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Punti di attenzione

La pensione "Quota 100"
La “Pensione a quota 100” è solamente una nuova finestra di accesso al trattamento pensionistico e non una nuova pensione. Non vi sono penalizzazioni, decurtazioni o particolari perdite pensionistiche.
Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata
Viene previsto l’annullamento del c.d. incremento della speranza di vita da applicarsi alla pensione di vecchiaia anticipata ed elimina il criterio delle penalizzazioni. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’Inps, ivi compresa la gestione separata, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.
Opzione donna
Ulteriore novità rappresenta il ripristino dell’opzione contributiva a favore delle donne. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.
Riscatti più semplici
In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Riscatto Laurea: minori oneri

Prevista la facoltà di riscatto del corso legale di studi per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo, è consentito anche solo ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva.

La facoltà di riscatto, è consentita fino al compimento del 45° anno di età.

Quota 100 e Reddito Di Cittadinanza, Pubblicato Il D.L. In Gazzetta Ufficiale

Gen 28, 2019

Il 29 gennaio 2019 è stato pubblicato un gazzetta ufficiale il D.L. n.4/2019 già approvato il 17 gennaio dal Consiglio dei Ministeri.

Le novità sono di impatto rilevante.

Il Decreto contiene una profonda revisione della c.d. Legge Fornero, istituendo una nuova finestra di accesso al trattamento pensionistico, la c.d. Quota 100 cui potranno accedere, nei prossimi 3 anni, i lavoratori con 38 anni di contribuzione e 62 anni di età. Vengono definitivamente abolite le c.d. penalizzazioni; congelati temporaneamente gli incrementi della speranza di vita collegati all’anzianità anticipata; reintrodotta l’opzione donna e agevolato il riscatto contributivo, con specifico riferimento a quello degli anni di studio, anche con il possibile intervento del Datore di Lavoro. Ma andiamo con ordine e per punti.  

 

LA PENSIONE QUOTA 100

Chiariamo subito che la “Pensione a quota 100” è solamente una nuova finestra di accesso al trattamento pensionistico e non una nuova pensione. Non vi sono penalizzazioni, decurtazioni o particolari perdite pensionistiche.

1.Decorrenza del trattamento? Quota 100 ha una durata sperimentale, per il triennio 2019-2021.

2.Chi sono i beneficiari? Gli iscritti alle forme pensionistiche INPS, compresa la gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

3.Pensione e successivo lavoro?

La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annuali. Nessun divieto pertanto a continuare l’attività lavorativa, ma ciò determinerà l’incumulabilità tra pensione e reddito di lavoro.

4.Nuove finestre

Coloro i quali maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

5.Ci sarà una perdita pensionistica?

La norma non prevede una penalizzazione specifica e nemmeno condiziona l’accesso a quota 100 alla conversione della pensione nel sistema contributivo puro.

E’ evidente però che l’accesso al trattamento anticipato rispetto alle ordinarie scadenze – circa 5 anni di anticipo rispetto ai 67 previsti per la vecchiaia pura e 43 anni e 3 mesi previsti dal 2019 – determinano un minore accredito pensionistico e un uscita ad un’età inferiore. Tali due fattori non possono che comportare una riduzione del trattamento pensionistico, che sarà oggetto di valutazione da parte dei lavoratori oggetto di questa nuova “Pensione”.

NUOVI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Il Decreto prevede l’annullamento del c.d. incremento della speranza di vita da applicarsi alla pensione di vecchiaia anticipata ed elimina il criterio delle penalizzazioni. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’Inps, ivi compresa la gestione separata, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

I soggetti che maturano i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1 aprile 2019.

 

OPZIONE DONNA

Ulteriore novità rappresenta il ripristino dell’opzione contributiva a favore delle donne. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.

 

APE SOCIALE

Viene ripristinata anche per il 2019 la possibilità di accedere all’APE Sociale.

 

RISCATTI PIU’ SEMPLICI

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Riscatto al posto dell’incentivo?

Al fine di incentivare tale importante novità, si prevede che per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a). Pertanto, l’onere sostenuto dal DDL, non concorrerà a formare il reddito di lavoro del soggetto.

RISCATTO LAUREA. MINORI ONERI

La facoltà di riscatto del corso legale di studi per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo, è consentito anche solo ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto per la gestione commercianti (oggi pari a 15.710 euro), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il costo sarà pari a cica 5.241 euro per ogni anno di studio.

La possibilità di riscatto, è consentita fino al compimento del 45° anno di età.

 

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