Tempo di lettura 6m
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 firmato il 25 giugno 2021 e registrato dalla Corte dei Conti il 19 luglio 2021 dà il via ad un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione delle opere edili. Si tratta di un provvedimento che attua la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L’obbiettivo perseguito è di contrastare il lavoro nero nel settore dell’edilizia e far si che la manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione di lavori edili sia effettivamente congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire o eseguite.
Nel dettaglio, il nuovo sistema verifica l’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero dai lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione e prenderà a riferimento gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportate nella tabella allegata all’accordo di settembre 2020.
Nella pratica, la verifica che viene effettuata dalla Cassa di riferimento è un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e i su detti indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.
Al di sotto di questi limiti, scatta la presunzione di non congruità dell’impresa, tra cui anche l’ipotesi di impiego di lavoro irregolare, con effetto sull’emissione del DURC.
Gli indici di congruità
Categorie |
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera |
|
1 |
OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture |
14,28% |
2 |
OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti |
5,36% |
3 |
Ristrutturazione di edifici civili |
22,00% |
4 |
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti |
6,69% |
5 |
OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati |
30,00% |
6 |
OG3 – Opere stradali, ponti, etc. |
13,77% |
7 |
OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo |
10,82% |
8 |
OG5 – Dighe |
16,07% |
9 |
OG6 – Acquedotti e fognature |
14,63% |
10 |
OG6 – Gasdotti |
13,66% |
11 |
OG6 – Oleodotti |
13,66% |
12 |
OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione |
12,48% |
13 |
OG7 – Opere marittime |
12,16% |
14 |
OG8 – Opere fluviali |
13,31% |
15 |
OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica |
14,23% |
16 |
OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione |
5,36% |
17 |
OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale |
16,47% |
A chi si applica la procedura
Relativamente all’ambito di applicazione, il D.M. 143/2021 esplicita che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica della congruità investe sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro).
Restano esclusi, invece, i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata dal 1° novembre 2021 in poi.
La procedura di regolarità
Ai fini della verifica della congruità della manodopera rilevano i dati comunicati dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
In caso di esito positivo, l’attestazione di congruità viene rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Qualora a seguito delle verifiche dell’Ispettorato non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta comunicherà all’impresa le difformità riscontrate, con l’invito a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Scaduto questo termine, scatterà l’iscrizione nella Banca dati delle imprese irregolari.
L’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile nei confronti dell’impresa determina quindi, alternativamente, le seguenti conseguenze:
- se entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione – attraverso il versamento in Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità – viene rilasciata l’attestazione di congruità
- decorso inutilmente il termine di 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
Tuttavia ci sono delle clausole da considerare. È previsto infatti un margine di tolleranza pari al 5%: qualora lo scostamento dagli indici sia pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
In alternativa, l’impresa non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera esibendo documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile.
Le fasi successive
Dopo la pubblicazione del decreto si attende una convenzione tra il Ministero del Lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps, l’Inail e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (Cnce) con la quale saranno definite le modalità di interscambio delle informazioni sugli esiti delle verifiche e sui dati raccolti necessari per effettuare i recuperi previdenziali e assicurativi e per programmare eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Ti sono rimasti dei dubbi sull'argomento?
Contatta i nostri consulenti per avere le risposte