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L’assegno unico familiare, disciplinato dalla legge del 1° aprile 2021 n. 46, rappresenta un beneficio economico erogato mensilmente ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica (in considerazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, l’ISEE) per il periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo con lo scopo di favorire la natalità, la genitorialità e di promuovere l’occupazione (specialmente quella femminile). Nello specifico, l’introduzione dell’assegno unico familiare, prevista per marzo 2022, comporterà il progressivo superamento delle attuali misure di sostegno alle famiglie e alla natalità (con esclusione del bonus nido), quali:

  • Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Assegno per il nucleo familiare;
  • Detrazioni fiscali, previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il beneficio è invece considerato, ai sensi dell’art. 1 della L. 46/2021, pienamente compatibile con l’erogazione del reddito di cittadinanza.

A chi è rivolta la misura?

La misura è rivolta, stando a quanto riportato dall’art. 2 della L. 46/2021, ai nuclei familiari:

  • Per ogni figlio minorenne a carico a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
  • Per ciascun figlio maggiorenne a carico, limitatamente al ventunesimo anno di età e a condizione che il figlio:
    1. Frequenti un percorso di formazione scolastico, professionale o un corso di laurea;
    2. Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e abbia un reddito annuo inferiore alla somma di euro 8.000;
    3. Sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro.
    4. Svolga il servizio civile universale.

Ai nuclei familiari sono poi corrisposte maggiorazioni per:

  • Figli successivi al secondo;
  • Madri di età inferiore a ventuno anni;
  • Ciascun figlio con disabilità, in misura compresa tra il 30 e il 50%, in relazione al grado di disabilità, senza che siano previsti limiti di età.

Congiuntamente ai requisiti sopra riportati, che riguardano la composizione familiare, il richiedente l’assegno deve rispettare al momento della presentazione della domanda e per l’intera durata della prestazione, quanto previsto dall’art. 2 in materia di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare deve:

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale.
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
  • Essere residente e domiciliato con i figli in Italia.
  • Essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativa, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori o, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di separazione legale l’assegno spetta, salvo diverso accordo, al genitore affidatario.

L’importo dell’assegno

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo mensile di:

  • 50 euro se l’ISEE è pari o superiore a 40.000 euro.
  • 175 euro se l’ISEE è pari o inferiore a 15.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne (di età inferiore a 21 anni) è previsto un importo mensile di:

  • 25 euro se l’ISEE è pari o superiore a 40.000 euro.
  • 85 euro se l’ISEE è pari o inferiore a 15.000 euro.

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione di:

  • 15 euro se l’ISEE è pari o superiore a 40.000 euro.
  • 85 euro se l’ISEE è pari o inferiore a 15.000 euro.

Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione mensile di:

  • 105 euro in caso di non autosufficienza.
  • 95 euro in caso di disabilità grave.
  • 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a ventuno anni è previsto un assegno mensile di 85 euro che si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di euro 25 se l’ISEE è pari a 40.000.

È ugualmente prevista una maggiorazione di 30 euro mensili per i nuclei familiari dove entrambi i genitori siano titolari di reddito ad lavoro (che si annulla se l’ISEE è di 40.000 euro).

È inoltre prevista una maggiorazione forfettaria di 100 euro a beneficio dei nuclei familiari con quattro o più figli.

Sono poi previste, per i primi tre anni (a partire da marzo 2022 fino a febbraio 2025), maggiorazioni di natura temporanea a condizione che:

  • L’ISEE non superi l’importo di 25.000 euro.
  • Nel corso del 2021 il nucleo familiare percepisse l’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.

Per quanto riguarda l’importo delle maggiorazioni transitorie, questo è garantito nella sua interezza nel corso del 2022 (con decorrenza dal 1° marzo 2022), per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 e per un importo pari a 1/3 nel corso del 2024 e per i primi due mesi dell’anno 2025.

Presentazione della domanda

La domanda per l’erogazione dell’assegno unico può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di patronato. Non sono ancora chiare le modalità di presentazione della stessa.

FAQ

Qual è l’importo dell’assegno unico familiare erogato nei casi di un nucleo con un figlio?

Nel caso di nucleo familiare composto da un unico figlio l’assegno familiare ammonta a 175 euro (che si riduce a 85 se il figlio ha un’età compresa tra i diciotto e i ventuno anni) se l’ISEE è inferiore a 15.000 euro oppure ammonta a 50 (che si riduce a 25 se il figlio ha un’età compresa tra i diciotto e i ventuno anni) se l’ISEE è superiore a 40.000 euro.

Quale può essere l’importo dell’assegno unico familiare nel caso di un nucleo composto da quattro figli minorenni con due redditi da lavoro e un ISEE inferiore a 15.000?

Nel caso in cui l’ISEE sia pari o inferiore a 15.000 euro al nucleo familiare sono corrisposti 175 euro per il primo figlio e 260 per ogni figlio successivo al secondo (per ogni figlio successivo al secondo è infatti corrisposta una maggiorazione di 85 da applicarsi ai 175). Trattandosi poi di un nucleo familiare con due redditi da lavoro è necessario applicare un’ulteriore maggiorazione di 30 euro per ciascun figlio. In aggiunta è corrisposta una maggiorazione di 100 per nucleo familiare.
Riassumendo, vengono corrisposti 175 euro per il primo e il secondo figlio, 260 per il terzo e il quarto figlio, 120 euro di maggiorazione complessiva per la presenza di più di tre figli con più di un reddito familiare e 100 euro per il nucleo familiare. L’assegno ammonterà quindi a 1.090 euro mensili.

Qual è l’importo dell’assegno unico familiare nel caso in cui un nucleo familiare monoreddito sia composto da due figli under 21 e un figlio minorenne se l’ISEE superiore a 40.000 euro?

In questo caso per il figlio minorenne sono corrisposti 50 euro. Rispettivamente per il secondo e il terzo figlio, entrambi maggiorenni under 21, sono corrisposti 25 e 40 euro.

Quali sono le diverse maggiorazioni previste nel caso di figli disabili al variare dell’ISEE?
Le maggiorazioni previste per figli di disabili non variano in base all’ISEE ma solo in ragione del grado di disabilità e dell’età. Nel caso in cui il figlio sia minorenne l’importo aggiuntivo può variare da 105 a 95 euro (in relazione alla disabilità). Nel caso invece il cui il figlio sia maggiorenne la maggiorazione prevista è di 85 euro a prescindere dall’ISEE.

Una nuova nascita durante il periodo di godimento dell’assegno unico familiare influisce sull’importo del beneficio?

Sì, nel caso di nuove nascite è necessario denunciare la modifica della composizione familiare entro 120 giorni dalla nascita del figlio e l’incremento dell’assegno sarà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza.

Nel caso in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente dai genitori, a chi spetterà il godimento del beneficio?

In questo caso l’assegno spetta in parti uguali ai genitori. Solo in caso di affidamento esclusivo l’assegno spetterà solo al genitore affidato (salvo diverso accordo).

Resta inteso che gli esempi devono intendersi, per ora, indicativi, mancando ancora delle chiare modalità applicative, oltre che la formale approvazione del decreto legislativo.

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