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Assegni Nucleo Familiare: Nuove Modalità Di Presentazione Della Domanda

Apr 1, 2019

NUOVA PROCEDURA INPS: COME FUNZIONA?

L’INPS con circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha illustrato le nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019 non sarà infatti più possibile consegnare il modello cartaceo (modello “ANF/DIP” SR16) al proprio datore di lavoro per ricevere l’importo mensile direttamente in busta paga.

Viene previsto l’obbligo di presentare le domande di Assegno per il nucleo familiare esclusivamente all’INPS in via telematica: sarà quindi l’Inps a verificare la sussistenza del diritto all’Anf e a calcolare gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Il lavoratore potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali (le c.d. SPID) alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata e al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di rigetto.

FREQUENTLY ASKED QUESTION

1) Se ho già presentato la domanda di ANF entro il 31 marzo 2019, devo comunque presentare la             domanda online nuovamente?

Si precisa che le domande già presentate al datore di lavoro entro la data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

 

2) Come deve procedere il datore di lavoro, a cosa deve porre attenzione?

Al datore di lavoro saranno messi a disposizione gli importi calcolati dall’Istituto, l’azienda potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.

Il datore di lavoro erogherà quindi gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

3) Come comportarsi con gli assegni per il nucleo familiare arretrati e richiesti dal lavoratore?

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

4) In caso di modifica della composizione del nucleo familiare dopo la presentazione della domanda come si deve procedere?

Anche in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare una domanda di variazione in modalità telematica per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

5) Periodo transitorio: come operare nel periodo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019?

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite nelle precedenti FAQ.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

6) Cosa accade con la competenza di giugno 2019?

Dopo questa data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

7) Nella pratica, cosa dovrò fare per presentare le domande con la nuova modalità?

Per i lavoratori di aziende del settore privato NON agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

8) Per le richieste di ANF che antecedentemente erano chieste previa autorizzazione da parte dell’istituto, le modalità rimangono le medesime?

Come noto, in presenza di particolari condizioni familiari (inclusione nel nucleo familiare di fratelli, sorelle, situazioni di separazione dei coniugi, nuclei monoparentali etc.), è necessario richiedere all’INPS il rilascio di una specifica autorizzazione INPS per l’inclusione di alcuni componenti nel nucleo familiare.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’autorizzazione, il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di rigetto, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

9) Cosa fare quando la domanda fosse da presentare a datori di lavoro non più attivi?

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

10) Lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), cosa cambia per loro?

Nulla è variato in merito alla gestione delle domande di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad essere presentate al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

 

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