+39 049 7968508, +39 049 7423321 info@ceccatotormen.com

Legge di Stabilità 2020. Le novità per imprese e dipendenti

Gen 7, 2020

Tempo di lettura 18 m.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della l. 160/2019 avvenuta lo scorso 30 dicembre 2019 sono state approvate le modifiche e le novità inserite all’interno della c.d. Legge di Bilancio e Previsione dello Stato.

Il testo contiene una serie di novità interessanti tra cui la revisione di alcuni incentivi all’assunzione, nuove disposizioni in materia di contribuzione alla Naspi, la proroga di alcune norme in materia pensionistica, alcuni ritocchi al regime dei buoni pasto, la modifica al regime dei c.d. Forfettari e la rimodulazione della detraibilità al 19% di alcune spese.

Molti si aspettavano disposizioni precise in merito al taglio del cuneo fiscale. La Legge, diversamente, dispone la costituzione di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Sarà un successivo Decreto a stabilire termini e modalità operative.

Di contro saranno vigenti dal 1° luglio 2020, le modifiche in merito alla valorizzazione dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al lavoratore. Destinatari della norma, che prevede aumenti rispetto all’attuale previsione che posso raggiungere anche percentuali dei 200%, saranno solo gli autoveicoli immatricolati successivamente al 1° luglio 2020 e da tale data concessi ai lavoratori.

Da ultimo, si segnalano alcune novità e conferme in merito alla tutela genitoriale. Dalla proroga del Bonus Nascite, al contributo per l’asilo dei figli. Confermato anche il congedo obbligatorio del padre, che sarà di 7 giorni.

Diamo un’occhiata a tutte le novità andando ad analizzare i punti essenziali.

Addizionale Naspi sui contratti a termine - articolo 1, comma 13

Importanti novità in materia di contribuzione Naspi aggiuntiva sui contratti a tempo determinato.

Con il comma 13, infatti, si prevede l’estensione delle causali per le quali non è previsto il contributo di finanziamento Naspi (c.d. contributo dell’1,4%).

Accanto ai casi già noti (sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori stagionali come prevista dal R.D. 1525/1963, pubbliche amministrazioni e apprendisti) si prevede il mancato pagamento del contributo aggiuntivo nei seguenti casi:

  1. ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
  2. i rapporti a termine per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (c.d lavoratori extra), nonché’ quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Un commento è necessario. La norma prevede in modo palese una agevolazione per la Provincia di Bolzano. Infatti, in caso di assunzione di un lavoratore stagionale secondo le previsioni dei contratti collettivi (si pensi ad un lavoratore dipendente di una azienda commerciale o di un pubblico esercizio aperto tutto l’anno ma con intensificazione stagionale dell’attività lavorativa), se il soggetto è impiegato nella provincia bolzanina, non vi sarà alcun aggravio di costo. Diversamente – e come accade anche oggi – sarà necessario calcolare il contributo aggiuntivo dell’1,4% sulla retribuzione imponibile del dipendente.

In aggiunta la norma prevede una revisione della disciplina relativa al c.d. contributo addizionale per i rinnovi dei contratti a termine (art. 2, comma 29, della l. 92/2012):

  • ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
  • ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
  • agli apprendisti;
  • ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • i rapporti a termine per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (c.d. lavoratori extra), nonché’ quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Pertanto, saranno totalmente sgravati, sia per quanto riguarda il contributo aggiuntivo Naspi ordinario che per quello collegato ai rinnovi contrattuali, i rapporti a termine sorretti da motivi sostitutivi nonché quelli collegati a ragioni stagionali “normative”.

Nulla cambierà, dal punto di vista dei costi e degli oneri, per quanto riguarda le assunzioni stagionali collegate ad esigenze espresse dalla contrattazione collettiva, ma non rispettose di quanto previsto dal R.D. 1525/1963 (fatta salva la deroga prevista per la provincia di Bolzano).

Fringe benefit auto aziendali - Articolo 1, commi 632 e 633

Dal 1° luglio 2020 cambia la percentuale di valorizzazione delle autovetture concesse in fringe benefit ai lavoratori dipendenti e assimilati.

In particolare, con la modifica all’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, si prevede che per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, vengano assunte diverse percentuali di valorizzazione del benefit in ragione del consumo di anidride carbonica. In particolare:

  • Se i valori di emissione di CO2 non sono superiori a 60 g/km (es. auto ibride o elettriche), il benefit sarà valorizzato sulla base del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annuali moltiplicato per il costo chilometrico ACI;
  • Se i valori di emissione di CO2 sono superiori a 60 g/km ma inferiori a 160 g/km, (es. Ford Fiesta, Fiat 500, SMART for Four; Peugeot 206, Volskwagen Passat, ecc.) il benefit sarà valorizzato sulla base del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annuali moltiplicato per il costo chilometrico ACI;
  • Se i valori di emissione di CO2 sono superiori a 160 g/km ma inferiori a 190 g/km (es. Alfa Romeo Stelvio, Audi Q7/Q8, Bmw Serie 4/5 – X5/X6/X7, ecc.), il benefit sarà valorizzato sulla base del 40% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annuali moltiplicato per il costo chilometrico ACI. La percentuale è aumentata al 50% dall’anno 2021;
  • Se i valori di emissione di CO2 sono superiori a 190 (es. Land Rover Sport; Mercedes classe C/E/GLS, ecc.), il benefit sarà valorizzato sulla base del 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annuali moltiplicato per il costo chilometrico ACI. La percentuale è aumentata al 60% dall’anno 2021.

