termini previsti (entro i 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza di pagamento delle ritenute fiscali) i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici/non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Pertanto, l’impresa appaltatrice inadempiente, sarà “sanzionata” con la cristallizzazione del credito, senza possibilità di procedere con azioni esecutive, fino alla corretta esecuzione del versamento delle ritenute.

Resta inteso come, qualora nei 90 giorni successivi al termine di scadenza dell’invio delle comunicazioni al committente (i già citati 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del pagamento delle ritenute fiscali), l’impresa subappaltatrice proceda ad effettuare gli adempimenti previsti (ivi compreso il pagamento delle somme erariali) la situazione sarà sanata.

CASI DI ESCLUSIONE

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro il termine di scadenza dell’invio delle comunicazioni al committente (5 giorni lavorativi precedenti la scadenza di pagamento delle ritenute fiscali) qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute fiscali operate:

  • risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

La certificazione relativa a tali condizioni sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate mediante canali telematici.

ALTRE IMPLICAZIONI PER GLI APPALTATORI, SUBAPPALTATORI O AFFIDATARI DEL SERVIZIO

 

Per le imprese appaltatrici, affidatarie o le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L’appaltatore non potrà di conseguenza compensare eventuali crediti (es. credito Iva) con debiti contributivi (es. INPS) o Assicurativi (es. INAIL) relativi ai dipendenti oggetto del contratto di appalto.

Esistono infine due ulteriori sanzioni:

 

  • Il soggetto che non esegue, alle scadenze previste, il versamento delle ritenute fiscali operate è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati (si applica quindi l’art.13, comma 1 D. Lgs. 471/1997).
  • Il soggetto che, obbligato al versamento delle ritenute, non esegua, anche solo parzialmente, a tale onere è punito con la reclusione da sei mesi a due anni se tale mancato versamento ha un valore superiore a 50.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta e si protrae fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

Ti sono rimasti dei dubbi sull'argomento?

Contatta i nostri consulenti per avere le risposte.

Partecipa al nostro Live Talk gratuito sull'argomento!

Iscriviti gratuitamente tramite questo link.