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Pensavate di averla scampata, vero?

Eravate certi che, atteso il campo di applicazione destramente contenuto (ed incerto) del previgente testo dell’art 2 bis DL n°113 2024, le richieste per il c.d. “Bonus Natale” sarebbero state esigue. Forse, chissà, magari spinti anche da una comunicazione aziendale diciamo dissuasiva rispetto ad una erogazione “diretta”.

Ma le cose cambiano, a quanto pare velocemente.

Con l’introduzione del D.L. 14 novembre 2024, n. 167, vengono apportate modifiche sostanziali all’articolo 2 bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 rubricato “disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”, c.d. Bonus Natale,quadruplicando (sembrerebbe) la platea dei beneficiari.

L’attuale disposto normativo, infatti, esclude il requisito del coniuge a carico evitando qualsiasi tipo di discriminazione matrimoniale.

Platea dei destinatari

Potranno beneficiare del Bonus Natale, unitamente al cedolino della tredicesima, i dipendenti del settore privato e pubblico, al ricorrere contemporaneamente delle seguenti tre condizioni:

  1. il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. La parola complessivo ci porta a ritenere che si tratti non del reddito da lavoro subordinato ma dell’integrale reddito del lavoratore (fatta eccezione l’abitazione principale per espressa previsione di cui al comma 4 della possibile norma – circostanza chiarita anche dalla circolare 19E della AE)
  2. il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR (ovvero a carico)
  3. il lavoratore deve avere capienza fiscale ovvero abbia un reddito superiore a 8.500,00 euro.

Se con la modifica della lettera b) viene fugato ogni dubbio rispetto alla NON più necessità del coniuge a carico, permane incertezza circa l’introduzione di una nuova precisazione a cura del nuovo DL ovvero:

“L’indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;

Mentre appare chiaro come la ratio della norma voglia precisare che il bonus compete ad un unico genitore del figlio / figli a carico, i rimandi lessicali alla parola convivenza (due volte nella stessa frase) rispetto al valido vincolo di coniugo dovranno essere chiariti dall’Agenzia delle Entrate (anche se non sembrano avere un effetto particolarmente incisivo).

Calcolo dell’indennità

L’importo del Bonus erogabile, per un ammontare massimo di 100 euro, spetterà indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time o part time, tempo determinato o indeterminato, e dovrà essere quantificato in ragione del periodo di lavoro che dà diritto alla retribuzione e quindi, nella pratica, conteggiando i giorni spettanti per le detrazioni da lavoro dipendente.

Con specifico riferimento ai lavoratori con più redditi da lavoro dipendete nel corso del 2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che i giorni che danno diritto al beneficio dovranno essere conteggiati un’unica volta; ne consegue che il beneficiario dovrà presentare l’autodichiarazione all’ultimo datore di lavoro o, in caso di rapporti part time, al datore di lavoro individuato dal beneficiario, ossia colui che materialmente erogherà il Bonus.

L’Agenzia delle Entrate riconosce un ruolo importante alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, in quanto darà la possibilità di beneficiare dell’indennità in caso di assenza di sostituto d’imposta e, soprattutto, di ricalcolane la spettanza.

È necessaria un’autodichiarazione?

La presentazione delle dichiarazioni (in realtà della richiesta) costituisce requisito sine qua non per l’erogazione del Bonus.

Il Bonus sarà erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore previa autodichiarazione (così voluta dalla AE) scritta di essere titolare, congiuntamente, dei requisiti reddituali e familiari.

Il lavoratore con più redditi da lavoro dipendente dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del Bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Attenzione: il nuovo disposto normativo è chiaro nel precisare come la richiesta dovrà indicare “il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli» proprio per evitare una doppia erogazione come sopra descritto.

Adempimento del datore di lavoro

Ruolo cruciale è quello dei sostituti d’imposta i quali, oltre a riconoscere il bonus unitamente alla tredicesima dovranno:

  • verificare (chissà come) in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora risulti non spettante provvedere al recupero parziale/totale dell’importo
  • conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Come dovranno comportarsi le aziende che liquidano mensilmente le mensilità aggiuntive o non emettono il cedolino ma effettuano solo il bonifico della mensilità? In assenza di specifiche disposizioni, chi scrive ritiene che il datore di lavoro potrà erogare il Bonus in ogni caso entro la mensilità di dicembre congiuntamente alle operazioni di conguaglio.

Modalità di recupero nel Modello F24

Sembra quasi una coincidenza, ma l’Agenzia delle Entrate ha divulgato un messaggio in data 13 novembre 2024 proprio in tema di codice tributo.

L’amministrazione finanziaria afferma come il recupero in compensazione orizzontale del bonus anticipato al dipendente dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il bonus erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024, è stato istituito il codice tributo “1703” da utilizzare in F24 sia in compensazione che in caso di recupero da parte dei sostituti qualora non spettante, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

In merito all’importo posto a conguaglio dal datore di lavoro si rilevano due incertezze:

  • sarà necessario il visto di conformità in caso di utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000? in questa sede sembrerebbe da escludersi
  • qualora in sede di dichiarazione dei redditi 2025, a seguito del ricalcolo, emerga che il dipendente abbia beneficiato in misura maggiore dell’indennità, con che modalità il lavoratore dovrà restituirla? Sarà nuovamente onere del datore di lavoro?

Di solito articoli di approfondimento come questo si concludono dicendo “Nell’attesa di qualche chiarimento” ma, siamo sinceri, questa volta non abbiamo tempo da attendere.

Oramai ci apprestiamo mentalmente ed operativamente alla elaborazione della gratifica natalizia. Quindi, c’è poco da fare. Vedremo da quante richieste verremo “investiti” e, suvvia, vi ricordo che tale bonus si può richiedere in dichiarazione dei redditi.

Male non fa.

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