Disciplina transitoria e salvaguardia. Il comma 633, prevede che resti ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) – ergo valorizzazione del fringe benefit il base al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annuali moltiplicato per il costo chilometrico ACI – per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Nuove regole sui buoni pasto - articolo 1, comma 677

Il comma 677 interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto” elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

In particolare, la Legge di Bilancio, modificando il contenuto dell’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR prevede quanto segue:

  • Esenzione totale per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (c.d. mensa diffusa);
  • Per le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto esenzione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
  • Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Sgravio contributivo apprendisti - articolo 1, comma 8

Il comma 8, introdotto al Senato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, riconosce uno sgravio contributivo del 100%, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati nell’anno 2020.  Lo sgravio viene concesso ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Lo sgravio sarà concesso per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Riduzione dei premi e contributi INAIL - articolo 1, comma 9

Anche per l’anno 2022 viene estesa l’applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile - articolo 1, comma 10

Le Legge di Bilancio, mette chiarezza al regime dell’esonero contributivo dei Giovani.

Da un lato, infatti, è stata definitivamente abrogata la disciplina transitoria prevista dalla c.d. Decreto Dignità, su un’analoga riduzione dei contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020. Tale disciplina non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale.

Dall’altro, invece, viene ripristinata la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2016. Si prevede una riduzione contributiva a carico del Datore di Lavoro, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età (per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020) ovvero per soggetti che non abbiano compiuto i 30 anni di età (per le assunzioni effettuate nei periodi successivi) e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.

La misura dello sgravio è pari, nel rispetto di un limite di 3.000 euro su base annua:

  1. al 50 % dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi INAIL);
  2. al 100 % della stessa base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La riduzione contributiva:

  • si applica anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato (il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione);
  • non concerne le assunzioni di dirigenti ed i rapporti di lavoro domestico;
  • trova applicazione, con criteri specifici, per i contratti di apprendistato solo con riferimento all’eventuale fase (successiva all’apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, a condizione che il lavoratore abbia un’età inferiore a 30 anni alla data di inizio della prosecuzione;
  • non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione.

Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall’età anagrafica di quest’ultimo al momento della nuova assunzione.

In ragione delle modifiche apportate, pertanto, potranno godere del beneficio contributivo in esame anche le assunzioni effettuate nel 2019 di lavoratori aventi il requisito anagrafico più elevate (under 35 e non solo under 30). Su questo rimaniamo in attesa dei dovuti chiarimenti dell’INPS.

Disposizioni a favore della famiglia - Articolo 1, commi 339-341 e 343-344

Le novità in materia di famiglia riguardano sia il Bonus per le nuove nascite che le disposizioni in materia di supporto alle spese.

Bonus Bebè. Il comma 340 estende l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:

  • 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  • 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  • 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
  • in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Bonus Asilo Nido. I commi 343 e 344 modificano la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

A decorrere dal 2020, l’attuale Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate:

  • rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
  • è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro);
  • è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l’importo di 3.000 euro).

Il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Congedo obbligatorio di paternità - Articolo 1, comma 342

Il comma 342, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

Più nel dettaglio, la disposizione in esame, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020.

Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

Liquidazione Naspi anticipata - articolo 1, comma 12

Il comma 12 prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della NASPI volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Opzione donna - articolo 1, comma 476

Il comma 476 estende la possibilità di accedere al c.d. regime dell’opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

Più nel dettaglio – modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 – si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Proroga Ape sociale Articolo 1, comma 473

Il comma 473, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

In particolare si tratta di soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

  • soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. 

Modifiche al Regime del Forfettario - Articolo 1, commi 691 e 692

I commi 691 e 692 recano alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:

  • sopprimono l’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;
  • reintroducono come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15% il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro;
  • stabiliscono un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Abrogazione.

In particolare il comma 691 abroga la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (commi da 17 a 22, dell’articolo l, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che consente dal 1° gennaio 2020 alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nuove condizioni di spesa per accedere al forfettario.

La lettera b) del nuovo comma 54 reintroduce come condizione accessoria necessaria per l’accesso al regime forfettario il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019).

Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo eleva quindi da 5.000 a 20.000 euro.

Compatibilità con reddito di lavoro dipendente.

Ferma restando l’impossibilità di accedere al regime forfetizzato in caso di attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, vengono introdotti ulteriori limiti all’accesso al regime agevolato.

Infatti, la lettera d-ter) ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.

La verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Premialità.

La lettera f) introduce un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

Nuove regole sugli oneri detraibili - Articolo 1, comma 629 e 679

Rimodulazione in base al reddito.

Il comma 629, riduce il grado di detraibilità dall’imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

In particolare, con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 15 del TUIR, si prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 2020:

  1. la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ma di quali spese stiamo parlando?

A titolo esemplificativo, le spese veterinarie, le spese funebri; le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria; le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente; i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; le erogazioni liberali, le spese sostenute perle attività sportive dei ragazzi; le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza.

Restano comunque escluse da tali disposizioni, e pertanto saranno sempre totalmente deducibili, gli oneri:

  1. per interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) e b));
  2. per mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter);
  3. per le spese sanitarie (comma 1, lettera c)).

Tracciabilità delle spese

I commi 679 e 680 dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per: spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Deroga: Il comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ti sono rimasti dei dubbi sull'argomento?

Contatta i nostri consulenti per avere le risposte.

Partecipa ai nostri Live Talk gratuiti!

Iscriviti gratuitamente tramite questi link.