La circolare Inps n. 133 del 24 novembre 2020 ha specificato le modalità di accesso all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, previsto per le nuove assunzioni dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 104/2020.
Scopriamo insieme come funziona.
Datori di lavoro interessati
Sono compresi alcuni datori “speciali”, tra cui gli enti pubblici economici, le società partecipate pubbliche, gli enti morali ed ecclesiastici.
È escluso il settore agricolo.
Rapporti di lavoro interessati
- l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato;
- l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (in questo caso il beneficio è trasferito in capo all’utilizzatore);
- le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Sono esclusi:
- contratti di apprendistato;
- rapporti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro intermittente, anche se stipulati a tempo indeterminato;
- assunzioni effettuate in attuazione di un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- l’instaurazione di rapporti con lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Ambito temporale della misura
Misura dell’esonero
La soglia massima di esonero riferita al periodo paga mensile è pari a 671,66 euro, che viene proporzionalmente ridotta nel caso di lavoro part-time o qualora non sia stato lavorato l’intero mese.
Nello specifico, il periodo complessivo riconosciuto non è superiore a:
- sei mensilità nel caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- tre mensilità per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Cumulabilità della misura
- con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta;
- nel caso di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine, con la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato;
Inoltre, l’esonero di sei mensilità per i contratti a tempo indeterminato è cumulabile con l’esonero previsto per le assunzioni a termine o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che sia già stato fruito, se tali rapporti vengono convertiti a tempo indeterminato.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso in caso di assenza per maternità ed essere successivamente prorogato.
Stando al testo della circolare, l’accesso ai fondi appare ad esaurimento nei limiti delle risorse stanziate.
Quali sono gli ulteriori requisiti di accesso?
- possedere il documento unico di regolarità contributiva;
- rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare i contratti collettivi sottoscritti dalle Oo.Ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare i diritti di precedenza nelle assunzioni;
- che non vengano assunti lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un soggetto in stretto collegamento col datore di lavoro che assume;
- che l’assunzione non riguardi profili identici a quelli dei lavoratori in forza nell’azienda e sospesi per crisi o riorganizzazione aziendale.