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I tirocini, anche definiti stage, non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, anche se spesso, erroneamente, nel linguaggio comune queste due tipologie contrattuali vengano assimilate. Lo stage è un inserimento temporaneo all’interno del mondo del lavoro, un primo contatto tra il tirocinante e la realtà produttiva.
Esistono due differenti tipologie di tirocinio:
- Il tirocinio extra-curriculare formativo e di orientamento il quale è regolato dalle linee guida che il Governo e le Regioni stabiliscono in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dalle diverse discipline regionali, in quanto, le Regioni, in forza dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione hanno competenza legislativa esclusiva in materia e devono recepire, con propri atti, il contenuto delle linee guida dalla conferenza permanente Stato-Regioni.
- Il tirocinio curriculare il quale è espressamente escluso dalle linee guida della conferenza permanente Stato-Regioni ma è stato oggetto di intervento legislativo con il D.L. 76/2013 conv. in Legge 99/2013.
Analizziamo nel prosieguo entrambe le tipologie di stage, quando possono essere attivate e le limitazioni di utilizzo.
TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Questa tipologia di tirocinio è la più utilizzata nelle diverse realtà aziendali ma ci sono alcune particolarità e limitazioni da conoscere che non sempre vengono tenute in considerazione.
Innanzitutto, per la gestione del tirocinio extra-curriculare è importante sempre verificare se esiste, nella regione in cui si sta procedendo ad attivare lo stage, una disciplina che regola la materia.
La conferenza permanente Stato-Regioni del 25 maggio 2017, detta dei principi generali che poi devono essere recepiti a livello regionale. Nell’accordo della conferenza permanente viene definito il tirocinio extra-curriculare come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
Il periodo di tirocinio ha uno scopo formativo e prevede necessariamente un piano formativo individuale (il c.d. “PFI”) il quale deve essere stipulato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante e deve contenere il percorso e gli obbiettivi formativi dello stagista.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n° 8 del 18 aprile 2018 ha rilasciato delle linee guida per il personale ispettivo in materia di tirocini formativi e di orientamento al fine di assicurare il rispetto dei criteri generali validi in tutto il territorio nazionale.
Nello specifico, il personale ispettivo nella verifica della genuinità del tirocinio deve valutare lo stesso nel suo complesso tenendo in considerazione anche le diverse discipline regionali che possono discostarsi dai principi delle linee-guida della conferenza permanente Stato-Regioni.
Pertanto, ove il personale ispettivo verifichi delle violazioni nell’attivazione o gestione del tirocinio, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune del rapporto di lavoro, quindi lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono state sintetizzate delle ipotesi di violazione della normativa in materia di tirocinio extra-curriculare, come segue:
- tirocinio attivato per tipologie di attività lavorativa ove non sia necessario un periodo formativo
- tirocinio attivato per ricoprire dei ruoli necessari nell’organizzazione del soggetto ospitante o per sostituire lavoratori con contratti a termine nei picchi di attività lavorativa o lavoratori assenti nei periodi di malattia, maternità, o ferie
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate nella legge regionale
- tirocinio di durata inferiore al limite stabilito dalla legge regionale
- tirocinio attivato da un soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale
- totale assenza della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante
- totale assenza di un piano formativo individuale (PFI)
- coincidenza tra soggetto promotore e ospitante
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege
- difformità di attività tra quanto previsto dal PFI e quanto effettivamente svolto dal tirocinante
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto del PFI
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve proroghe e rinnovi nel limite della durata massima della disciplina regionale
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni
- assoggettamento al tirocinante delle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione alla gestione delle presenze
- imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici in funzione del raggiungimento di specifici obbiettivi produttivi aziendali.
Punto di particolare attenzione richiamato dalla circolare dell’INL riguarda il superamento della durata massima del periodo di tirocinio previsto dalla norma regionale. Infatti, la prosecuzione del rapporto, oltre la durata massima comporta l’applicazione della maxi-sanzione per il lavoro nero in quanto il rapporto non sarà coperto dalla comunicazione obbligatoria preventiva relativa al tirocinio, essendo la stessa scaduta ex lege.
SOGGETTI INTERESSATI DAL TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE
I soggetti interessati da questa particolare tipologia di tirocinio sono i soggetti disoccupati; beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto o a rischio disoccupazione; soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; soggetti disabili o svantaggiati.
