Lavoratori Impatriati. Nuovi chiarimenti sul regime agevolato
L’Agenzia delle entrate, con 3 risposte a interpello pubblicate in data 12 febbraio 2019, ha offerto chiarimenti in merito all’accesso al regime fiscale applicato ai c.d. lavoratori impatriati, cioè i lavoratori che trasferiscono all’estero la propria residenza dopo un periodo di lavoro all’estero, ovvero dopo il conseguimento, sempre all’estero, di un titolo di studio parificato alla laurea.
I BENEFICI FISCALI
Ai sensi dell’art. 16, del d.lgs. 147/2015, è stato introdotto uno speciale regime fiscale “per lavoratori impatriati”.
Per questi lavoratori, si prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, concorreranno alla formazione del reddito di lavoro unicamente nella misura del 50%, a condizione di trasferire qui la residenza.
I LAVORATORI BENEFICIARI
Rientrano nella platea dei beneficiari due diverse macrocategorie di lavoratori: i laureati ovvero i lavoratori con mansioni dirigenziali (o di alta specializzazione).
Manager e lavoratori qualificati
Il comma 1 dell’art. 16 prevede il beneficio a favore dei lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni:
• svolgimento di ruoli direttivi oppure con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
• i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
• l’attivita’ lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
• l’attivita’ lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Soggetti laureati
A norma del comma 2 dello stesso articolo sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche i cittadini dell’Unione europea (o di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni), purchè:
• in possesso di un titolo di laurea;
• abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o un’attività di studio fuori dall’Italia, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream;
• essi si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni;
• l’attivita’ lavorativa venga svolta presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro con questa, o con societa’ controllate;
• l’attivita’ lavorativa e’ prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate
Vediamo la situazione presentate all’Agenzia delle Entrate da parte degli interpellanti.
Interpello n°32/2019
Con risposta all’interpello n. 32/2019, l’Agenzia ha ribadito che per beneficiare dell’esenzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, è necessario che il soggetto abbia lavorato o studiato continuativamente all’estero per almeno 2 anni e abbia risieduto all’estero per almeno 2 periodi d’imposta.
Situazione:
– iscrizione all’AIRE dal 16 giugno 2017;
– conseguimento Master all’estero dal 5 gennaio 2017 al 21 dicembre 2017, avente un valore di due anni accademici;
– lavoratore in UK dal 16 aprile 2018;
L’Agenzia conferma che l’eventuale spostamento in Italia della residenza nel 2019 non determini il diritto del lavoratore al beneficio fiscale in esame per due ragioni:
a) non è stato conseguito il requisito dell’attività lavorativa continuativa all’estero nei 24 mesi precedenti, avendo il lavoratore prestato attività di lavoro dipendente dal 16 aprile 2018 e pertanto per meno di due anni;
b) non è stato conseguito il requisito dell’attività di studio all’estero negli ultimi 24 mesi, avendo il lavoratore svolto all’estero un percorso formativo di solo 1 anno.
L’AE ribadisce, inoltre, che per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal regime speciale è necessario che vi sia il contestuale conseguimento di un titolo di laurea o di specializzazione post lauream estero comparabile con quelli previsti dall’ordinamento italiano.
Interpello n°34/2019
Con risposta a interpello n. 34/2019, l’Agenzia ha ribadito che per beneficiare dell’esenzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, è necessario che il soggetto si impegni a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni. Inoltre il beneficio avrà effetto a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuta la variazione di residenza.
Situazione:
– iscrizione all’AIRE dal 15 maggio 2001 al 19 luglio 2018;
– assunzione a tempo determinato di 5 anni come dirigente a partire dal 1 settembre 2018;
– impegno alla permanenza in Italia per almeno due anni come da copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
L’Agenzia conferma la possibilità di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, avendo il lavoratore tutti i requisiti previsti e essendosi impegnato per garantire la permanenza in Italia nel successivo biennio.
Tuttavia, il beneficio fiscale decorrerà dal periodo d’imposta 2019, avendo trasferito la residenza in Italia il 3 luglio 2018.
Infatti non è soddisfatta la condizione prevista dall’art. 2 del TUIR secondo la quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
Interpello n°36/2019
Da ultimo, con la risposta a interpello n. 36/2019, l’Agenzia interviene in merito al concetto di residenza fiscale e della valenza dell’iscrizione all’AIRE.
Basandosi sul presupposto che i residenti in Italia siano le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, l’Agenzia specifica che il soggetto che non si è cancellato da tale registro non può essere ammesso all’agevolazione in argomento.
Situazione:
– conseguimento laurea in UK il 4 febbraio 2014;
– contratto di stage da agosto 2013 a febbraio 2014 in UK;
– attività di lavoro in UK con contratto a tempo indeterminato dal 15 gennaio 2014 in continuità con lo stage;
– iscrizione all’AIRE dal 14 ottobre 2015;
L’Agenzia afferma come il soggetto richiedente non possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 16, comma 1 (manager e lavoratori specializzati), non avendo il requisito della residenza all’estero per almeno 5 anni.
Diversamente, l’art. 16, comma 2 (laureati) non prevede espressamente un periodo di residenza all’estero.
Tuttavia, considerato che le disposizioni prevedono un periodo minimo di lavoro o di studio all’estero di due anni, l’AE ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire l’accesso al regime agevolativo.
Pertanto, essendosi trasferito all’AIRE il 14 ottobre 2015 (con decorrenza dal 01.01.2016), potrà beneficiare dell’agevolazione a patto che il titolo di studio conseguito all’estero abbia una durata di almeno due anni accademici.
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