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Con sentenza n. 17606 del 21 giugno 2021 la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla rilevanza previdenziale dell’indennità sostitutiva del preavviso, non lavorato, ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni di iscrizione nell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
Requisiti previsti per l’indennità di disoccupazione
Preliminarmente, appare necessario evidenziare come la Sentenza in trattazione faccia riferimento ad una prestazione economica ad oggi superata, c.d. ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), introdotta dalla Legge 92/2012 ed avente la funzione di fornire ai lavoratori che avessero perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
I requisiti individuati dalla legge sopra richiamata e necessari al fine di poter beneficiare di tale indennità consistevano:
- nell’aver involontariamente perso la propria occupazione
- nel trovarsi in stato di disoccupazione
- nel poter vantare almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il fatto
La controversia è sorta dopo che un lavoratore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, aveva avanzato richiesta di corresponsione dell’indennità di disoccupazione all’INPS, il quale aveva provveduto a rigettare la domanda in quanto, a dire dell’Istituto, non veniva soddisfatto il requisito contributivo minimo e di iscrizione all’AGO contro la disoccupazione involontaria.
Quanto sopra proprio in considerazione del mancato computo di n. 5 settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, circostanza ostativa al raggiungimento dei requisiti previsti per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione (ASpI).
La posizione presa dall’INPS veniva poi confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila con sentenza successivamente impugnata dal lavoratore.
Due i motivi principali per i quali il lavoratore ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione:
- vizio di motivazione della sentenza impugnata, rinvenibile nella circostanza in ordine alla quale la Corte d’Appello dell’Aquila avrebbe trascurato che il periodo di preavviso era stato compensato e che i contributi sulle relative somme erano stati corrisposti
- l’aver ritenuto che il periodo di preavviso corrisposto non potesse essere computato ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Nel ricordare la piena autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo e la natura meramente obbligatoria del preavviso, la Corte sottolinea anzitutto come la cessazione immediata del rapporto di lavoro non sia idonea a comportare automaticamente l’irrilevanza del periodo di preavviso sotto il profilo previdenziale.
La Corte di Cassazione continua poi argomentando che vi sono 2 circostanze utili a ritenere che il periodo di preavviso, non lavorato, possa acquisire una determinata rilevanza dal punto di vista previdenziale:
- sull’indennità sostitutiva del preavviso viene pagata la contribuzione dal datore di lavoro, il quale si fa carico dell’obbligazione contributiva
- l’indennità sostitutiva del preavviso costituisce reddito imponibile ai fini previdenziali e retribuzione pensionabile, ragione per cui il calcolo e la corresponsione del trattamento pensionistico goduto prendono in considerazione la somma di indennità sostitutiva del preavviso percepita dal lavoratore.
Pertanto, seguendo e facendo proprio tale ragionamento, la Corte giunge a sostenere, quasi per analogia, che se è vero che l’indennità sostitutiva del preavviso è sottoposta a contribuzione utile a determinare la base pensionabile, è altresì vero e logico affermare che l’arco temporale nel quale si colloca il preavviso debba essere utilmente considerato al fine del raggiungimento del requisito richiesto per la corresponsione dell’indennità di disoccupazione.
Appare a questo punto utile ricordare quanto già riportato in premessa, ossia che la Sentenza in esame tratta di un’indennità, l’ASpI, ad oggi sostituita da una diversa prestazione economica volta a tutelare coloro che perdono involontariamente la propria occupazione.
L’articolo 1 del D.lgs. n°22 del 4 marzo 2015 ha istituito la “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verifichino a decorrere dal 1° maggio 2015.
La NASpI prevede che debbano essere soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontaria
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
- 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sebbene i requisiti sopra elencati siano diversi rispetto alla prestazione prevista in precedenza e oggetto della sentenza qui esaminata, si ritiene che la stessa possa avere riflessi anche sull’eventuale verifica, da parte dell’INPS e dei tribunali, circa il raggiungimento dei requisiti contributivi in caso di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
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