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La violenta alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna le Marche e la Toscana a partire dal 1° maggio 2023 ha causato ingenti danni alle famiglie e alle aziende con conseguenze economiche non di poco conto. In particolare, una delle categorie maggiormente colpite dall’alluvione sono i lavoratori, che hanno visto le loro attività e le loro fonti reddituali in grave pericolo.
In risposta a questa calamità naturale l’Inps è intervenuto celermente con il messaggio n. 1699/2023 consentendo l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), l’assegno di integrazione salariale (FIS) e dai fondi di solidarietà bilaterali e CISOA per i lavoratori agricoli utilizzando la causale “incendi – crolli – alluvioni” che rientra tra quelli riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE.
Tale strumento è caratterizzato da deroghe e semplificazioni rispetto agli strumenti ordinario che di seguito vengono elencate:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 33 del D.lgs. n. 148/2015;
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.
In un secondo momento, il Consiglio dei Ministri nella seduta n.35 del 23 maggio ha deliberato lo stato di emergenza ed ha approvato un decreto-legge contenente un pacchetto di aiuti, stanziando oltre 2 miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.
Il decreto in parola ha visto pubblicazione in data 02 giugno 2023. Riportiamo dunque le principali misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori contenute nel c.d. decreto Maltempo.
In primo luogo, all’articolo 1, il Governo ha previsto la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi; La sospensione si estende anche ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr 600/1973 e le trattenute relative alle addizionali comunali e regionali operate in qualità di sostituto d’imposta.
Tali disposizioni si applicano ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del Decreto in trattazione
In addition, all’articolo 7, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 620 milioni di euro.
Anche i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali potranno beneficare di un sostegno economico attraverso l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro.
Le misure del Decreto
Tra le misure appena elencate spicca l’introduzione della Cassa integrazione emergenziale che, a detta del direttore dell’Inps Pone, mira a semplificare il flusso di presentazione delle domande e di velocizzare l’erogazione degli aiuti.
Ciò che differenzia questo strumento dagli ammortizzatori ordinari quali CIGO, FIS, Fondi Bilaterali o dell’artigianato è l’accesso delle misure di sostegno al reddito in un ammortizzatore unico, a prescindere dal settore di inquadramento, con l’esenzione dell’obbligo di accordo sindacale e la semplificazione delle procedure di richiesta di cassa, le cui istruzioni operative sono riportate nella circolare Inps n°53/2023.
Partiamo con ordine, individuando la platea dei lavoratori destinatari, la durata e la misura degli aiuti e le modalità di presentazione della domanda.
Chi sono i lavoratori destinatari?
A) Lavoratori subordinati, a prescindere dal luogo di residenza, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dell’emergenza alluvionale, che alla data del 1° maggio 2023 sono alle dipendenze di aziende del settore privato ubicate all’interno dei territori contenuto nell’allegato 1 del D.L. 61/2023 con riferimento alla sede legale o operativa.
B) Lavoratori subordinati, che, alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi a lavoro per cause direttamente connesse all’evento emergenziale, ovvero a seguito di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale:
- interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;
- condizioni di salute di familiari conviventi;
- altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del dipendente in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
C) Lavoratori dell’agricoltura impossibilitati a prestare attività lavorativa se all’interno dei territori individuati dai provvedimenti del Governo.
Durata e misura dell’indennità
Il meccanismo della Cassa unica emergenziale prevede una indennità, ammessa a contribuzione figurativa, parametrata alla cassa integrazione, della durata massima di:
- 90 giorni per i lavoratori di cui al punto a);
- 15 giorni per i lavoratori di cui al punto b);
- Dai 15 ai 90 giorni per i lavoratori di cui al punto c).
L’indennità, erogata direttamente dall’istituto, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa è di importo pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali, come modificata nel 2022, ovvero di importo massimo mensile fissato in misura pari a € 1.321,53 lordi.
Si ricorda che a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali ai sensi della Legge di Bilancio 2022 il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato ed è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La richiesta di accesso alla Cassa emergenziale deve essere presentata su domanda diretta del datore di lavoro direttamente dal cassetto previdenziale (con oggetto “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando la voce “Ammortizzatore Unico”) ed allegando un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i seguenti dati:
- Ambito (se trattasi di azienda privata o agricola);
- Matricola INPS;
- Codice fiscale dei lavoratori per i quali si richiede il sostegno;
- Importo imponibile perso a seguito della sospensione dal lavoro;
- Residenza e domicilio del lavoratore;
- Giorni di sospensione;
- Iban associato o cointestato al lavoratore;
- Tipologia del lavoratore di cui ai punti a), b), c);
- Causale dell’impossibilità di recarsi al lavoro riconducibile ad una delle fattispecie di cui al punto b).
La richiesta potrà essere inviata a partire dal 15 giugno 2023 ed entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, inteso come termine non decadenziale, ma fornito per sveltire per quanto possibile le procedure.
In fase di presentazione della domanda, il datore di lavoro, a seconda dei casi, dovrà indicare l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo o di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.
Esenzione accordo sindacale
Il datore di lavoro non è tenuto a siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale, anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico.
Compatibilità con altri strumenti di sostegno
Il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ne consegue che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari soprarichiamati.
I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza e, successivamente, presentare richiesta di accesso all’ammortizzatore unico.