DURATA MINIMA DEL TIROCINIO
Nella generalità dei casi, il tirocinio non può avere una durata inferiore a 2 mesi, con le seguenti eccezioni, se il tirocinio:
- è svolto presso soggetti ospitanti che svolgono attività stagionale, la durata minima è di 1 mese
- è rivolto a studenti nel periodo estivo, la durata minima è pari a 14 giorni.
DURATA MASSIMA DEL TIROCINIO
La durata massima del tirocinio è pari a 12 mesi nel caso di soggetti disoccupati; beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto; soggetti a rischio disoccupazione; soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione o soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/1991.
Mentre la durata massima è elevata a 24 mesi nel caso di soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n° 68/99.
LIMITI NUMERICI
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente viene stabilito in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante, definito dalla normativa regionale.
Ad ogni modo, sono previste delle quote di contingentamento nell’accordo conferenza Stato-Regioni, e non c’è cumulabilità tra i tirocini curriculari ed extra-curriculari e sono esclusi da limiti i tirocini attivati con persone disabili o svantaggiate.
ORGANICO UNITÀ OPERATIVA |
NUMERO TIROCINANTI |
Da 0 a 5 dipendenti a tempo determinato o indeterminato |
1 tirocinante |
Da 6 a 20 dipendenti a tempo determinato o indeterminato |
2 tirocinanti |
Oltre i 21 dipendenti a tempo determinato o indeterminato |
Non più del 10% del numero dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore |
CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO OSPITANTE
Il soggetto ospitante è colui presso il quale viene svolto il tirocinio e può essere una persona fisica o giuridica, pubblico o privato. Ad ogni modo, il soggetto ospitante per poter attivare dei tirocini, deve rispettare delle specifiche condizioni di seguito riepilogate.
Il soggetto ospitante deve:
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- essere in regola con la normativa sul collocamento obbligatorio di cui alla Legge 68/99
- non avere attive procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva, salvo accordi con le organizzazioni sindacali
- non aver effettuato licenziamenti per GMO, collettivi, per superamento periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, licenziamenti per fine appalto o risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, nella medesima unità operativa, nei 12 mesi precedenti, con riferimento a lavoratori che svolgevano attività equivalenti a quelle previste dal PFI del tirocinio
- non aver attivato delle procedure concorsuali, salvo accordi con le organizzazioni sindacali.
Ricordiamo come il tirocinio extra-curriculare non sia attivabile in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate.
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione, la quale, secondo quanto previsto dall’accordo conferenza Stato-Regioni, non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili al fine di evitare un utilizzo distorto dell’istituto.
Nel caso di tirocini attivati con soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, quali ammortizzatori sociali, l’indennità non è dovuta oppure è corrisposta solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale.
Mentre, nel caso di tirocini stipulati con soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, quali la Naspi, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione.
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E ASSICURATIVI
Il tirocinio extra-curriculare deve essere svolto sulla base di un’apposita convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
Inoltre, sono previsti determinati obblighi di assicurazioni e di comunicazione.
Innanzitutto, il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Sarà stabilito nella convenzione se tale obbligo assicurativo dovrà essere a carico del soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
Al tirocinante sarà inoltre assegnato un tutor da parte del soggetto promotore e da parte del soggetto ospitante, responsabili dell’affiancamento dello stagista per tutto il periodo di tirocinio, per effettuare il percorso formativo previsto dal PFI. Ogni tutor del soggetto ospitante potrà affiancare massimo tre tirocinanti contemporaneamente.
Il tirocinio deve essere preceduto dalla comunicazione obbligatoria UniLav, specificando la durata prevista dello stesso.
TIROCINIO CURRICULARE
Il tirocinio curriculare è un’esperienza formativa che permette un’alternanza scuola-lavoro in quanto inserito nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici.
È esplicitamente escluso dalla disciplina di cui all’accordo della conferenza permanente Stato-Regioni.
REQUISITI
REQUISITI DEL TIROCINANTE
Il tirocinante deve essere iscritto a un regolare corso di studio universitario o di scuola secondaria superiore oppure deve essere un allievo di un istituto professionale.
REQUISITI DEL SOGGETTO PROMOTORE
I soggetti promotori di questa tipologia di percorso formativo sono le università, le istituzioni scolastiche che possono rilasciare titoli con valore legale o centri di formazione professionale in regime di convenzione con la Regione o la Provincia di riferimento.
DURATA
Il periodo di tirocinio deve essere previsto dalla convenzione tra soggetto promotore e ospitante e deve essere collocato all’interno del periodo di frequenza del corso di studi.
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